Cassazione Penale, Ordinanza n. 03608/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso aspecifico e, quindi, il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi all'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna. Dal testo emerge solo che il ricorrente ha formulato un motivo generico, limitandosi a contestare in modo aspecifico la motivazione della decisione impugnata, senza confrontarsi con i passaggi argomentativi posti a fondamento della conferma della condanna. Non sono indicati il reato contestato né ulteriori dettagli fattuali della vicenda.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una generica critica alla motivazione della sentenza impugnata, senza un puntuale confronto con le specifiche rationes decidendi poste a base della decisione.
- L'aspecificità del motivo di ricorso integra un vizio di ammissibilità quando manca la contestazione argomentata dei passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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