Corte di giustizia, Sentenza C-730/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 giugno 2020. — SC contro Eulex Kosovo. — Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Concorso interno – Mancato rinnovo di un contratto di lavoro – Atto dissociabile dal contratto. — Causa C-730/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibili, perché tardive, le censure di SC contro il concorso interno del 2016 e il mancato rinnovo del suo contratto con Eulex Kosovo. La Corte ritiene che il Tribunale abbia omesso di interpretare la clausola contrattuale che rendeva parte integrante del contratto OPLAN e SOP, passaggio necessario per stabilire se gli atti fossero davvero dissociabili dal rapporto contrattuale. La causa è rinviata al Tribunale per nuovo esame.
Impugnazione contro l’ordinanza che aveva riqualificato come domanda di annullamento ex articolo 263 TFUE, e dichiarato tardive, le censure relative al concorso interno e al mancato rinnovo del contratto di lavoro di un membro del personale di Eulex Kosovo.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che la decisione di organizzare e concludere il concorso interno del 2016, nonché la decisione di non rinnovare il contratto di lavoro di SC, fossero atti amministrativi dissociabili dal contratto, e quindi impugnabili solo ex articolo 263 TFUE, senza interpretare previamente la clausola contrattuale che incorporava OPLAN e SOP; e, di conseguenza, se fosse corretta la declaratoria di irricevibilità per tardività.
Principio di diritto
Quando un rapporto di lavoro con Eulex Kosovo è disciplinato da un contratto che incorpora espressamente OPLAN e procedure operative standard, il Tribunale non può qualificare come atti dissociabili dal contratto la decisione sul concorso interno e il mancato rinnovo del contratto senza interpretare previamente la portata di تلك clausole contrattuali. In mancanza di tale interpretazione non è possibile riqualificare la domanda come ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE né dichiararla tardiva; l’ordinanza va quindi annullata e la causa rinviata al Tribunale.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, articolo 10, paragrafo 3
Impugnazione SC/Eulex Kosovo: dissociabilità di decisioni di gestione del personale rispetto al contratto
La Corte di giustizia, Prima Sezione, decide su un’impugnazione proposta da SC contro l’ordinanza del Tribunale nel procedimento T-242/17. La controversia riguarda il rapporto di lavoro di una procuratrice impiegata da Eulex Kosovo, il concorso interno del 2016 e la decisione di non rinnovare il contratto di lavoro.
Fatti e svolgimento del procedimento principale
SC ha lavorato per Eulex Kosovo dal 4 gennaio 2014 al 14 novembre 2016 sulla base di cinque contratti a tempo determinato successivi. Gli ultimi tre contratti contenevano una clausola compromissoria che attribuiva la competenza alla Corte di giustizia dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 272 TFUE. L’ultimo contratto prevedeva, all’articolo 1.2, che il CONOPS/OPLAN, incluso il codice di comportamento e le procedure operative standard, facesse parte integrante del contratto.
A seguito di una riduzione dell’organico della missione, Eulex Kosovo organizzò un concorso interno per il posto di procuratore, poi ripetuto nel 2016. Con lettera del 30 settembre 2016 SC fu informata di non aver superato il concorso e che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato. Il reclamo presentato da SC fu respinto dalla capomissione.
Ricorso davanti al Tribunale e ordinanza impugnata
SC agì dinanzi al Tribunale con domanda fondata sugli articoli 272 e 340 TFUE, chiedendo, in sostanza, l’accertamento di violazioni contrattuali ed extracontrattuali, la declaratoria di illegittimità del concorso interno e del mancato rinnovo del contratto, nonché il risarcimento del danno. Eulex Kosovo sollevò un’eccezione di irricevibilità.
Il Tribunale respinse il ricorso ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura: ritenne che la decisione sul concorso interno del 2016 e quella sul mancato rinnovo fossero atti amministrativi dissociabili dal contratto; di conseguenza, qualificò il terzo capo di conclusioni come domanda di annullamento ex articolo 263 TFUE e la dichiarò tardiva.
Motivi dell’impugnazione
SC dedusse cinque motivi. Il cuore della censura, esaminata per prima dalla Corte, riguardava l’errore del Tribunale nel considerare dissociabili dal contratto sia la decisione sul concorso interno sia quella sul mancato rinnovo, senza valorizzare la clausola contrattuale che incorporava OPLAN e SOP. SC invocava inoltre il rischio di privare il personale di Eulex Kosovo di un controllo giurisdizionale effettivo.
Quadro normativo e criteri applicabili
La Corte ricorda che l’articolo 272 TFUE consente di adire il giudice dell’Unione in forza di una clausola compromissoria per controversie contrattuali, senza limitazioni quanto alla natura dell’azione. Ricorda altresì che il ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE è esperibile contro qualsiasi atto che produca effetti giuridici obbligatori, ma che, in presenza di un contratto, un atto può essere impugnato ex articolo 263 TFUE solo se i suoi effetti si collocano al di fuori del rapporto contrattuale e implicano l’esercizio di pubblici poteri.
La Corte richiama inoltre l’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124/PESC, secondo cui condizioni d’impiego, diritti e obblighi del personale sono stabiliti nei contratti con la missione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il Tribunale ha descritto solo in parte il quadro giuridico del concorso interno del 2016, trascurando che anche le modalità organizzative erano definite, almeno in parte, dalle SOP sul riassetto. Soprattutto, il Tribunale non ha prima interpretato l’articolo 1.2 del contratto, pur essendo pacifico che OPLAN e SOP ne formassero parte integrante.
Secondo la Corte, tale interpretazione era indispensabile per stabilire se le norme contenute in OPLAN e SOP avessero natura contrattuale nei confronti di SC. Senza questo passaggio, il Tribunale non poteva concludere che la decisione sul concorso interno fosse adottata al di fuori della relazione contrattuale. Lo stesso vale per il mancato rinnovo del contratto: il Tribunale non poteva fondarsi solo sull’assenza di una clausola espressa di rinnovo, né sul nesso con il concorso interno, senza verificare la portata dell’articolo 4.3 delle SOP sul riassetto, che collegava il risultato del concorso al mancato rinnovo.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui SC non avrebbe invocato clausole contrattuali: le censure vertevano infatti sulla violazione delle SOP, la cui qualificazione contrattuale non poteva essere esclusa senza interpretazione del contratto. Ne consegue che il Tribunale non poteva riqualificare la domanda come ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE e dichiararla tardiva.
Decisione e rinvio
La terza parte del secondo motivo di impugnazione è accolta. Poiché il Tribunale aveva fondato su tale irricevibilità anche il rigetto degli altri capi di conclusioni, l’intera ordinanza viene annullata. La Corte non decide nel merito, perché occorrono ulteriori accertamenti: in particolare, il Tribunale dovrà interpretare l’articolo 1.2 del contratto e valutare se le decisioni contestate rientrino nella relazione contrattuale. La causa è quindi rinviata al Tribunale e le spese sono riservate.
Principio affermato
In presenza di una clausola contrattuale che incorpora OPLAN e SOP nel contratto di lavoro di un membro del personale di Eulex Kosovo, la dissociabilità di una decisione sul concorso interno e del mancato rinnovo del contratto non può essere affermata senza un’interpretazione preliminare di tale clausola; solo dopo tale verifica si può stabilire se l’atto sia contrattuale o, al contrario, un atto amministrativo impugnabile ex articolo 263 TFUE.
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