Cassazione Civile, Ordinanza n. 01042/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da due procedure esecutive immobiliari riunite, in cui il debitore esecutato, quale comproprietario/coobbligato rispetto al bene pignorato, ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. deducendo, in sintesi: mancata notifica del primo pignoramento e mancato avviso al comproprietario; nullità del secondo pignoramento per asserita duplicazione abusiva della prima procedura; illegittimità di alcuni atti esecutivi; contestazione della stima del bene e del valore locatizio; nonché, per la parte di merito, nullità del mutuo da cui derivava il credito azionato, illegittimità del tasso e delle condizioni contrattuali, e violazioni connesse alla valutazione del merito creditizio e delle garanzie. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. e cessata la materia del contendere sull’opposizione ex art. 617 c.p.c. per sopravvenuta definizione delle procedure esecutive con decreto di trasferimento e distribuzione del ricavato, condannando l’opponente alle spese secondo soccombenza virtuale. In cassazione il ricorrente ha censurato soprattutto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sostenendo che la definizione dell’esecuzione non fa venir meno l’interesse alla decisione dell’opposizione agli atti esecutivi; ha inoltre reiterato censure su notifica del pignoramento, duplicazione della procedura, mancata ammissione di CTU e istruttoria, e spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di cessazione della materia del contendere fondata sul solo esaurimento della procedura esecutiva con distribuzione del ricavato. Ha affermato che le opposizioni già introdotte nel processo esecutivo conservano interesse alla decisione anche dopo la conclusione dell’esecuzione, poiché l’eventuale accoglimento può incidere sulla legittimità degli atti e sulla stessa prosecuzione/conclusione del processo esecutivo. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza del Tribunale è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire e a proseguire il giudizio di opposizione non viene meno per il solo fatto che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale.
art. 617 c.p.c.
L’opposizione agli atti esecutivi mantiene utilità e interesse alla decisione anche se l’esecuzione sia stata definita con distribuzione del ricavato.
art. 618 c.p.c.
La fase di merito dell’opposizione esecutiva non perde automaticamente rilievo per la sopravvenuta conclusione del processo esecutivo.
art. 599 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla necessità di notifica/avviso al comproprietario in caso di pignoramento di quota o bene comune.
art. 180 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione agli avvisi/notifiche nel processo esecutivo.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come garanzia del contraddittorio.
art. 88 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo insieme ai doveri di lealtà e correttezza processuale.
art. 175 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di direzione del processo e poteri del giudice.
art. 1175 c.c.
Richiamato nel secondo motivo come parametro di correttezza nella condotta processuale/sostanziale.
art. 1227 c.c.
Richiamato nel secondo motivo con riguardo alle conseguenze della condotta delle parti.
art. 24 Cost.
La tutela giurisdizionale sarebbe svuotata se le opposizioni esecutive perdessero interesse per il solo compimento della procedura.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto al giusto processo e alla decisione sul merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei diversi motivi di ricorso.
art. 369, comma 1, c.p.c.
Richiamato in relazione alla procedibilità del ricorso telematico e al termine per il deposito.
art. 156, comma 3, c.p.c.
Richiamato per affermare il raggiungimento dello scopo nonostante l’errore tecnico nel deposito telematico.
art. 374, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per escludere la rimessione alla Prima Presidente, ritenendo il contrasto non attuale/sincronico.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- La conclusione della procedura esecutiva con distribuzione del ricavato non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere nelle opposizioni già introdotte nel processo esecutivo.
- L’interesse a coltivare l’opposizione agli atti esecutivi permane quando la decisione richiesta può incidere sulla validità degli atti impugnati e sulla legittimità dello sviluppo del processo esecutivo fino alla sua definizione.
- Non è corretto far dipendere l’esito di un’opposizione esecutiva dal solo fatto che la procedura non sia stata sospesa nella fase sommaria; altrimenti si svuoterebbe il diritto di azione e la tutela giurisdizionale.
- L’eventuale fondatezza dell’opposizione formale può giustificare la neutralizzazione degli effetti dell’atto viziato e, in presenza di un vizio incidente sullo sviluppo del procedimento, anche la riapertura del processo esecutivo.
- Quando il ricorso telematico incontra un errore del sistema che impedisce il deposito tempestivo ma la parte rinnova immediatamente il deposito dopo l’accettazione o la segnalazione dell’anomalia, può ravvisarsi un errore fatale idoneo a escludere conseguenze invalidanti o preclusive.
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