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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20468/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Il professionista aveva ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per un credito di euro 25.000, ma senza riconoscimento della prededuzione richiesta ex art. 111 l.fall. Ha quindi proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., rigettata dal Tribunale. In cassazione ha denunciato, con un primo motivo, la violazione dell'art. 111, comma 2, l.fall., sostenendo che il credito del professionista incaricato della consulenza per predisporre la domanda di concordato preventivo sarebbe prededucibile in via automatica, senza necessità di verificare ex post l'utilità concreta della prestazione, perché l'accesso al concordato apporterebbe di per sé un vantaggio ai creditori. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla domanda di prededuzione anche ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., assumendo che il credito del professionista rientrasse tra quelli sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore e che l'incarico non richiedesse autorizzazione perché atto di ordinaria amministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la prededuzione del credito del professionista incaricato per l'accesso al concordato non è automatica: occorre un giudizio ex ante del giudice di merito sulla funzionalità della prestazione alle finalità della procedura e sulla sua inerenza necessaria alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato che l'attività di asseverazione non era strumentale al vantaggio della massa, ma anzi prefigurava un danno per i creditori, essendo il piano connotato da vizi macroscopici e destinato all'insuccesso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e difetto di autosufficienza, poiché la censura fondata sull'art. 161, comma 7, l.fall. non risultava trattata nel decreto impugnato e il ricorrente non aveva indicato in modo specifico dove e come l'avesse già dedotta nel giudizio di merito. La Corte ha compensato le spese di lite per la recente soluzione del tema da parte delle Sezioni Unite e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    crediti sorti in funzione della procedura; funzionalità della prestazione

    La prededuzione del credito professionale non deriva automaticamente dal solo inserimento della prestazione nel percorso del concordato, ma richiede che la prestazione sia stata funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della procedura e alla conservazione o incremento dei valori aziendali.

  • art. 98 l.fall.

    opposizione allo stato passivo

    È il rimedio utilizzato per contestare l'ammissione del credito al passivo e la sua collocazione.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    privilegio per il credito del professionista

    Il credito del professionista era stato ammesso con privilegio, ma la questione riguardava la diversa e ulteriore collocazione in prededuzione.

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    relazione di asseverazione

    La prestazione del professionista consisteva nell'asseverazione del piano di concordato.

  • art. 161, comma 7, l.fall.

    crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché la questione non risultava devoluta al giudice di merito e il ricorrente non aveva assolto l'onere di specifica allegazione.

  • art. 163 l.fall.

    ammissione al concordato preventivo

    La prededuzione del credito professionale, secondo il principio richiamato, presuppone che il debitore sia stato ammesso al concordato.

  • art. 160, comma 2, l.fall.

    rispetto delle cause legittime di prelazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il piano violasse le prerogative di un creditore ipotecario, indice dell'inidoneità funzionale della prestazione.

  • art. 55 l.fall.

    Richiamato come effetto che non consente di attribuire all'accesso al concordato un vantaggio economico automatico per i creditori.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché formulata su una questione nuova non risultante trattata nel giudizio di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È stata invocata come base del motivo relativo alla violazione di legge e all'omessa pronuncia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento camerale in cassazione

    La decisione è stata resa all'esito del procedimento camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il credito del professionista incaricato per la predisposizione o asseverazione di una domanda di concordato preventivo non è prededucibile in modo automatico: occorre verificare, con giudizio ex ante, che la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura e necessaria alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali.
  • La mera apertura della procedura o il solo fatto che la prestazione sia inserita nel suo iter non bastano a fondare la prededuzione; il giudice deve apprezzare concretamente l'inerenza della prestazione al vantaggio della procedura.
  • Se il piano di concordato si rivela manifestamente viziato o idoneo solo a ritardare la dichiarazione di fallimento, la prestazione professionale che lo supporta può essere valutata come non funzionale e persino pregiudizievole per la massa.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non esaminate dal giudice di merito; chi deduce l'omessa pronuncia deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata già proposta, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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