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Ordinanza

Ordinanza n. 178/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza di demolizione n. 2 del 20.1.2026 a firma del Responsabile del Settore V - Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Corigliano d’Otranto, avente ad oggetto “le opere abusivamente realizzate in difformità rispetto al Permesso di Costruire n. 44/2023 del 19/10/2023 insistenti sui lotti nn. 20 – 21 della Zona di Espansione C – Lottizzazione Sanneddhe 1” ivi descritte, recante altresì l’obbligo di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica, con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine e accertata l’inottemperanza, “si procederà ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 e s.m.i. e pertanto il bene e l’area di sedime saranno acquisiti al patrimonio del Comune di Corigliano d’Otranto per un’estensione pari a quella dei manufatti accertati come abusivi e sopra descritti”, con successiva irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4 del medesimo D.P.R. n. 380/2001; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, il verbale di sopralluogo in data 25.11.2025, nonché l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 111 del 26.11.2025.

Giustizia amministrativa202600279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione relativa a opere realizzate in difformità dal permesso di costruire, con avvertimento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e dell’irrogazione della sanzione amministrativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari destinatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di demolizione n. 2 del 20 gennaio 2026, adottata dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune, concernente opere asseritamente abusive realizzate in difformità dal permesso di costruire e insistenti su due lotti della zona di espansione edilizia. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo e l’ordinanza di sospensione dei lavori. Nel giudizio cautelare il TAR ha rilevato che le questioni prospettate con il ricorso richiedono un ulteriore approfondimento e che i ricorrenti hanno presentato all’amministrazione un progetto di parziale ripristino e di parziale sanatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 36-bis e 34 del d.P.R. n. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza di demolizione. La misura è stata ritenuta giustificata dalla natura del pregiudizio dedotto e dall’opportunità di consentire al giudice di merito una decisione re adhuc integra, nonché dalla necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni controverse, anche alla luce del progetto di parziale ripristino e parziale sanatoria presentato dai ricorrenti. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di giugno 2027. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della tutela cautelare collegiale.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    “si procederà ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001”

    È richiamato nell’ordinanza di demolizione quale fondamento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime in caso di inottemperanza.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato nell’ordinanza impugnata quale fondamento della successiva sanzione amministrativa in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001

    È indicato, insieme all’art. 34 del medesimo decreto, quale base della domanda di parziale sanatoria presentata dai ricorrenti; tale sopravvenienza è stata considerata dal TAR nella valutazione cautelare.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    È indicato, insieme all’art. 36-bis, quale base del progetto di parziale ripristino e parziale sanatoria presentato all’amministrazione e rilevante per la sospensione cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere accordata quando la natura del pregiudizio dedotto e l’esigenza di preservare l’integrità della decisione di merito rendano opportuno sospendere interinalmente gli effetti dell’atto impugnato.
  • La necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni dedotte nel ricorso può concorrere a giustificare la sospensione cautelare dell’ordine di demolizione, anche senza una definizione anticipata della fondatezza delle censure.
  • La presentazione all’amministrazione di un progetto di parziale ripristino e di parziale sanatoria, ai sensi degli artt. 36-bis e 34 del d.P.R. n. 380/2001, costituisce una circostanza rilevante nella valutazione cautelare degli effetti di un’ordinanza di demolizione, quando possa incidere sulla successiva decisione amministrativa e giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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