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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47134/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di appello che ha concesso la sospensione condizionale della pena (1 anno e 3.000 euro di multa) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 comma 5 riferito a 8,5 gr. di cocaina. Il ricorrente deduce due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver sospeso il giudizio di appello nonostante fosse stata depositata, ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 150/2022, un'istanza per l'ammissione alla messa alla prova (MAP); (2) errata qualificazione del fatto come reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, mentre a suo avviso le prove indicavano detenzione per uso personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto la richiesta di trattazione orale e la domanda di MAP tardive (la richiesta scritta è stata presentata oltre il termine perentorio di 15 giorni previsto per la partecipazione all'udienza) e, comunque, ha spiegato che l'art. 90 d.lgs. 150/2022 non poteva essere invocato perché la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 era già suscettibile di messa alla prova prima della modifica normativa. Richiamata la giurisprudenza, la Corte ha altresì affermato che, quando il giudice di primo grado riqualifica il fatto senza modificare gli accertamenti di fatto, la richiesta di MAP doveva essere stata proposta nei termini ordinari e non poteva essere introdotta tardivamente in appello. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che, sulla base di elementi quali bilancino di precisione, manoscritto con cifre e nominativi, confezionamento e occultamento della sostanza e dichiarazioni degli imputati, hanno escluso l'uso personale e confermato la destinazione allo spaccio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende pari a 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di cui al comma 5 è stata ritenuta applicabile e, essendo già suscettibile di messa alla prova prima della riforma, non rientra nelle ipotesi cui l'art. 90 d.lgs. 150/2022 estende la possibilità di presentare tardivamente la domanda.

  • art. 90 d.lgs. n. 150/2022

    Norma transitoria che consente la proposizione dell'istanza di messa alla prova oltre la fase ordinaria solo per i reati di "nuova introduzione" indicati dall'art. 32; non applicabile se la fattispecie era già esperibile per MAP prima della riforma.

  • art. 23-bis, legge n. 176/2020 (conversione dl n.137/2020)

    Prevede che la richiesta di discussione orale e la volontà dell'imputato di partecipare all'udienza debbano essere formulate per iscritto per il tramite del difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza; la mancata osservanza rende la richiesta tardiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce la condanna del proponente alle spese del procedimento e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

  • art. 168-bis / art. 521 / art. 464-bis c.p.p. e artt. 162/162-bis c.p.

    Richiamati nella giurisprudenza e nella pronuncia di legittimità: se il giudice, al termine del giudizio, riqualifica il fatto consentendo l'accesso a un beneficio (es. oblazione o MAP), l'imputato doveva aver tempestivamente sollecitato la riqualificazione e presentato la relativa istanza nei termini per non perdere il beneficio; è principio consolidato che evita che l'errore della pubblica accusa pregiudichi irreparabilmente il diritto del soggetto se la richiesta era stata tempestiva.

  • Corte costituzionale, sent. n. 131/2019

    Conferma l'orientamento che consente al giudice di ammettere alla sospensione con messa alla prova l'imputato quando, in esito al giudizio e su sollecitazione dell'imputato, il fatto sia diversamente qualificato e rientri in una fattispecie che consente il beneficio, a condizione che la relativa richiesta sia stata tempestivamente presentata.

Massime di principio

  • La domanda di messa alla prova deve essere presentata nei termini ordinari: se la riqualificazione del fatto avviene in primo grado e il fatto resta accertato nei medesimi termini, la richiesta tardiva in appello è inammissibile.
  • L'art. 90 d.lgs. 150/2022 non amplia automaticamente i termini per la MAP per reati già suscettibili di tale istituto; si applica solo ai reati espressamente indicati come "nuovi" dall'art. 32.
  • La mancata richiesta scritta di partecipazione/discussione orale entro i 15 giorni previsti per l'appello può precludere la valutazione di istanze processuali formulate successivamente all'udienza, compresa la sospensione per MAP.
  • La distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione ai fini di spaccio si basa su un giudizio di fatto fondato su indici concreti (bilancini di precisione, confezionamenti, appunti con cifre/nominativi, modalità di occultamento, dichiarazioni contraddittorie); tale valutazione di merito, se motivata e non manifestamente illogica, è insindacabile in Cassazione.
  • I ricorsi che chiedono una rivalutazione di merito senza dimostrare vizi logici o violazioni di legge sono spesso dichiarati inammissibili; la Corte di Cassazione verifica soprattutto l'eventuale nullità processuale, la legittimità e la logicità della motivazione.

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