L.R. Veneto 14/2007
Partecipazione della Regione del Veneto all’Accademia Internazionale per la formazione dei professionisti della Salute GEIE – EWIV.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione del Veneto a partecipare, tramite la Giunta, al GEIE “Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE-EWIV”, con sede in Austria, per finalità di formazione e aggiornamento dei professionisti della salute. Prevede conferimento iniziale di 25.000 euro, contributo annuale e copertura finanziaria per gli esercizi 2007 e 2008. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Partecipazione del Veneto all’Accademia Internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE-EWIV
Partecipazione della Regione del Veneto all’Accademia Internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE-EWIV
La legge disciplina la partecipazione della Regione del Veneto a un Gruppo Europeo di Interesse Economico con sede in Villach, in Carinzia (Austria), dedicato alla formazione e all’aggiornamento dei professionisti della salute. Il provvedimento si applica esclusivamente nell’ambito regionale veneto e consente alla Regione di aderire come membro secondo modalità e condizioni stabilite dalla legge stessa.
Finalità dell’adesione
La partecipazione regionale è subordinata al fatto che l’Accademia persegua obiettivi coerenti con la normativa. In particolare, l’organismo deve:
- istituire un centro internazionale e interdisciplinare per organizzare e promuovere attività di formazione, anche continua, e di aggiornamento dei professionisti della salute;
- migliorare e incrementare la qualità dell’assistenza sanitaria, integrando e coordinando le prestazioni offerte e l’assistenza reciproca in tutti gli ambiti;
- consentire l’accreditamento presso le singole istituzioni nazionali;
- realizzare e partecipare a progetti internazionali, scambiare informazioni, organizzare congressi, seminari e altre iniziative analoghe;
- redigere e diffondere pubblicazioni.
Modalità di partecipazione e poteri della Giunta
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, prende atto della compatibilità dell’atto costitutivo dell’Accademia con le finalità richieste e autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione, compreso il conferimento iniziale previsto dalla legge. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di membro della Regione del Veneto.
Rappresentanza della Regione negli organi dell’Accademia
La Giunta regionale provvede a individuare i rappresentanti della Regione negli organi dell’Accademia, secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo del GEIE.
Conferimento iniziale e contributo annuale
Al momento della sottoscrizione la Regione versa all’Accademia 25.000 euro, corrispondenti a 10 quote sociali da 2.500 euro ciascuna, a titolo di conferimento iniziale. È inoltre previsto un contributo annuale per concorrere alle spese di funzionamento dell’Accademia.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono quantificati in 65.000 euro per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008. La copertura è assicurata mediante utilizzo delle risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio pluriennale 2007-2009.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La disciplina finanziaria espressamente indicata riguarda solo gli esercizi 2007 e 2008.
Non obsolescenza
Il provvedimento non risulta meramente storico o privo di utilità applicativa in senso assoluto, perché disciplina l’adesione regionale a un ente/strumento di cooperazione ancora descritta in termini generali. Tuttavia la copertura finanziaria indicata è limitata a esercizi ormai conclusi.
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