L.R. Veneto 9/2007
Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce per il Veneto un sistema di programmazione e coordinamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, con organi dedicati, piano strategico triennale e provvedimenti annuali. Prevede strumenti di sostegno, beneficiari, norme finanziarie e notifica UE per gli aiuti di Stato. La disciplina è generale e tuttora riferita al sistema regionale, ma alcune previsioni finanziarie sono legate agli esercizi 2007-2009.
Promozione e coordinamento della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nel sistema produttivo veneto
Promozione e coordinamento della ricerca e dell’innovazione nel Veneto
La legge definisce il quadro regionale veneto per sostenere ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, trasferimento tecnologico e innovazione nel sistema produttivo. L’intervento regionale è costruito in chiave di coordinamento tra pubblica amministrazione, università, imprese e soggetti della ricerca, con finalità di crescita economica, competitività e sviluppo sostenibile del territorio veneto.
Finalità e obiettivi generali
La Regione del Veneto promuove l’innovazione e la diffusione della conoscenza, sostiene la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico e favorisce l’interazione tra saperi e loro applicazione al sistema economico e sociale. La legge mira anche a:
- rafforzare il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione;
- incrementare la competitività del sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI;
- valorizzare ricerca di base e applicata, brevetti e trasferimento dei risultati alle imprese;
- favorire formazione, qualificazione delle risorse umane e attrattività per studenti e ricercatori;
- sviluppare cooperazione internazionale e interregionale;
- semplificare l’azione amministrativa e ottimizzare l’intervento pubblico.
Attività finanziabili e perimetro degli interventi
La Regione promuove e finanzia, secondo le definizioni dell’allegato A, attività quali:
- ricerca industriale, sviluppo sperimentale, ricerca cooperativa e collettiva;
- innovazione di processo e organizzativa;
- trasferimento tecnologico e processi di innovazione;
- filiere dell’innovazione, iniziative tecnologiche congiunte e poli d’innovazione. L’allegato A può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Soggetti del sistema regionale dell’innovazione
Sono parte del sistema regionale dell’innovazione:
- Regione, province, enti strumentali e società partecipate;
- università;
- organizzazioni economiche e sociali rappresentative;
- camere di commercio e aziende speciali;
- strutture regionali del CNR;
- direzioni regionali competenti in materia di istruzione e università;
- istituzioni bancarie. Concorrono inoltre tutti i soggetti pubblici e privati con stabile organizzazione in Veneto che realizzano azioni o progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.
Organi di indirizzo, supporto e valutazione
Sono istituiti tre organismi principali:
- il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, con funzioni consultive sulla programmazione, sugli strumenti di intervento e sull’integrazione del sistema;
- l’Osservatorio regionale permanente, organismo tecnico che supporta la programmazione e redige una relazione annuale sullo stato della ricerca e dell’innovazione;
- la Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica, incaricata di valutarne il potenziale industriale e commerciale.
Composizione e funzionamento degli organismi
Il Comitato e l’Osservatorio sono composti da rappresentanti di Regione, università, CNR, istituzioni scolastiche, enti locali, camere di commercio, associazioni imprenditoriali, sindacati, parchi scientifici, società regionali e altri soggetti del sistema. La partecipazione è gratuita, salvo il rimborso spese previsto per alcuni componenti dell’Osservatorio. Le segreterie sono affidate alla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.
Ruolo di Veneto Innovazione S.p.A.
Veneto Innovazione S.p.A. svolge funzioni di supporto tecnico per i programmi e le azioni della legge. In particolare cura:
- azioni di promozione, coordinamento e messa in rete delle competenze;
- gestione di progetti strategici o sperimentali;
- confronto e sperimentazione interregionale ed europea;
- selezione e promozione di casi di successo;
- servizi informativi e di supporto al trasferimento tecnologico;
- supporto al deposito di brevetti e alla valorizzazione dei diritti di sfruttamento. Per tali finalità organizza un’Unità regionale di trasferimento tecnologico (URTT).
Programmazione regionale: Piano strategico e provvedimenti annuali
La programmazione si fonda su un Piano strategico regionale per ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale. Il Piano:
- ha durata triennale, anche inferiore se necessario per coordinarsi con i cicli comunitari;
- definisce obiettivi, indirizzi, settori strategici, beneficiari, forme di finanziamento, criteri di valutazione, premialità fino al 10% del costo finanziabile e risorse disponibili;
- è aggiornabile con revisione della Giunta, previo parere della Commissione consiliare entro 30 giorni. Il Piano è attuato tramite provvedimenti annuali che stabiliscono priorità, azioni, risorse, beneficiari, modalità di concessione ed erogazione e criteri per la presentazione delle domande.
Criteri di valutazione, valutatori e soggetto gestore
La valutazione delle proposte considera, tra l’altro:
- coerenza con gli indirizzi del Piano;
- grado di innovatività;
- autonomia finanziaria;
- sostenibilità ambientale ed efficienza energetica;
- misurabilità degli indicatori di risultato e di impatto economico. È istituito un registro regionale dei valutatori, con regole per iscrizione, tenuta e aggiornamento definite dalla Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore. I valutatori devono operare in autonomia e indipendenza e sono soggetti a incompatibilità biennali rispetto ai proponenti. In via transitoria possono essere utilizzati albi e commissioni già esistenti. Per i bandi la Giunta può avvalersi anche di soggetti terzi selezionati con evidenza pubblica.
Strumenti di intervento e beneficiari
Gli obiettivi regionali sono perseguiti mediante:
- aiuti alle imprese;
- servizi alle imprese;
- strutture e servizi per la ricerca applicata;
- progetti strategici a regia regionale;
- altri strumenti definiti dalla Giunta. Le forme di intervento comprendono contributi in conto capitale e interessi, finanziamento di progetti, voucher, partecipazioni in organismi, fondi di rotazione e di garanzia. Beneficiari possono essere imprese singole e associate, distretti produttivi e aggregazioni di filiera, società di servizi, enti e società regionali o pubbliche, parchi scientifici e tecnologici, incubatori, università, enti e centri di ricerca, nonché forme associative o consortili tra questi soggetti.
Aspetti finanziari
La legge contiene una copertura finanziaria riferita al triennio 2007-2009, con stanziamenti per spese correnti e d’investimento imputati a specifiche unità di bilancio e integrati anche da risorse comunitarie, statali e private. Le previsioni economiche dettagliate sono dunque legate a quel ciclo finanziario.
Regime transitorio, aiuti di Stato e abrogazioni
In prima applicazione, il Piano strategico doveva essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Gli atti che configurano aiuti di Stato devono essere notificati secondo la normativa comunitaria, salvo esenzioni, e l’esito della compatibilità europea è pubblicato nel BUR Veneto. È inoltre abrogato dal 1° gennaio 2009 l’articolo 6 della legge regionale n. 12/1992.
Valutazione di attualità
La disciplina ha portata generale per il sistema veneto dell’innovazione, ma presenta una forte impronta programmatoria e finanziaria legata ai primi esercizi di applicazione (2007-2009). Per le parti strettamente collegate a quelle annualità o a obblighi transitori iniziali, l’interesse pratico oggi è limitato; resta invece utile come quadro ordinamentale regionale se richiamato da atti successivi o nell’interpretazione del sistema veneto della ricerca.
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