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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10319/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva confermati condannati per il reato di cui all'art. 642, comma 2, cod. pen. (frode assicurativa). I motivi principali erano: 1) contestazione della tempestività della querela presentata dalla compagnia assicurativa, sostenendo che la società fosse già a conoscenza di elementi idonei a configurare la frode anteriore al deposito della relazione investigativa; 2) per Marzano, censura della condizione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale senza valutazione della capacità economica; per Torino, altresì doglianza sulla motivazione relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondata la censura sulla tempestività della querela, confermando il principio secondo cui il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la parte offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, dell'autore e dell'illiceità del fatto; non ha accolto l'eccezione di Marzano circa la condizione della sospensione condizionale, rilevando che, trattandosi di seconda concessione, la subordinazione al pagamento della provvisionale è conforme all'art. 165, comma 2, c.p.; il motivo di Torino relativo alla sospensione non è stato esaminato per carenza di deduzione in sede di merito. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 642, comma 2, cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: delitto di frode (illecito commesso ai danni di una compagnia assicurativa). La sentenza conferma la condanna per tale reato.

  • art. 165, comma 2, cod. pen.

    Prevede che, in caso di precedente concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice possa subordinare nuovamente il beneficio al pagamento di una somma a favore della parte civile; tale principio è stato applicato correttamente dalla Corte d'appello.

  • art. 124, cod. pen.

    Riferimento al termine per la proposizione della querela: la Corte ha interpretato che, per reati a danno di società per azioni, il termine decorre dal momento in cui la società ha conoscenza certa, basata su elementi seri, dell'autore e dell'illiceità del fatto (non dalla mera conoscenza del fatto materiale o da sospetti).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per la pronuncia delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità.

  • Cass. Sez. 5, n. 33466 del 9/7/2008 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata a supporto del principio secondo cui il termine per la querela decorre dalla piena conoscenza dell'autore e della illiceità, non da semplici sospetti.

  • Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che l'imputato non può dedurre in Cassazione la mancata concessione della sospensione condizionale se non ne ha fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza)

    Richiamata in riferimento alla possibilità di applicare sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati proposti con colpa, giustificando la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La tempestività della querela in danno di una società per azioni va valutata rispetto al momento in cui la società ha acquisito una conoscenza certa, basata su elementi concreti e seri, dell'autore e dell'illiceità del fatto; mere pluralità di denunce o l'avvio di una causa civile non sono automaticamente sufficienti.
  • Il termine per proporre querela può decorrere dall'esito di indagini o relazioni investigative quando solo allora emergano elementi idonei a individuare autore e illeicità.
  • Se la concessione della sospensione condizionale della pena è la seconda, il giudice può legittimamente subordinare il beneficio al pagamento della provvisionale ai sensi dell'art. 165, comma 2, c.p.; ciò non configura di per sé vizio se conforme alla norma.
  • Non si possono sollevare in Cassazione questioni non dedotte nel giudizio di merito: l'assenza di una specifica richiesta o deduzione in appello preclude la relativa censura in sede di legittimità.
  • I ricorsi manifestamente infondati o proposti con colpa possono comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese processuali e di rappresentanza della parte civile.

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