Cassazione Penale, Sentenza n. 29140/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la determinazione della pena contenuta nella sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva condannato Caiazzo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Le censure erano: a) errata individuazione della violazione più grave ai sensi dell'art. 81 cod. pen. (il Tribunale avrebbe individuato come più grave le lesioni aggravate anziché la resistenza); b) errore di calcolo nell'applicazione dell'aumento di pena di due terzi per la recidiva qualificata (calcolo aritmetico sbagliato sulla pena-base); c) violazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., per aver applicato un aumento per continuazione in misura inferiorre al minimo previsto (il Tribunale ha previsto un aumento di dieci giorni che risultava inferiore ad un terzo della pena stabilita per la violazione più grave).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha ritenuto fondati tutti gli errori denunciati. Ha rilevato che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale: la resistenza (art. 337) è più grave delle lesioni aggravate (artt. 582, 585) perché la sua pena massima arriva fino a cinque anni contro quattro anni e sei mesi per le lesioni. Ha inoltre constatato l'errore aritmetico nel calcolo della maggiorazione per recidiva qualificata e la violazione dell'art. 81, quarto comma, nella misura della maggiorazione per continuazione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio sulla pena. Essendo non contestato il capo che dichiara la responsabilità penale, la Corte ha dichiarato irrevocabile la statuizione di colpevolezza ai sensi dell'art. 624 c.p.p. Il procedimento, essendo il ricorso proposto "per saltum", è stato trasmesso alla Corte di appello di Ancona ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 81, secondo comma
In caso di reato continuato la violazione più grave va individuata in astratto, valutando la pena edittale prevista per le singole fattispecie e le circostanze, determinando quale sia la fattispecie con massimo edittale più elevato; qui la Corte ha ritenuto la resistenza più grave rispetto alle lesioni aggravate.
Codice penale, art. 81, quarto comma
L'aumento per continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per la violazione più grave; la Corte ha rilevato che il Tribunale ha applicato una maggiorazione inadeguata (dieci giorni) in violazione di tale minimo.
Codice penale, art. 337 (resistenza) e artt. 582, 585 (lesioni)
Le norme incriminatrici individuano le fattispecie e le rispettive pene edittali: la resistenza ha pena massima fino a cinque anni, le lesioni aggravate fino a quattro anni e sei mesi, elemento decisivo per l'individuazione della violazione più grave nel continuato.
Codice procedura penale, art. 569, comma 4
In caso di ricorso "per saltum" il procedimento deve essere trasmesso alla Corte d'appello competente; la Corte ha disposto la trasmissione alla Corte di appello di Ancona per il giudizio sul nuovo trattamento sanzionatorio.
Codice procedura penale, art. 624
Se non è controverso un capo della decisione impugnata, la Corte può dichiararne l'irrevocabilità; la Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013 (Ciabotti)
Principio richiamato secondo cui, nel reato continuato, la violazione più grave si determina in astratto sulla base della pena edittale e del confronto delle circostanze; principio applicato dalla Corte per stabilire che la resistenza è la violazione più grave.
Massime di principio
- Nel reato continuato la "violazione più grave" va individuata in astratto, guardando alla pena edittale massima delle singole fattispecie applicabili e alle circostanze: prevale la fattispecie con il più alto massimo edittale.
- La determinazione della pena deve rispettare regole aritmetiche e i minimi stabiliti dalla legge per le maggiorazioni (es. recidiva, continuazione); errori di calcolo o applicazioni inferiori ai minimi previsti possono determinare l'annullamento della parte sanzionatoria della sentenza.
- L'aumento per continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena prevista per la violazione più grave: il giudice deve verificarlo esplicitamente nella motivazione.
- Se la responsabilità penale non è contestata o impugnata su quel capo, la statuizione di colpevolezza può essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p., anche quando la parte sanzionatoria viene annullata e rinviata.
- In presenza di ricorso "per saltum" il fascicolo va trasmesso alla Corte d'appello competente ai sensi dell'art. 569 c.p.p.; il rinvio per la determinazione della pena può avvenire ad altra sezione della Corte d'appello.
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