Cassazione Penale, Ordinanza n. 08375/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la decisione di primo grado con rideterminazione della pena. L'unico motivo deduceva, in sostanza, che il giudice di merito non avrebbe applicato una "doppia riduzione" della pena per entrambe le circostanze attenuanti riconosciute all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, richiamando gli artt. 69, 62-bis e 61, primo comma, n. 6 c.p. La censura non si confrontava con la doppia conforme di merito e mirava a sindacare la valutazione discrezionale del giudice circa la misura della diminuzione per ciascuna attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse manifestamente infondata in fatto e in diritto, perché attaccava una valutazione discrezionale di merito sulla quantificazione della diminuzione per ciascuna attenuante, attività non censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica. È stata inoltre evidenziata la doppia motivazione conforme dei giudici di merito, che avevano ritenuto prevalenti le attenuanti sulle aggravanti e ridotto complessivamente la pena da sei a quattro anni di reclusione. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 69 c.p.
richiamato per il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti
art. 62-bis c.p.
richiamato quale fonte delle circostanze attenuanti generiche riconosciute
art. 61, primo comma, n. 6 c.p.
richiamato quale circostanza aggravante oggetto di comparazione
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La censura sulla misura della riduzione di pena riconosciuta per una singola attenuante attiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che la decisione sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione apparente.
- Quando la sentenza d'appello aderisce con motivazione autonoma e conforme a quella di primo grado, il ricorso che non si confronti con tale doppia conforme è inammissibile se ripropone una contestazione meramente assertiva o di fatto.
- L'erronea prospettazione di un vizio che in realtà non incide sulla correttezza giuridica della decisione, ma mira solo a rimettere in discussione la quantificazione discrezionale della pena, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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