Ordinanza n. 13401/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica per deficit della forza muscolare e, con motivi aggiunti, decreto di approvazione della graduatoria e graduatoria finale del concorso
Esito
La controversia
Il ricorrente è stato escluso dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato in ragione di un deficit della forza muscolare, rilevato dalla commissione sanitaria il 10 aprile 2026 mediante valori di handgrip pari a 26,7 kg per la mano destra e 20,7 kg per la mano sinistra, ai sensi dell'art. 3, comma 1, e della Tabella A del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207. Egli contesta l'attendibilità dell'accertamento deducendo i diversi risultati ottenuti presso strutture mediche private: media di 40,27 kg il 28 aprile 2026 e media di 43,6 kg il 12 maggio 2026. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il decreto del 27 maggio 2026, pubblicato il 29 maggio 2026, di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori della procedura riservata ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, nonché la graduatoria nella parte lesiva del suo utile collocamento.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Rilevata la significativa divergenza tra i risultati dell'accertamento sanitario concorsuale e quelli successivamente prodotti dal ricorrente, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare se il candidato sia affetto dal deficit della forza muscolare previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 207/2015 e, conseguentemente, se sia idoneo al concorso. L'incarico è stato affidato alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, che dovrà operare tramite una commissione composta da almeno due medici, eventualmente avvalendosi di specialisti o consulenti esterni. La verificazione dovrà essere eseguita entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza; la relazione motivata, corredata dalla documentazione pertinente e dalla nota delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni. È stata garantita la partecipazione dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, previo preavviso di almeno cinque giorni. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno, con gli adempimenti e i termini indicati in motivazione. In caso di esito favorevole della verificazione, l'amministrazione dovrà convocare il ricorrente alle successive fasi concorsuali e documentarne l'esito nel giudizio. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Disciplinano la verificazione quale mezzo istruttorio disposto dal giudice amministrativo per accertare, mediante un organo qualificato, i fatti tecnici rilevanti ai fini della decisione.
art. 3 d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
Costituisce il parametro normativo per l'accertamento del deficit della forza muscolare rilevante ai fini dell'idoneità psicofisica al concorso.
art. 703 d.lgs. n. 66/2010
È richiamato quale base della riserva dei posti della procedura concorsuale in favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate.
artt. 65 e 67 c.p.a.
Sono richiamati tra le disposizioni processuali applicabili, nel contesto della disciplina degli incombenti istruttori e dell'attività processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Concorre a giustificare l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando l'esito di un accertamento psicofisico concorsuale è contestato mediante documentazione sanitaria successiva recante risultati significativamente divergenti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica, affidandola a un organo sanitario qualificato e imparziale, per accertare il presupposto medico dell'esclusione.
- La verificazione deve essere svolta secondo modalità idonee a garantire il contraddittorio tecnico, consentendo la partecipazione dei consulenti di fiducia della parte e imponendo la redazione di una relazione motivata corredata dalla documentazione utile.
- Quando l'impugnazione della non idoneità concorsuale può incidere sulla posizione dei vincitori e degli idonei collocati nella graduatoria finale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami in presenza di un numero elevato di destinatari.
- La verificazione istruttoria non definisce il merito della controversia: l'eventuale convocazione del candidato alle successive fasi concorsuali può essere imposta all'amministrazione solo in funzione dell'esito favorevole dell'accertamento tecnico e resta soggetta alla successiva decisione giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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