L.R. Veneto 15/2007
Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce per il Veneto un sistema di interventi per proteggere e ripopolare le risorse ittiche, valorizzare le “tegnùe” e promuovere riconversione delle imprese di pesca verso molluschicoltura, maricoltura e turismo marittimo. Prevede pianificazione triennale, una consulta del mare, contributi e un ente gestore. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (2007).
Tutela e sviluppo della fascia costiera veneta e zone di tutela biologica marina
Tutela e sviluppo della fascia costiera veneta e zone di tutela biologica marina
La legge disciplina un insieme di interventi regionali per la salvaguardia delle risorse ittiche e la valorizzazione della fascia costiera del Veneto. L’obiettivo è coniugare tutela ambientale, ricerca scientifica, attività produttive compatibili e sviluppo del turismo marittimo, con particolare attenzione alle zone di tutela biologica marina già presenti al largo di Chioggia e Caorle.
Finalità e ambito di intervento
La Regione del Veneto persegue la salvaguardia, la protezione e il ripopolamento delle risorse ittiche mediante:
- istituzione e valorizzazione di zone di tutela biologica;
- diversificazione e riconversione delle imprese di pesca verso molluschicoltura e maricoltura;
- promozione del turismo marittimo;
- sviluppo di iniziative di studio, ricerca e formazione collegate alla fascia costiera.
La disciplina si applica esclusivamente al territorio regionale veneto e alle aree marine prospicienti la costa della Regione.
Programmazione degli interventi
La Giunta regionale è chiamata a predisporre una programmazione articolata degli interventi:
- entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge, redige il piano integrato per la gestione della fascia costiera, sentite le associazioni della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale;
- sulla base di tale piano, redige un programma triennale di interventi, sentita la commissione consiliare competente e la consulta del mare;
- il programma deve fondarsi su studi scientifici acquisiti o affidati a terzi, volti a verificare le caratteristiche biologiche e strutturali delle zone marine prospicienti la costa veneta;
- il programma può essere aggiornato annualmente dalla Giunta, sentita la competente commissione consiliare.
Consulta del mare
È istituita la consulta del mare come organo permanente di consultazione e concertazione degli interventi regionali. Essa contribuisce a definire le scelte programmatiche e le azioni da intraprendere.
Ne fanno parte:
- il Presidente della Giunta regionale o un delegato, con funzioni di presidente;
- gli assessori regionali competenti in materia di ambiente e pesca o loro delegati;
- il presidente della commissione consiliare competente o un suo delegato;
- il presidente dell’ente gestore di cui alla legge;
- i comandanti delle capitanerie di porto del Veneto o loro delegati, designati d’intesa con il ministero competente;
- un rappresentante per ciascuna associazione professionale di categoria componente le commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura;
- un rappresentante della pesca sportiva;
- i Presidenti delle Province di Venezia e Rovigo o loro delegati;
- i sindaci dei comuni prospicienti la costa o loro delegati;
- un rappresentante delle associazioni diportistiche.
Ciascun componente può farsi assistere da una persona esperta sugli argomenti all’ordine del giorno. La consulta è validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei componenti. I rappresentanti sono comunicati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e restano in carica per la durata della legislatura.
Zone di tutela biologica: Chioggia, Caorle e ulteriori aree
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari per valorizzare le zone di tutela biologica già istituite, denominate “tegnùe” o “tresse”, al largo di Chioggia e Caorle, e per promuovere l’istituzione di ulteriori zone di tutela biologica.
Il provvedimento istitutivo, che individua le zone mediante coordinate geografiche, disciplina le attività compatibili con il ripopolamento della flora e della fauna ittica.
Tra le finalità perseguite figurano:
- protezione ambientale dell’area marina;
- tutela e valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche;
- ripopolamento ittico;
- diffusione della conoscenza dell’ecologia e biologia marina;
- programmi educativi in materia di ecologia e biologia marina;
- studi e ricerche scientifiche;
- sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica;
- promozione di visite guidate e immersioni a fini scientifici, turistici e ricreativi.
Per le attività di visita e immersione la Giunta promuove corsi di formazione per guide naturalistiche. Le altre attività sono regolate da un apposito disciplinare di esecuzione e organizzazione.
Nelle zone di tutela biologica sono vietati:
- la pesca professionale e sportiva;
- la cattura, raccolta o danneggiamento di specie animali e vegetali, nonché l’immissione di specie estranee;
- l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua;
- la discarica o immissione di rifiuti e sostanze che modifichino l’ambiente marino;
- l’introduzione di armi, esplosivi, mezzi distruttivi o sostanze tossiche/inquinanti;
- attività dannose o di intralcio a studi e ricerche;
- la pesca subacquea;
- l’ancoraggio.
