Ordinanza n. 32/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 27.10.2025, notificata in pari data, con la quale è stata ingiunta la demolizione e la rimessa in pristino dello stato originario legittimato, in relazione alle opere edilizie abusive realizzate nell'unità immobiliare sita a -OMISSIS- nel Vico III di -OMISSIS-, piano terra e piano primo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, “ancorché non conosciuto”, e in particolare della relazione tecnica di accertamento protocollo n. -OMISSIS- del 23/10/2025, della relazione di sopralluogo datata 12/09/2025, e dei verbali di sopralluogo del 22/03/2023 e del 4/06/2025; - per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, “anche istruttorio e ancorché non conosciuto”, della sequela procedimentale che ha esitato l’emissione dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 27/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e rimessione in pristino relativa a opere abusive realizzate al piano terra e al piano primo di un’unità immobiliare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone incidentalmente la sospensione, l’ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione e la rimessione in pristino di più opere edilizie: al piano terra, un ampliamento con incremento di superficie e volume derivante dalla realizzazione in aderenza di un nuovo vano destinato a servizio igienico, di circa 4,86 m² e 10,7 m³; al piano primo, una tettoia inclinata in pannelli di fibrocemento sovrastante il solaio originario, di circa 27 m² e 35,1 m³, nonché una tettoia inclinata in lamiera grecata antistante il prospetto anteriore, di circa 4,3 m². Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che i ricorrenti contestavano, in particolare, la qualificazione abusiva dell’intervento al piano terra, richiamando la preesistenza di un piccolo vano e documentazione risalente; invocavano il decorso del tempo e la propria posizione di attuali proprietari non autori degli abusi; chiedevano di considerare la possibilità di fiscalizzazione dell’abuso; e contestavano la sottoposizione a demolizione delle opere del piano primo, verosimilmente mediante una valutazione atomistica delle singole opere.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti di fumus boni iuris. Quanto all’abuso al piano terra, il rilievo planimetrico riportato sulla copia dell’elaborato progettuale approvato nel 1955 sembra evidenziare un ampliamento rispetto all’ingombro di un preesistente piccolo vano, la cui demolizione era già stata ingiunta nel 1957. Il decorso del tempo non consolida la posizione del privato né fonda un affidamento tutelabile, ma rafforza il carattere abusivo dell’intervento. L’ordine di demolizione è espressione di attività vincolata, conseguente alla verifica dell’abusività, e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione con l’interesse privato, anche se adottato anni dopo l’abuso nei confronti dell’attuale proprietario estraneo alla sua realizzazione. La fiscalizzazione dell’abuso può essere valutata solo successivamente all’ordine di demolizione, a seguito di apposita istanza del privato che rappresenti l’impossibilità di eseguire il ripristino. Quanto agli abusi del piano primo, la pluralità delle opere deve essere valutata globalmente, considerando il loro complessivo impatto edilizio e le reciproche interazioni, senza scomporre atomisticamente gli interventi per escludere la sanzione demolitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
La demolizione dell’opera abusiva è doverosa una volta verificata l’abusività dell’intervento; la ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato è effettuata a monte dal legislatore e non richiede una specifica motivazione nel singolo ordine di demolizione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta incidentalmente nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento UE 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio ha natura vincolata: accertata l’abusività dell’intervento, l’amministrazione deve adottarlo senza necessità di motivare uno specifico interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione o di compararlo con l’interesse privato alla conservazione dell’opera.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non consolida la posizione del privato e non fa sorgere, di per sé, un affidamento tutelabile; tale principio opera anche nei confronti dell’attuale proprietario che non abbia realizzato l’abuso.
- La fiscalizzazione dell’abuso edilizio non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione e può essere valutata soltanto dopo tale ordine, a seguito di un’apposita istanza del privato fondata sull’impossibilità di procedere al ripristino dello stato dei luoghi.
- Quando un abuso edilizio consiste in una pluralità di opere tra loro collegate, la valutazione deve essere globale, considerando l’impatto edilizio complessivo e le reciproche interazioni; non è consentito scomporre atomisticamente gli interventi per sottrarne singole parti alla sanzione demolitoria.
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