Cassazione Civile, Ordinanza n. 10541/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore originario contro la vendita di un locale commerciale effettuata dal debitore a favore di una società acquirente. Il tribunale aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di alienazione e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società acquirente propone un solo motivo principale, denunciando la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la corte territoriale desunto la sua partecipazione fraudolenta da presunzioni ritenute insufficienti, fondate in sostanza su rapporti di parentela e su elementi non univoci. Il debitore alienante propone ricorso incidentale con quattro motivi: contesta, innanzitutto, la legittimazione del cessionario del credito intervenuto in corso di causa, sostenendo che la cessione del credito avrebbe fatto cessare l'interesse ad agire del cedente e che il cessionario non potesse intervenire nel giudizio revocatorio; contesta poi l'accertamento dell'esistenza del credito tutelato con l'azione revocatoria, deducendo che i crediti erano stati pagati, rinunciati o comunque estinti e che il documento sugli interventi nella procedura esecutiva fosse decisivo; deduce inoltre prescrizione del credito; infine censura l'accertamento dell'eventus damni e della scientia damni, sostenendo che non vi fosse pregiudizio per il creditore e che la vendita non fosse stata compiuta con consapevolezza fraudolenta.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale della società acquirente perché il motivo unico non supera il vaglio di legittimità: la corte d'appello non aveva fondato la partecipatio fraudis sulla sola parentela, ma su un complesso di elementi indiziari valutati globalmente, in modo conforme ai principi sulle presunzioni semplici. Rigetta il ricorso incidentale del debitore: reputa infondati o inammissibili i motivi sulla legittimazione del cessionario del credito, sull'esistenza e permanenza del credito, sulla prescrizione e sull'eventus damni/scientia damni. Conferma quindi la decisione di merito che aveva dichiarato inefficace nei confronti del creditore l'atto di vendita del bene. Compensa le spese tra ricorrente principale e incidentale per reciproca soccombenza e condanna entrambi, in solido, alle spese in favore della società cessionaria controricorrente.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria richiede la prova del pregiudizio arrecato al creditore e, a seconda dell'atto, della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo; l'atto dispositivo può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore.
art. 2902 c.c.
L'accoglimento della revocatoria consente al creditore di promuovere l'esecuzione sul bene come se l'atto non fosse efficace nei suoi confronti; tale effetto è richiamato per spiegare la trasferibilità degli effetti utili anche al cessionario del credito.
art. 2727 c.c.
La presunzione semplice consente di risalire da fatti noti a un fatto ignoto attraverso un ragionamento inferenziale.
art. 2729 c.c.
Gli indizi devono essere valutati complessivamente e nella loro convergenza globale; non è necessario che ciascun indizio sia di per sé decisivo o univoco.
art. 1263 c.c.
Con la cessione del credito si trasferiscono anche i privilegi e gli accessori del credito; la Corte richiama la norma per affermare l'ampiezza del trasferimento degli effetti di garanzia connessi al credito.
art. 1264 c.c.
La pubblicazione della cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale assolve una funzione equivalente alla notifica, ma non esonera dalla prova dell'inclusione del singolo credito nell'operazione se ciò sia contestato.
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58
Nella cessione in blocco di rapporti bancari, la prova della riferibilità del singolo credito all'operazione può essere data mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se sufficientemente specifico.
art. 111 c.p.c.
Il cessionario del credito può intervenire nel processo come successore a titolo particolare nel diritto controverso e far valere la posizione sostanziale derivante dalla cessione.
art. 100 c.p.c.
Il ricorrente incidentale invocava il difetto di interesse ad agire del cedente per effetto della cessione del credito; la Corte esclude che ciò incida sulla legittimazione del cessionario a proseguire o intervenire nel giudizio revocatorio.
art. 112 c.p.c.
Le censure sono respinte perché la corte territoriale si era già pronunciata sulle questioni dedotte; non vi è omessa pronuncia.
art. 348-ter c.p.c.
Quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado in punto di fatto, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 2945 c.c.
L'efficacia interruttiva permanente dell'azione giudiziale o esecutiva dura sino alla definizione del procedimento o alla sua chiusura per causa non imputabile al creditore; la prescrizione ricomincia a decorrere solo nei casi previsti dalla norma.
art. 2946 c.c.
È la norma richiamata dal ricorrente per la prescrizione ordinaria del credito, ma la Corte ritiene corretta la valutazione di non maturazione della prescrizione.
art. 2943 c.c.
Viene richiamata quale base dell'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda o dagli atti equiparati.
art. 2942 c.c.
La Corte richiama il rapporto tra interruzione e sospensione/efficacia permanente della prescrizione nel processo esecutivo.
art. 2668-ter c.c.
È menzionato dal ricorrente con riferimento al rinnovo della trascrizione del pignoramento, ma la Corte reputa tardiva e comunque non decisiva la relativa deduzione.
art. 629 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che solo una formale rinuncia agli atti avrebbe potuto estinguere la procedura.
art. 306 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 629 c.p.c. per la disciplina della rinuncia agli atti del processo.
art. 36 disp. att. c.p.c.
L'elenco cronologico degli interventi nella procedura esecutiva non era, secondo la Corte, un documento regolarmente tenuto idoneo a prevalere sui decreti ingiuntivi e sull'intervento del creditore.
art. 135, comma 2, L. Fall.
Anche la falcidia del debito del principale nel concordato non estingue l'azione integrale del creditore verso i fideiussori.
art. 360 c.p.c.
La Corte qualifica le doglianze come inammissibili o infondate perché non si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi e, per parte dei vizi motivazionali, sono precluse o non specificamente sviluppate.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso che si limiti a riproporre tesi già disattese senza confrontarsi con la motivazione della sentenza integra un non motivo ed è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato supplementare conseguente all'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria la partecipazione fraudolenta del terzo può essere provata per presunzioni semplici, purché il giudice valuti gli indizi nel loro insieme e non isolatamente; singoli elementi anche equivoci possono assumere rilievo convergente se, complessivamente considerati, rendono probabile la consapevolezza del pregiudizio.
- La mera parentela tra debitore e acquirente non basta da sola a fondare la fraudolenza, ma può concorrere con altri indizi oggettivi e soggettivi, quali la situazione patrimoniale del debitore, la sequenza temporale delle operazioni e la conoscenza di pregresse procedure esecutive.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile riproporre in modo assertivo le medesime censure già respinte in appello senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; tale modalità integra un non motivo.
- La cessione del credito, anche in blocco ex art. 58 T.U.B., non esonera il cessionario dall'onere di provare che il credito controverso rientri nell'operazione ceduta, salvo che la relativa inclusione non sia specificamente contestata; in difetto di contestazione opera il principio di non contestazione.
- Gli effetti utili dell'azione revocatoria seguono il credito e giovano anche al cessionario, perché la tutela revocatoria è strumentale alla garanzia patrimoniale del credito e ai relativi accessori e privilegi.
- L'intervento o la prosecuzione del processo esecutivo può avere efficacia interruttiva della prescrizione sino alla chiusura della procedura o alla realizzazione coattiva del credito, salvo chiusura anticipata per causa non imputabile al creditore o condotte rinunciatarie chiaramente dedotte e provate.
- La verifica di eventus damni e scientia damni deve essere compiuta avendo riguardo al patrimonio del debitore al momento dell'atto dispositivo e alla concreta idoneità dell'alienazione a pregiudicare la soddisfazione del creditore, non al patrimonio eventuale di terzi coobbligati o fideiussori.
- In sede di ricorso per cassazione, per dedurre il vizio di motivazione in presenza di decisione d'appello conforme a quella di primo grado occorre indicare specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; diversamente il motivo è precluso.
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