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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08669/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo passivo di un conto corrente e per la residua esposizione di un mutuo chirografario, emesso anche nei confronti del garante persona fisica. Il garante propose opposizione e poi appello, deducendo, tra l'altro: incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere egli consumatore; nullità delle fideiussioni omnibus per asserita intesa anticoncorrenziale e violazione della disciplina antitrust; estinzione della garanzia ex art. 1956 c.c.; insussistenza e/o erronea quantificazione del credito monitorio; illegittimità degli interessi per anatocismo e usura sopravvenuta; erroneità del TAEG/ISC; nullità della clausola Euribor per indeterminatezza e per presunta manipolazione anticoncorrenziale; mancata ammissione di consulenza tecnica contabile. In Cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza e del Codice del consumo, chiedendo anche la rimessione alle Sezioni Unite sulla qualifica di consumatore del fideiussore; 2) violazione delle norme sulla nullità contrattuale e sull'art. 1957 c.c.; 3) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per il diniego della CTU contabile; 4) violazione della disciplina antiusura in relazione al conto corrente; 5) violazione delle norme TUB sul TAEG/ISC; 6) violazione delle norme civilistiche e antitrust sulla clausola Euribor.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione della società resistente, osservando che la stessa agiva in forza di procura speciale notarile. Nel merito, ha confermato che il fideiussore non poteva essere qualificato consumatore, poiché era socio di maggioranza al 95% e amministratore unico della società debitrice, con conseguente esclusione della disciplina consumeristica e del foro del consumatore. Ha inoltre escluso la nullità delle fideiussioni per asserita intesa anticoncorrenziale, rilevando che i contratti erano del 2006 e del 2015 e che il ricorrente non aveva provato la persistente operatività dell'intesa oltre il periodo oggetto del provvedimento Banca d'Italia del 2005, né la corrispondenza specifica delle clausole invocate. Quanto all'art. 1957 c.c., la Corte ha osservato che l'eccezione di estinzione della garanzia è eccezione propria, da proporre tempestivamente in primo grado, e che ciò non risultava dimostrato; in più, la censura non si confrontava adeguatamente con le rationes di inammissibilità della sentenza d'appello. È stata dichiarata inammissibile la censura sulla CTU, perché il giudizio sulla sua ammissione è riservato al merito e, nel caso, operava la doppia conforme. È stata dichiarata inammissibile la doglianza sull'usura, per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché non erano stati indicati con precisione tassi, date, variazioni e tassi soglia rilevanti. È stata dichiarata inammissibile la censura sul TAEG/ISC, perché l'indicatore non integra un elemento essenziale del contratto e, al più, potrebbe fondare responsabilità della banca, non nullità. È stata infine dichiarata inammissibile la censura sulla clausola Euribor, sia perché la sentenza d'appello aveva anche rilevato la genericità del motivo, ratio non impugnata, sia perché l'indice Euribor è determinabile e la doglianza non era adeguatamente specifica. Il ricorso incidentale condizionato della resistente è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    opposizione al decreto ingiuntivo

    richiamato solo come base procedurale dell'opposizione proposta dal garante contro il decreto ingiuntivo.

  • art. 18 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla competenza territoriale e al foro del consumatore.

  • art. 28 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla competenza territoriale.

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005

    richiamato per sostenere l'applicazione del foro esclusivo del consumatore; la Corte ne esclude l'applicabilità perché il fideiussore non era consumatore.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la nullità delle fideiussioni e delle clausole contrattuali.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato con riferimento alla nullità parziale delle fideiussioni 'a valle' di intese anticoncorrenziali.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità.

  • art. 1939 c.c.

    richiamato in tema di rapporto tra obbligazione principale e garanzia.

  • art. 1956 c.c.

    richiamato dal ricorrente per chiedere la liberazione del fideiussore; la Corte nega l'accoglimento della doglianza anche per difetto di tempestiva deduzione e prova.

