Cassazione Civile, Ordinanza n. 20655/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla società ricorrente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto nulla sulle spese, poiché l’intimata agente della riscossione non si era costituita nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dal rigetto, da parte della commissione tributaria regionale, dell’appello proposto dalla società contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva a sua volta respinto il ricorso avverso una cartella di pagamento emessa per IRAP e IVA relative all’anno 2004, iscritta a ruolo mediante procedure di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. La società ha poi proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 01/03/2024.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatizzato alla base della cartella di pagamento oggetto di impugnazione
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base del controllo automatizzato relativo all'IVA posta a fondamento della cartella di pagamento
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente rinuncia al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e di mancata costituzione della controparte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- Il richiamo ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 individua un accertamento/cartella fondato su liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate.
Come è indicizzato
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