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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29804/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento fondato su indagini finanziarie. In primo grado l'atto era stato annullato per asserita carenza di potere di firma del sottoscrittore. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato nullità della sentenza e violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo l'invalidità della delega alla sottoscrizione dell'atto impositivo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando una errata ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, confermando la decisione della CTR favorevole all'Ufficio. Ha ritenuto valida la delega di firma, affermando che non è necessaria una indicazione nominativa del delegato né la temporaneità della delega, essendo sufficiente che l'atto organizzativo interno individui il soggetto per qualifica e consenta la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e delegato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che non era configurabile una violazione dell'art. 116 c.p.c. perché il giudice di merito si era limitato a valutare diversamente gli elementi di causa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La norma è riferita alla sottoscrizione dell'atto impositivo; non impone una delega nominativa o temporanea, e non si applica alla delega di firma come se fosse delega di funzioni.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi; non quando si contestano la ricostruzione dei fatti e la diversa valutazione delle prove compiuta dal merito.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati prospettati come vizio di nullità/violazione di legge, ma il secondo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    La disposizione riguarda la delega di funzioni, che richiede specifiche e comprovate ragioni di servizio, termine determinato e atto scritto e motivato; tale disciplina non è estensibile alla mera delega di firma.

  • art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Agenzia delle Entrate

    Sono richiamati come base dei poteri organizzativi, di direzione, coordinamento e controllo del dirigente preposto all'ufficio.

  • art. 14, comma 2, regolamento di amministrazione n. 4 del 2000

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell'assetto organizzativo interno dell'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se applicabile.

Massime di principio

  • In materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, la delega di firma può essere validamente conferita anche tramite atti organizzativi interni, senza necessità di indicazione nominativa del delegato o di una limitazione temporale espressa, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra firmatario e soggetto delegato.
  • La disciplina della delega di funzioni prevista per i dirigenti pubblici non si applica automaticamente alla diversa ipotesi della delega di firma, che ha natura organizzativa interna e non richiede i medesimi requisiti formali.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove da parte della Cassazione; essa è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito valore probatorio non consentito a prove legali o abbia disatteso il loro valore vincolante.
  • In sede di legittimità, la contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito è inammissibile se mascherata come violazione di legge ma diretta in realtà a ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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