  • art. 1957 c.c.

    richiamato per l'eccezione di estinzione della fideiussione per mancata tempestiva azione verso il debitore principale; la Corte la qualifica come eccezione propria e soggetta a tempestiva proposizione.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, specie sulla nullità antitrust, sull'usura e sulla richiesta di CTU esplorativa.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato per le conseguenze dell'usura sugli interessi, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 644 c.p.

    richiamato unitamente alla legge antiusura.

  • art. 1, L. n. 108/1996

    richiamato come base normativa della disciplina antiusura.

  • art. 117 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato per la nullità delle condizioni non indicate per iscritto; la Corte afferma che l'erroneità del TAEG non integra tale ipotesi.

  • art. 118 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato per le modifiche unilaterali dei tassi nei rapporti bancari e per distinguere tra pattuizione originaria e nuova pattuizione rilevante ai fini dell'usura.

  • art. 125-bis d.lgs. n. 385/1993

    richiamato insieme all'art. 117 TUB per sostenere che l'erroneità del TAEG comporterebbe nullità; la Corte esclude tale effetto.

  • art. 2 della legge n. 287/1990

    richiamato sia per la nullità antitrust delle fideiussioni sia per la clausola Euribor; la Corte respinge le censure per mancanza di prova e/o specificità.

  • art. 101 TFUE

    richiamato per la dedotta nullità antitrust della clausola Euribor.

  • art. 53 dell'Accordo EEA

    richiamato per la dedotta nullità antitrust della clausola Euribor.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro di specificità dei motivi di appello; la Corte valorizza la genericità di alcuni motivi come ragione di inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso e per distinguere tra violazione di legge e vizio motivazionale, non deducibile nel caso per doppia conforme.

  • art. 360-bis.1 c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile la censura sul TAEG/ISC, già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza.

  • art. 371, comma 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla necessità di controricorso per contestare la legittimazione processuale della controparte nel giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata nel rito camerale e per la tardività dell'eccezione sulla legittimazione processuale della resistente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Il fideiussore persona fisica non è consumatore per il solo fatto di garantire l'obbligazione di una società: la qualifica dipende dallo scopo concreto della garanzia e dall'eventuale collegamento funzionale con la società, come partecipazione societaria rilevante o ruolo gestorio.
  • La disciplina consumeristica e il foro del consumatore sono esclusi quando risulti che la fideiussione sia stata prestata nell'interesse della società garantita da un soggetto che ne controlla o amministra stabilmente l'attività.
  • La nullità delle fideiussioni omnibus per intesa anticoncorrenziale non può essere dichiarata in via automatica: occorre allegare e provare la corrispondenza delle clausole rilevanti, l'epoca della stipulazione e la persistenza dell'intesa restrittiva nel momento in cui la garanzia è stata prestata.
  • L'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso proprio e deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito; in cassazione non può essere introdotta senza specifica allegazione della sua tempestiva deduzione.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo volto a supplire alle carenze probatorie della parte: può essere negata quando sia richiesta in modo esplorativo o superfluo, e il relativo apprezzamento del giudice di merito è in genere non sindacabile in cassazione, specie in presenza di doppia conforme.
  • In materia di usura nei rapporti bancari, il ricorrente deve indicare con precisione il tipo di rapporto, la clausola usuraria, i tassi applicati, i periodi di riferimento e i tassi soglia vigenti; la deduzione generica è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
  • L'usura va valutata alla pattuizione del tasso: la mera sopravvenuta asimmetria rispetto ai tassi soglia successivi non rileva, salvo che vi sia una nuova pattuizione o una modifica contrattuale rilevante ai sensi dell'art. 118 TUB.
  • L'erronea indicazione del TAEG/ISC non determina di per sé la nullità delle clausole contrattuali bancarie, trattandosi di un indicatore informativo del costo complessivo del finanziamento e non di un elemento essenziale del contratto.
  • La clausola parametrata all'Euribor non è nulla per indeterminatezza solo perché l'indice sia stato oggetto di vicende anticoncorrenziali o manipolazioni in altri contesti: occorre una specifica allegazione e prova del vizio dedotto, oltre alla censura della ratio processuale eventualmente posta dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaClausole vessatorie
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziarioConsumatori
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneGiudicatoBuona fede e correttezza

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