Sentenza del 29/05/2015 n. 1251 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Associazioni non riconosciute - Legale rappresentante pro tempore - Debiti tributari - Responsabilità solidale per annualità precedenti - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato all'associazione la perdita dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 398/1991, accertando un reddito d'impresa ai fini IRES e IRAP di 47.646,00 euro e IVA non versata per 38.116,00 euro. L'Ufficio aveva ritenuto il ricorrente personalmente e solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c., poiché aveva sottoscritto e trasmesso nel 2008 la dichiarazione dei redditi relativa al 2007. Il contribuente ha sostenuto di non avere ricoperto cariche sociali né esercitato poteri gestori durante il periodo d'imposta accertato, essendo subentrato soltanto l'08/07/2008.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento nei confronti del contribuente. Ha ritenuto che l'art. 38 c.c. renda solidalmente responsabili soltanto le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione durante il periodo cui si riferiscono i debiti. Il successivo avvicendamento nelle cariche sociali non estende la responsabilità ai debiti maturati prima dell'insediamento. La firma della dichiarazione dei redditi del 2007, trasmessa nel 2008, è stata considerata un adempimento obbligatorio e non una prova della gestione dell'esercizio precedente, le cui risultanze contabili non potevano più essere modificate. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, quantificate in 4.200,00 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 38 del codice civile
Rispondono solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La responsabilità personale e solidale riguarda chi ha concretamente agito per l'associazione nel periodo in cui sono sorti i debiti, non chi ha assunto la carica successivamente senza aver partecipato alla gestione del periodo d'imposta accertato.
Legge n. 398/1991
La sentenza richiama la disciplina dei benefici fiscali applicabili alle associazioni, ritenuti non spettanti dall'Ufficio nel caso concreto; tuttavia, la decisione si concentra sulla mancanza di responsabilità personale del nuovo rappresentante per debiti relativi a un periodo precedente al suo insediamento.
Massime di principio
- Il rappresentante subentrato in un'associazione non riconosciuta non risponde automaticamente dei debiti tributari maturati prima della sua nomina: occorre dimostrare che abbia agito in nome e per conto dell'associazione durante il periodo cui i debiti si riferiscono.
- La sottoscrizione o trasmissione successiva di una dichiarazione fiscale relativa a un periodo precedente non dimostra, da sola, l'effettiva gestione dell'associazione in quel periodo, soprattutto quando costituisce un adempimento obbligatorio basato su dati contabili già formati.
- Per valutare la responsabilità del legale rappresentante è essenziale distinguere tra la data dell'esercizio fiscale cui si riferisce il debito, la data di maturazione dell'obbligazione e la data di assunzione della carica.
- L'avvicendamento nelle cariche sociali non determina, di per sé, una successione automatica nella responsabilità personale per le obbligazioni tributarie pregresse; tale responsabilità può emergere solo in presenza di una partecipazione effettiva alla gestione o di specifici atti compiuti nel periodo rilevante.
- In casi analoghi è opportuno documentare con verbali, statuti, registri e comunicazioni formali la data di nomina, l'effettivo passaggio di consegne e i poteri esercitati da ciascun amministratore.
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