Cassazione Penale, Ordinanza n. 33489/2025 del 09/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti, deducendo violazione di legge per omessa motivazione sulla determinazione della pena. La censura mirava quindi a contestare la legittimità della sentenza di patteggiamento sotto il profilo della motivazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che le doglianze, peraltro formulate in modo generico, non rientrano nei casi tassativi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., essendo estranee ai soli controlli ammessi sulla volontà dell'imputato, sulla corrispondenza tra richiesta e sentenza, sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento. Ha ritenuto che la dedotta omessa motivazione sulla determinazione della pena non fosse deducibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma perché il ricorso era stato proposto per ragioni non più consentite dalla legge.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione proposta contro il patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita in modo tassativo i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, consentendo il controllo di legalità solo per specifiche violazioni di legge.
art. 606 c.p.p.
Richiamato in negativo: la disciplina generale dei motivi di ricorso è derogata e compressa dalla norma speciale sul patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e la trattazione camerale non partecipata.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento impugnata.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi proponibile un sindacato generale sui motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
- La deduzione di vizi attinenti alla motivazione sulla determinazione della pena non integra, di per sé, un motivo deducibile contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., salvo che si traduca in una delle specifiche ipotesi di violazione di legge ammesse.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto al di fuori dei limiti legali, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ritenuto equo, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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