Sentenza del 18/11/2022 n. 5243 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Esenzione ex art. 46 legge 374/91 - Valori non eccedenti ? 1.033,00 - Ambito applicativo - Tribunale ordinario - Atti esecutivi - Esenzione - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'atto giudiziario fosse esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 46 della legge n. 374/1991, essendo riconducibile alla competenza del Giudice di Pace e di valore non eccedente € 1.033,00. L'Amministrazione contestava l'esenzione perché l'atto tassato era un provvedimento relativo a un'esecuzione mobiliare instaurata e trattata innanzi al Giudice dell'esecuzione del Tribunale (diverso dal Giudice di Pace), sicché si trattava di un atto esecutivo non rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 46.
La decisione
Il giudice ha respinto l'eccezione di esenzione: l'art. 46 L. 374/1991 opera solo per gli atti giudiziari di competenza del Giudice di Pace e di valore non superiore a € 1.033,00. Gli atti esecutivi (esecuzione mobiliare) costituiscono un procedimento autonomo e sono di competenza del Tribunale - Giudice dell'esecuzione; pertanto l'esenzione non si applica agli atti esecutivi conseguenti a pronunce del Giudice di Pace. Di conseguenza l'esenzione è esclusa e l'atto è soggetto a tassazione.
Norme richiamate
art. 46, legge n. 374 del 1991
La norma esenta gli atti giudiziari di competenza del Giudice di Pace di valore non eccedente € 1.033,00; tuttavia l'esenzione è circoscritta alla competenza materiale del Giudice di Pace e non si estende agli atti esecutivi trattati innanzi al Tribunale (Giudice dell'esecuzione).
giurisprudenza di riferimento
C.T.R. Lazio nn. 978/07/2021 e 1540/07/2021; C.T.P. Roma nn. 17105/27/2018, 17048/38/2018, 15355/12/2918, 19168/7/2018, 16441/08/2019, 18360/12/19, 654/1/2020, 3830/31/20, 3289/03/20, 4500/14/20, 4875/29/20, 6364/03/20, 4791/17/20, 4793/17/20, 4798/17/20
La giurisprudenza richiamata conferma l'orientamento secondo cui l'esenzione ex art. 46 L. 374/1991 non si applica agli atti esecutivi trattati dal Tribunale, anche se derivanti da pronunce del Giudice di Pace.
Massime di principio
- L'esenzione ex art. 46 L. 374/1991 si applica solo agli atti che rientrano espressamente nella competenza del Giudice di Pace; verificare sempre la competenza dell'organo che ha emesso l'atto.
- Gli atti esecutivi (esecuzioni mobiliari, pignoramenti, ecc.) sono procedimenti autonomi di competenza del Tribunale (Giudice dell'esecuzione) e non godono dell'esenzione prevista per gli atti del Giudice di Pace, anche se derivano da una pronuncia di quest'ultimo.
- La soglia di valore (€ 1.033,00) è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre altresì che l'atto sia materialmente riconducibile alla giurisdizione del Giudice di Pace.
- In presenza di provvedimenti connessi a procedure esecutive è determinante l'analisi della natura sostanziale dell'atto (esecutivo vs. decisione di merito) e dell'organo dinanzi al quale il procedimento è instaurato.
- In caso di dubbi, chiedere espressa indicazione della competenza dell'organo giudiziario e della qualificazione dell'atto prima di invocare l'esenzione; la prassi e la giurisprudenza sono consolidate nel non estendere l'esenzione agli atti di esecuzione.
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