L.R. Veneto 10/2007
Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove nel Veneto la previdenza complementare collettiva, con iniziative di informazione e formazione, contributi ai lavoratori residenti iscritti a fondi pensione collettivi per coprire periodi di discontinuità contributiva e contributi alle PMI che favoriscono la cultura previdenziale. Prevede anche misure per i dipendenti regionali e coperture finanziarie limitate agli esercizi 2007-2009.
Promozione della previdenza complementare nel Veneto
Promozione della previdenza complementare nel Veneto
La legge disciplina interventi regionali per favorire lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva nel territorio del Veneto, in coerenza con la normativa statale di settore. L’obiettivo è rafforzare la cultura previdenziale, sostenere l’adesione ai fondi pensione e valorizzare il ruolo delle parti sociali e delle imprese.
Finalità e principi generali
La Regione del Veneto interviene nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia previdenziale per promuovere forme pensionistiche complementari collettive. La disciplina richiama i principi fondamentali del decreto legislativo n. 252/2005 e riconosce:
- le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari;
- il ruolo degli attori sociali;
- le azioni delle imprese dirette allo sviluppo della previdenza complementare come espressione di responsabilità sociale.
Informazione e formazione
La Giunta regionale è chiamata ad attuare iniziative di informazione per sensibilizzare i soggetti interessati alla previdenza integrativa. A supporto di tali attività, può promuovere:
- formazione del personale regionale;
- formazione degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale.
Interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori
La Giunta regionale può concedere, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi a favore di lavoratrici e lavoratori residenti nel Veneto iscritti a fondi pensione di natura collettiva, per assicurare per periodi limitati la copertura contributiva.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta, sentita la competente commissione consiliare, deve determinare criteri e modalità di concessione dei contributi, con priorità iniziale per:
- soggetti in congedo parentale;
- lavoratori con contratti che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria;
- lavoratori con discontinuità contributiva.
Nell’ambito delle risorse residue dopo questa prima applicazione, i contributi possono essere concessi anche alle lavoratrici e ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996.
Sostegno alle imprese
La legge prevede contributi a favore delle piccole e medie imprese con strutture produttive nel Veneto che si siano particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare. La Giunta regionale deve individuare l’ambito di intervento e definire criteri e modalità di concessione entro 30 giorni dall’entrata in vigore, sentita la commissione consiliare competente.
Dipendenti regionali
Per incentivare l’adesione alla previdenza complementare dei dipendenti dell’amministrazione regionale, la Giunta deve individuare forme di adeguamento del trattamento di previdenza previsto dalla disciplina regionale sul personale alle previsioni della legge, adottando le iniziative conseguenti.
Aspetti finanziari e copertura
La legge quantifica gli oneri e li copre mediante prelievi da fondi speciali del bilancio regionale e mediante l’istituzione di una specifica unità previsionale di base per le azioni regionali sulla previdenza complementare. Gli stanziamenti indicati riguardano gli esercizi 2007, 2008 e 2009.
Ambito temporale e attualità applicativa
La disciplina contiene misure e stanziamenti riferiti a specifici esercizi finanziari già conclusi (2007-2009) e a termini attuativi immediati dalla data di entrata in vigore. Per la sua impostazione, oggi risulta sostanzialmente superata e non più utile come fonte operativa corrente.
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