Cassazione Civile, Sentenza n. 13698/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento (n. 01720130004341050) relativa al pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2008. La ricorrente deduceva: prescrizione del credito, nullità o difetto di motivazione della cartella, mancata chiamata in causa dell'ente impositore, tardiva costituzione in giudizio e nullità/irregolarità della procura (mancanza di data). Ha prodotto documentazione attestante sgravio e altri elementi probatori a propria difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la prescrizione non era maturata perché gli avvisi relativi al 2008 risultano notificati il 21/12/2011 (con sollecito dell'11/11/2011) e, secondo la normativa e la giurisprudenza, la prescrizione triennale del credito per tassa di circolazione decorre dall'inizio dell'anno successivo. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure relative a mancata chiamata in causa dell'ente impositore (non necessaria contro il concessionario), carenza della motivazione della cartella (la cartella indicava elenco analitico delle imposte, date di notifica e il calcolo degli interessi secondo i criteri di legge), tardiva costituzione dell'appellata (produce solo decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio ma non nullità), e mancanza di data nella procura/atto di costituzione (la data di deposito e la connessione materiale con l'atto sufficiente a rimuovere il dubbio). Le censure sulle valutazioni probatorie sono state ritenute riconducibili alla discrezionalità del giudice di merito e quindi non sindacabili in cassazione salvo omesso esame di fatto decisivo, cosa non riscontrata. Condanna della ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, n. 3 e n. 5)
Limita il sindacato della Cassazione: le censure sulla motivazione sono ammesse solo nei casi estremi indicati dall'art. 111 Cost. e quando riguardino omesso esame di fatto decisivo; molte doglianze della ricorrente sono state ritenute inammissibili perché attengono alla valutazione di merito o non sono state adeguatamente indicate.
art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. (comma 2, n. 4)
Richiamati per definire il 'minimo costituzionale' della motivazione; la sentenza di merito è conforme a tali requisiti e non presenta motivazione apparente, contraddittoria o mancante su fatti decisivi.
art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv. con mod. dalla l. n. 60/1986)
La prescrizione triennale del credito per tassa di circolazione non decorre dalla scadenza normale del pagamento ma dall'inizio dell'anno successivo; pertanto gli avvisi notificati nel dicembre 2011 sono tempestivi rispetto a tasse 2008.
art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regola i termini di costituzione in giudizio; la tardiva costituzione della parte resistente determina solo decadenza da eccezioni non rilevabili d'ufficio e non la nullità del procedimento.
art. 83 cod. proc. civ. (comma 3)
«la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce»
La procura su foglio separato ma congiunto materialmente all'atto è valida anche se priva di data; il deposito unitario della comparsa e della procura consente di ritenere la liceità della rappresentanza e l'assenza di nullità.
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla ripartizione degli oneri probatori: la sentenza di merito ha adeguatamente valutato gli elementi probatori (notifiche e atti interruttivi) e la corte di legittimità non sindaca la discrezionalità valutativa del giudice di merito salvo omesso esame di fatto decisivo.
art. 2697 cod. civ.
Principio sulla prova dei fatti: in tema di conteggi e calcolo degli interessi è onere del contribuente dimostrare l'erroneità del conteggio effettuato dall'ente; la Corte ha ritenuto che la cartella conteneva elementi sufficienti e che la ricorrente non ha dimostrato l'errore.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e artt. 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamati dalle doglianze sulla motivazione e sul rispetto del principio dispositivo; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito abbia dato sufficiente e specifica motivazione sul processo e sulle questioni sollevate, senza violare il principio dispositivo.
Massime di principio
- La prescrizione delle tasse automobilistiche decorre dall'inizio dell'anno successivo (art. 3 d.l. n.2/1986): notifiche e atti interruttivi effettuati entro il terzo anno successivo sono efficaci a interrompere la prescrizione.
- L'impugnativa di una cartella esattoriale può essere proposta indifferentemente contro il concessionario della riscossione (Equitalia) o contro l'ente impositore; non è sempre necessaria la chiamata in causa dell'ente impositore come litisconsorte necessario.
- La tardiva costituzione della parte resistente nei termini previsti comporta solo la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e non la nullità della costituzione o del processo; la parte può comunque contestare i fatti costitutivi e produrre documenti.
- La mancanza di data sulla procura o sulla comparsa di costituzione non determina automaticamente nullità se risulta dal deposito e dalla connessione materiale con l'atto che la procura è stata rilasciata prima o contestualmente alla costituzione.
- In cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: non sono appellabili le valutazioni discrezionali del giudice di merito, salvo omesso esame di un fatto storico decisivo o motivazione manifestamente apparente o contraddittoria.
- Spetta al contribuente dimostrare l'erroneità dei calcoli esposti nella cartella (interessi e importi); la cartella che indica l'elenco delle imposte e le date di notifica fornisce in generale sufficiente motivazione della pretesa.
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