Sentenza n. 1081/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1391/2024, concernente il pagamento di € 1.000,00 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1391/2024. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.000,00, oltre agli interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Dagli atti risultava che la sentenza era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite dalla sentenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta del ricorrente e trasmettere al TAR una relazione tramite PAT. Il commissario non percepirà compensi, essendo dipendente pubblico della struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari è stato considerato presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni
È stato utilizzato, in via analogica, come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giudiziale da eseguire è stato notificato all’amministrazione, è passato in giudicato, è decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento e l’amministrazione non ha dato esecuzione all’obbligo imposto.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento di una somma, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione debitrice di provvedere entro un termine determinato, precisando le modalità di esecuzione conformi al titolo giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il potere di compiere gli adempimenti sostitutivi entro un ulteriore termine.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione debitrice, purché dotato delle competenze necessarie; quando si tratta di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo.
- La mancata contestazione da parte dell’amministrazione dell’inottemperanza allegata dal ricorrente, unitamente alla documentazione attestante il giudicato e il decorso dei termini, consente al giudice di accertare l’inerzia e ordinare l’esecuzione del titolo.
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