Cassazione Penale, Sentenza n. 890/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina aggravata, lamentando violazione dell'art. 163 c.p. perché gli è stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sostiene che, essendo ancora ventenne al momento del fatto, avrebbe diritto alla misura massima più favorevole (duemesi mesi sei di reclusione) che consentirebbe la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello non avesse censurato in modo specifico la motivazione del tribunale (che aveva negato la sospensione condizionale per la condizione di soggetto irregolare in Italia e per precedenti denunzie, con prognosi negativa sulla astensione da future condotte illecite). Poiché il motivo di ricorso non era preceduto da un motivo d'appello specifico su tale questione, la catena devolutiva è interrotta e il motivo è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per l'elevato grado di colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
La norma disciplina la sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che, anche valutando il limite di pena applicabile al tempo del fatto, la richiesta di sospensione era comunque inficiata dalla motivata prognosi negativa e dalle condizioni personali del condannato (irregolarità e precedenti), circostanze non contestate nei mezzi di impugnazione
principio processuale sulla devoluzione e ammissibilità dell'appello
La decisione applica il principio per cui la Corte di Cassazione non può esaminare motivi che non siano stati specificamente dedotti e sviluppati in sede d'appello: un motivo di ricorso non preceduto da specifico motivo d'appello è inammissibile e la mancata censura in appello della motivazione del giudice di primo grado impedisce di sollevare quella questione direttamente in Cassazione
Massime di principio
- Per ottenere che la Cassazione esamini un punto sostanziale è necessario che il motivo sia stato specificamente dedotto e argomentato in appello; un'impugnazione generica in Cassazione sarà dichiarata inammissibile.
- La sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) non dipende solo dai limiti numerici della pena, ma anche da una valutazione prognostica della probabilità di recidiva e dalle condizioni personali del condannato; l'irregolarità della posizione e precedenti denunzie possono impedire il beneficio.
- Se un capo di decisione (motivo espositivo) del giudice di primo grado non viene criticato in appello, quella motivazione resta incontestata e non può essere sopperita successivamente in sede di ricorso per cassazione.
- Impugnazioni infondate o presentate con elevato grado di colpa possono comportare condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente; è quindi fondamentale valutare con attenzione la fondatezza dell'appello prima di promuovere ricorso.
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