Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2673/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 26/06/2017. Scotton sosteneva che il termine per proporre appello di 45 giorni decorresse dal giorno successivo al deposito della motivazione (25/09/2017), ossia dal 26/09/2017 fino al 10/11/2017, e che pertanto l'appello depositato il 10/11/2017 fosse tempestivo, richiamando l'art. 172, co. 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, applicando l'art. 172, co. 4, c.p.p., il termine di 45 giorni per proporre appello decorrente dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione (scaduto il 25/09/2017) fosse dal 26/09/2017 al 09/11/2017 inclusi; l'appello depositato il 10/11/2017 era dunque tardivo e inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 172, co. 4, c.p.p.

    salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno

    La decorrenza di un termine si considera iniziata il giorno successivo a quello da cui deve essere calcolata; il giorno d'inizio non si conta, si conta invece l'ultimo giorno del termine. Applicata per stabilire correttamente il dies a quo e il dies ad quem del termine di impugnazione.

  • art. 544, co. 3, c.p.p.

    Consente al giudice di fissare un termine (nella specie 90 giorni) per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado; tale termine determina il punto di partenza per il calcolo del termine di impugnazione.

  • art. 585, c.p.p. (norme sul termine per l'appello)

    Stabilisce i termini per proporre appello; nella fattispecie il termine di 45 giorni per l'appello decorre dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione.

  • art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando proposta oltre i termini stabiliti; applicata per dichiarare inammissibile l'appello depositato tardivamente.

  • art. 616, c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e all'applicazione di una sanzione pecuniaria (ammenda) in favore della cassa delle ammende quando il ricorso risulta manifestamente infondato o il ricorrente non sia da ritenersi esente da colpa.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata nella fase di trattazione del ricorso (attinente alla modalità di discussione in udienza pubblica), rilevante solo per la procedura di trattazione del ricorso e non per la decisione sul merito dei termini.

Massime di principio

  • Il dies a quo per il calcolo del termine di impugnazione inizia il giorno successivo a quello dal quale il termine deve essere calcolato; il giorno d'inizio non si computa, si computa l'ultimo giorno del termine (art. 172, co. 4, c.p.p.).
  • Quando il giudice di primo grado fissa un termine per il deposito della motivazione (es. 90 giorni), il termine per proporre appello (45 giorni) decorre dalla scadenza di quel termine e non dalla data della pronuncia.
  • Per evitare la tardività, è prudente depositare l'impugnazione prima della scadenza dell'ultimo giorno utile e verificare se il giorno finale sia festivo o non lavorativo (in tali casi la scadenza si sposta).
  • La prova del tempestivo deposito (PEC, ricevuta di cancelleria, timestamp) è cruciale; in caso di dubbio sulla decorrenza, va richiesto chiarimento o tempestiva istanza al giudice.
  • Un appello depositato anche di un solo giorno dopo il dies ad quem è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., e ciò può comportare anche sanzioni pecuniarie se l'impugnazione è manifestamente infondata o negligente (art. 616 c.p.p.).
  • In presenza di calcoli complessi o di termini indicati dal giudice, conviene consultare immediatamente il difensore per la corretta determinazione del dies a quo e adottare misure cautelari (deposito tempestivo o istanza cautelativa).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.