Ordinanza n. 178/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza di demolizione n. 2 del 20.1.2026 a firma del Responsabile del Settore V - Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Corigliano d’Otranto, avente ad oggetto “le opere abusivamente realizzate in difformità rispetto al Permesso di Costruire n. 44/2023 del 19/10/2023 insistenti sui lotti nn. 20 – 21 della Zona di Espansione C – Lottizzazione Sanneddhe 1” ivi descritte, recante altresì l’obbligo di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica, con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine e accertata l’inottemperanza, “si procederà ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 e s.m.i. e pertanto il bene e l’area di sedime saranno acquisiti al patrimonio del Comune di Corigliano d’Otranto per un’estensione pari a quella dei manufatti accertati come abusivi e sopra descritti”, con successiva irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4 del medesimo D.P.R. n. 380/2001; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, il verbale di sopralluogo in data 25.11.2025, nonché l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 111 del 26.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione relativa a opere realizzate in difformità dal permesso di costruire, con avvertimento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e dell’irrogazione della sanzione amministrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari destinatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di demolizione n. 2 del 20 gennaio 2026, adottata dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune, concernente opere asseritamente abusive realizzate in difformità dal permesso di costruire e insistenti su due lotti della zona di espansione edilizia. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo e l’ordinanza di sospensione dei lavori. Nel giudizio cautelare il TAR ha rilevato che le questioni prospettate con il ricorso richiedono un ulteriore approfondimento e che i ricorrenti hanno presentato all’amministrazione un progetto di parziale ripristino e di parziale sanatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 36-bis e 34 del d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza di demolizione. La misura è stata ritenuta giustificata dalla natura del pregiudizio dedotto e dall’opportunità di consentire al giudice di merito una decisione re adhuc integra, nonché dalla necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni controverse, anche alla luce del progetto di parziale ripristino e parziale sanatoria presentato dai ricorrenti. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di giugno 2027. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della tutela cautelare collegiale.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
“si procederà ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001”
È richiamato nell’ordinanza di demolizione quale fondamento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime in caso di inottemperanza.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
È richiamato nell’ordinanza impugnata quale fondamento della successiva sanzione amministrativa in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
È indicato, insieme all’art. 34 del medesimo decreto, quale base della domanda di parziale sanatoria presentata dai ricorrenti; tale sopravvenienza è stata considerata dal TAR nella valutazione cautelare.
art. 34 d.P.R. n. 380/2001
È indicato, insieme all’art. 36-bis, quale base del progetto di parziale ripristino e parziale sanatoria presentato all’amministrazione e rilevante per la sospensione cautelare.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere accordata quando la natura del pregiudizio dedotto e l’esigenza di preservare l’integrità della decisione di merito rendano opportuno sospendere interinalmente gli effetti dell’atto impugnato.
- La necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni dedotte nel ricorso può concorrere a giustificare la sospensione cautelare dell’ordine di demolizione, anche senza una definizione anticipata della fondatezza delle censure.
- La presentazione all’amministrazione di un progetto di parziale ripristino e di parziale sanatoria, ai sensi degli artt. 36-bis e 34 del d.P.R. n. 380/2001, costituisce una circostanza rilevante nella valutazione cautelare degli effetti di un’ordinanza di demolizione, quando possa incidere sulla successiva decisione amministrativa e giudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →