Sentenza n. 1300/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 5778/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 18 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro. Deduceva l'inerzia dell'amministrazione e chiedeva l'esecuzione della sentenza, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non indicava il TAR competente, gli estremi identificativi della sentenza da eseguire né la parte resistente; conteneva soltanto un riferimento generico a un ricorso per ottemperanza al giudicato civile relativo alla Carta docente. Il ricorrente non era presente, tramite i propri difensori, alla camera di consiglio. Il Collegio ha ritenuto non necessaria l'adozione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza dei difensori implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve identificare l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria investita. L'eccezione elaborata per la procura apposta in calce o a margine del ricorso non è stata ritenuta applicabile a una procura cartacea separata, successivamente acquisita in copia informatica nel fascicolo telematico: il collegamento informatico con il ricorso non supplisce alla mancanza di elementi specifici e non dimostra che la procura fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non soltanto alla notificazione o al deposito. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la scelta dell'indirizzo meno prudente non integrava obiettiva incertezza normativa. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità e dell'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve consentire l'identificazione dell'oggetto della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio
L'avviso alle parti è necessario per consentire il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, ma non è stato ritenuto necessario quando i difensori non sono presenti alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica considera la procura separata come apposta in calce ai fini del processo telematico, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi specifici sull'oggetto della controversia né dimostra, da sola, la anteriorità o coevità rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
La disciplina del processo amministrativo richiama le disposizioni del codice di procedura civile nei limiti della compatibilità; il richiamo non consente di sanare la mancanza originaria della procura speciale quale requisito di ammissibilità.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è applicabile per rinnovare una procura speciale mancante o inidonea quando il requisito doveva sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non opera quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte ha scelto quello meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il carattere normalmente obbligatorio della difesa tecnica giustifica la richiesta di un adempimento specifico nella formazione della procura speciale.
art. 99 c.p.a.
Il principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria vincola le sezioni del Consiglio di Stato e orienta l'interpretazione dei requisiti della procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve identificare in modo sufficiente l'oggetto della controversia, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria competente; una procura separata dal ricorso, redatta su supporto analogico e depositata in copia informatica, non è valida se il suo contenuto resta generico e non consente di individuare la specifica controversia.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
- La procura separata può essere considerata apposta in calce al ricorso secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico, ma tale equiparazione non esonera dall'indicazione di elementi idonei a dimostrare la specificità del mandato e non sana l'assenza di una procura effettivamente speciale.
- La mancanza o l'inidoneità originaria della procura speciale, richiesta quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile per sanare una procura generica quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte ha scelto l'indirizzo meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non determina obiettiva incertezza normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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