Sentenza n. 9992/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022 sul sito web della medesima Regione ed avente ad oggetto "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Emilia Romagna per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 108.654,57 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate, nonché, per quanto necessario, di tutti gli atti connessi, ivi compresi gli atti e certificati emanati dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna, anche non conosciuti, posti alla base del provvedimento regionale, ivi compresi quelli menzionati nella Determinazione gravata (Deliberazione n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza; Deliberazione n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma; Deliberazione n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; Deliberazione n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena; Deliberazione n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna; Deliberazione n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola; Deliberazione n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara; Deliberazione n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna; Deliberazione n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma; Deliberazione n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; Deliberazione n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; Deliberazione n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; Deliberazione n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; Deliberazione n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, non notificate alla ricorrente); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché (c) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022 e l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché la Circolare del Ministero della Salute del 26 febbraio 2020, avente ad oggetto "Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Individuazione delle fatture di interesse per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557". per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Illumina Italy S.r.l. il 25/7/2023: richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla corte costituzionale affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il payback dei dispositivi medici, atti statali presupposti e determinazione della Regione Emilia-Romagna che ha quantificato a carico dell'impresa una quota di payback pari a 108.654,57 euro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il sistema del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo, con riferimento agli atti statali, illegittimità derivata per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza, libertà di iniziativa economica, tutela della salute e proprietà; violazione delle riserve di legge e dei principi di capacità contributiva, omogeneità e urgenza della decretazione d'urgenza; contrasto con la direttiva IVA, con le direttive europee sugli appalti, con le libertà fondamentali del TFUE, con la disciplina degli aiuti di Stato, con il legittimo affidamento, la certezza del diritto e il principio pacta sunt servanda. Sono stati inoltre dedotti violazione dell'art. 9-ter d.l. 78/2015, difetto di istruttoria per la fissazione uniforme dei tetti regionali, eccesso di potere, opacità dei criteri di calcolo, violazione dell'art. 1, comma 557, l. 145/2018 per l'inclusione di servizi e prestazioni accessorie e violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento regionale. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 8 d.l. 34/2023, nella parte in cui subordinava la riduzione della quota di payback alla rinuncia ai contenziosi, deducendo violazione degli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato.
La decisione
Il TAR ha definito il ricorso con sentenza semplificata, richiamando i precedenti e la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure rivolte agli atti statali e alla disciplina legislativa del payback: il meccanismo costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria; l'obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano conoscibili già dal 2015; la disciplina non è retroattiva in senso costituzionalmente illegittimo e non viola il legittimo affidamento, poiché le imprese conoscevano ex ante il rischio di contribuzione in caso di superamento del tetto; non era necessaria una preventiva rinegoziazione dei contratti. Il Collegio ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnazione della determinazione regionale, ritenendo che l'attività regionale prevista dall'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015 sia meramente tecnica, contabile, ricognitiva e vincolata, priva di esercizio di potere autoritativo. La controversia sul corretto calcolo della somma dovuta riguarda quindi un diritto soggettivo di natura patrimoniale e spetta al giudice ordinario, con possibilità di riproposizione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le censure costituzionali relative all'art. 8 d.l. 34/2023 sono state respinte per difetto di rilevanza: la norma introduceva una facoltà di definizione agevolata, senza incidere direttamente sulla validità o sull'efficacia degli atti impugnati, sicché la sua eventuale illegittimità non sarebbe stata determinante per la decisione. Spese integralmente compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015
la quota di ripiano messa a carico delle aziende private segue un andamento crescente nel tempo ed è pari al 40 per cento nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno 2016 e al 50 per cento nell’anno 2017 e successivi
La disposizione istituisce il meccanismo di compartecipazione delle imprese fornitrici al ripiano del superamento del tetto di spesa e determina i criteri essenziali dell'obbligazione.
art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015
il superamento del tetto di spesa, nazionale e regionale, concernente l’acquisto dei dispositivi medici, è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA
Il fatturato rilevante per la determinazione del superamento del tetto è quello lordo IVA, secondo i dati contabili previsti dalla disciplina.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
le Regioni e le province autonome definiscono, con proprio provvedimento, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile
La norma attribuisce alle Regioni un'attività attuativa e vincolata di verifica contabile, individuazione delle imprese e quantificazione della quota dovuta, senza conferire un potere autoritativo discrezionale.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
il superamento è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
La certificazione del superamento del tetto e la relativa quantificazione spettano allo Stato, non alle Regioni.
decreto del Ministro della Salute 6 luglio 2022
le tabelle quantificano, per ciascun anno, il superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici
Il decreto ministeriale certifica il superamento dei tetti e determina la quota complessiva di ripiano, costituendo il presupposto degli atti regionali.
decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022
adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali
Le linee guida definiscono le modalità tecniche per la ricognizione del fatturato e l'adozione degli atti regionali di ripiano.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
il tempestivo versamento dell’importo pari alla quota ridotta del 48 per cento estingue l’obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale
La disposizione introduceva una facoltà di definizione agevolata condizionata alla rinuncia ai contenziosi, ritenuta non rilevante per la decisione sulla validità degli atti impugnati.
art. 74 c.p.a.
Il Collegio ... ritiene di definire il giudizio ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Consente la definizione con sentenza semplificata mediante richiamo a precedenti conformi.
art. 11, comma 2, c.p.a.
il processo, in parte qua, potrà essere riproposto
In caso di declinatoria di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.
art. 133 c.p.a.
Il riparto tra giudice amministrativo e ordinario è valutato escludendo, nella controversia sul quantum del payback regionale, un'ipotesi di giurisdizione esclusiva.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ricondotto il payback a un contributo di solidarietà rientrante nell'ambito della riserva di legge, ritenendo la disciplina sufficientemente determinata.
art. 3 Cost.
Le censure di irragionevolezza e disparità di trattamento sono state ritenute manifestamente infondate alla luce del bilanciamento legislativo e della finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 24 Cost.
La questione relativa alla limitazione dell'accesso alla giustizia prevista dall'art. 8 d.l. 34/2023 è stata respinta per difetto di rilevanza nel giudizio.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La disciplina del payback non è stata ritenuta lesiva sproporzionatamente del diritto di proprietà, poiché l'obbligo era conoscibile già dal 2015 e perseguiva una finalità di interesse generale.
Massime di principio
- La controversia relativa al corretto calcolo della quota di payback posta a carico di un'impresa fornitrice di dispositivi medici da un provvedimento regionale appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'attività regionale è meramente tecnica, contabile, ricognitiva e vincolata, senza esercizio di potere autoritativo; in tal caso la posizione dell'impresa è un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione.
- Nel sistema del payback per gli anni 2015-2018, la determinazione del tetto di spesa, la certificazione del suo superamento e la quantificazione dello scostamento complessivo spettano alle autorità statali, mentre le Regioni devono limitarsi a verificare i dati contabili, individuare le imprese soggette al ripiano e applicare i criteri percentuali stabiliti dalla legge e dagli atti statali.
- Il meccanismo del payback sui dispositivi medici è compatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità quando è giustificato dalla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e impone alle imprese un contributo solidaristico parametrato al superamento del tetto e all'incidenza del fatturato.
- L'applicazione del payback agli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di irretroattività e legittimo affidamento, poiché l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano era conoscibile dalle imprese già dal 2015, prima dello svolgimento delle gare e della stipulazione dei contratti.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma che introduce una definizione agevolata del payback, condizionata alla rinuncia ai contenziosi, è irrilevante nel giudizio sugli atti di ripiano quando tale norma non incide direttamente sulla validità o sull'efficacia degli atti amministrativi impugnati.
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