È invece consentito l’accesso alle imbarcazioni di servizio con funzioni di sorveglianza e soccorso e a quelle di supporto a ricerca scientifica e fruizione, secondo le modalità disciplinate e autorizzate dall’ente gestore.
Interventi sperimentali con materiale artificiale inerte
Per favorire la riproduzione e l’accrescimento delle specie ittiche e il ciclo biologico marino, la legge prevede sperimentazioni su limitate elevazioni artificiali del fondale con materiale inerte, di altezza non superiore a 1,50 metri e di diametro mediamente non superiore a 20 metri.
La Giunta regionale:
- può acquisire o realizzare studi scientifici e monitoraggi per verificare l’idoneità delle aree e gli effetti sull’accrescimento delle specie ittiche;
- realizza gli interventi, sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria dei pescatori professionali, nel rispetto delle procedure autorizzative vigenti;
- può procedere direttamente o mediante affidamento a terzi, secondo la normativa sui lavori pubblici, sulla base di apposita progettazione fondata sugli studi scientifici.
Nelle aree individuate nel programma triennale sono consentite in via sperimentale:
- pesca sportiva;
- pesca turismo;
- immersioni con autorespiratore;
- turismo marittimo;
- maricoltura o molluschicoltura;
- piccola pesca professionale, nel rispetto della normativa nazionale, riservata ai pescatori residenti;
- balneazione.
Nelle aree destinate a maricoltura e molluschicoltura, la Giunta può prevedere, a carico degli operatori, il rilascio di permessi di pesca sportiva a pagamento.
La Giunta definisce anche, sentita la commissione consiliare competente, le modalità di realizzazione di studi e interventi, le modalità di accesso e di pesca e i periodi di esercizio.
Contributi, finanziamenti e destinatari
La Regione concede finanziamenti e contributi per favorire la riconversione delle imprese di pesca verso attività turistiche, molluschicole e maricole.
Sono finanziabili, in particolare:
- realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti di molluschicoltura e maricoltura;
- studi e ricerche sulla gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera;
- studi sugli aspetti socio-economici degli addetti alla pesca e sulle possibilità occupazionali nel turismo;
- iniziative per l’incremento e la tutela delle risorse della fascia costiera;
- investimenti per la riconversione di imprese e cooperative di pesca in attività ricreative e turistiche;
- cofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata della fascia costiera marina;
- studi di fattibilità per zone di tutela biologica;
- corsi di formazione per operatori turistici e guide naturalistiche.
I contributi sono destinati a iniziative compatibili con il piano nazionale della pesca, con la normativa nazionale e comunitaria e, per i relativi interventi, anche con le norme in materia di turismo e formazione. I destinatari sono imprese, cooperative, loro consorzi e associazioni di rappresentanza dei pescatori per azioni di interesse collettivo, purché abbiano sede o residenza nel Veneto.
L’ammontare dei contributi, i termini per le domande e i criteri/modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Ente gestore
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e la consulta del mare, propone l’istituzione di un apposito ente gestore quale ente strumentale per la realizzazione e gestione degli interventi previsti.
Giudizio di balneabilità
Per la tutela della filiera turistica, ai fini del giudizio regionale di balneabilità delle acque, non si considera il parametro dell’ossigeno disciolto previsto dal DPR n. 470/1982 e successive modificazioni.
Restano comunque obbligatorie misure di controllo adeguate per il rilevamento di alghe con possibili implicazioni igienico-sanitarie, e i risultati devono essere tempestivamente comunicati anche al pubblico.
Compatibilità con il diritto comunitario e aiuti di Stato
Gli effetti della disciplina sugli interventi dell’articolo relativo ai contributi, quando configurano aiuti di Stato, sono subordinati:
- all’acquisizione del parere di compatibilità della Commissione europea ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE;
- alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Copertura finanziaria e decorrenza
Gli oneri previsti dalla legge sono coperti, per la parte corrente e per la parte d’investimento, mediante prelievi da fondi speciali del bilancio regionale e contestuale istituzione/incremento delle nuove unità previsionali di base dedicate alla tutela e allo sviluppo della zona costiera del Veneto.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Stato di attualità
La disciplina ha natura programmatoria e attuativa di interventi regionali specifici per la fascia costiera veneta; non contiene un termine finale generale di efficacia. Tuttavia alcune previsioni sono intrinsecamente collegate a programmi triennali, aggiornamenti annuali, sperimentazioni e risorse di bilancio riferite agli esercizi 2007-2009, circostanza che ne riduce fortemente l’attualità pratica.
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