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Ordinanza

Ordinanza n. 232/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di ingiunzione di demolizione di un manufatto e successivo provvedimento di reiterazione dell’ordine di demolizione e ripristino relativo a un muro di recinzione nell’area di visibilità stradale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, l’ordinanza comunale n. 17 del 13 novembre 2025, recante ingiunzione di demolizione di un manufatto, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento comunale del 9 gennaio 2026, che ha reiterato l’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi con riferimento a un muro di recinzione insistente in area di visibilità stradale. Il testo non specifica analiticamente le singole censure dedotte, ma dalla motivazione emerge che la ricorrente contestava la legittimità degli ordini repressivi, prospettando verosimilmente la riconducibilità delle opere a un titolo edilizio e contestando il provvedimento sopravvenuto. Il Comune ha qualificato quest’ultimo come meramente reiterativo; il Collegio ha invece rilevato che esso presenta un autonomo apparato motivazionale, fondato sia sul profilo edilizio sia sulle esigenze di sicurezza della circolazione e di tutela dell’area di visibilità dell’intersezione, in applicazione degli artt. 16 e 18 del Codice della strada e del d.m. 19 aprile 2006.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure non evidenziassero, allo stato della sommaria delibazione, profili di manifesta illegittimità dell’ordinanza di demolizione, espressione dell’ordinario potere repressivo edilizio, normalmente vincolato. La documentazione depositata non dimostrava che le opere fossero riconducibili a un titolo edilizio efficace al momento della loro realizzazione, né provava la data di esecuzione; tale onere è stato posto a carico della ricorrente. Con riguardo al provvedimento sopravvenuto, il Collegio ne ha riconosciuto l’autonomia motivazionale, comprensiva delle esigenze di sicurezza stradale e di tutela dell’area di visibilità. Quanto al periculum in mora, pur riconoscendo che la natura demolitoria e conformativa degli atti può incidere sullo stato dei luoghi con effetti non agevolmente reversibili, il TAR ha escluso l’irreparabilità del pregiudizio, ritenendo astrattamente possibile il ristoro per equivalente monetario. In ogni caso, nella comparazione degli interessi, ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale rispetto all’interesse privato alla conservazione dello stato dei luoghi. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • artt. 16 e 18 Codice della strada

    La disciplina è stata richiamata quale base del provvedimento sopravvenuto per tutelare la sicurezza della circolazione e l’area di visibilità dell’intersezione.

  • d.m. 19 aprile 2006

    È stato richiamato insieme agli artt. 16 e 18 del Codice della strada quale disciplina applicata per la tutela dell’area di visibilità stradale.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa a un ordine di demolizione, il ricorrente che invochi la riconducibilità delle opere a un titolo edilizio deve fornire elementi idonei a dimostrare l’efficacia del titolo al momento della realizzazione; in mancanza, non è ravvisabile un fumus di manifesta illegittimità dell’atto repressivo.
  • Il potere repressivo edilizio, ove accertata l’abusività dell’opera, costituisce ordinariamente esercizio vincolato e non richiede, in linea generale, una ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico ulteriore rispetto alla repressione dell’abuso.
  • La reiterazione di un ordine di demolizione non è meramente ripetitiva quando il nuovo provvedimento contiene un autonomo apparato motivazionale e valorizza ulteriori presupposti, tra cui esigenze di sicurezza della circolazione e tutela dell’area di visibilità stradale.
  • Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio derivante dalla demolizione non è irreparabile quando, per la natura delle opere, l’eventuale pregiudizio possa essere reintegrato mediante ristoro per equivalente monetario.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi, l’interesse privato alla conservazione dello stato dei luoghi può risultare recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniCircolazione stradale e viabilità
RamiEdiliziaTrasporti e circolazione
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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