Sentenza n. 10032/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato con provvedimento dalla Prefettura di Roma n. 0151045 in data 9 aprile 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle misure di accoglienza, fondato sulla carenza di posti, sulle esigenze emergenziali e organizzative e sull’assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 9, 11, 14 e 15, comma 3, d.lgs. 142/2015, degli artt. 17, 18 e 20, comma 5, della direttiva 2013/33/UE, dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 3 CEDU, contestando il diniego dell’accoglienza nonostante la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Ha sostenuto che l’indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non consentisse all’Amministrazione di negare la misura, dovendo essere individuate soluzioni alternative o provvisorie, anche su base interprovinciale. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 2, lett. g), e 17 della direttiva 2013/33/UE, lamentando la mancata previsione di misure alternative di sostegno economico. Infine, ha denunciato la violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 14 CEDU per ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti asilo in condizioni analoghe, inseriti nel sistema di accoglienza. La Prefettura aveva inserito la richiedente in lista d’attesa, ma aveva sostanzialmente negato, sia pure temporaneamente, l’accesso all’accoglienza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. I tre motivi sono stati esaminati congiuntamente per la loro connessione. Il Collegio ha ribadito che l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. 142/2015, è immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per la temporanea carenza di posti nelle strutture ordinarie. Verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l’Amministrazione deve disporre l’accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015. L’inserimento in lista d’attesa ha natura meramente interlocutoria e non soddisfa l’obbligo di legge; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità concrete dell’accoglienza, non giustificarne la mancata o ritardata attivazione. L’assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non impedisce l’accesso alle misure ordinarie, rilevando esclusivamente per le particolari misure destinate alle persone vulnerabili ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 142/2015. Le spese sono state compensate per la delicatezza e complessità della gestione del sistema di accoglienza. È stata confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione dei compensi demandata a separato decreto.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 142/2015
Individua, insieme all’art. 11, le strutture nelle quali deve essere assicurata l’accoglienza al richiedente protezione internazionale in possesso dei requisiti di legge.
art. 11 d.lgs. 142/2015
Costituisce, insieme all’art. 9, la base normativa dell’obbligo amministrativo di disporre l’accoglienza, anche quando non siano disponibili posti nelle strutture ordinarie.
art. 17 d.lgs. 142/2015
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
La particolare vulnerabilità costituisce presupposto per le misure specificamente riferite alle persone vulnerabili, ma non è requisito generale per l’accesso alle misure ordinarie di accoglienza.
art. 15, comma 3, d.lgs. 142/2015
È stato richiamato tra i parametri normativi posti a fondamento della censura relativa all’obbligo di accoglienza.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
Il provvedimento prefettizio lo aveva richiamato per giustificare la priorità accordata ai migranti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare; tale giustificazione non ha consentito di negare l’accoglienza alla ricorrente.
direttiva 2013/33/UE
Impone agli Stati membri di assicurare le condizioni materiali di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale; l’obbligo è immediato e non comprimibile per mere difficoltà organizzative.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- A fronte dell’istanza di accoglienza presentata da un richiedente protezione internazionale, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, l’Amministrazione è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015.
- La temporanea indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non può tradursi nel diniego, neppure temporaneo, delle misure di accoglienza; l’Amministrazione deve individuare modalità concrete e, ove necessario, soluzioni alternative o provvisorie idonee ad assicurare la misura.
- L’inserimento del richiedente in una lista d’attesa è un atto meramente interlocutorio e non adempie l’obbligo legale di attivare l’accoglienza.
- Le esigenze organizzative possono incidere sulle modalità concrete di erogazione dell’accoglienza, ma non ne possono giustificare la mancata o ritardata attivazione.
- L’assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non costituisce requisito per l’accesso alle misure ordinarie di accoglienza, essendo rilevante soltanto per le misure particolari previste per le persone vulnerabili dall’art. 17 d.lgs. 142/2015.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →