Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p., deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 99, comma 3 e 133 c.p.: contestano l'aumento della pena base in ragione della recidiva (applicata per la metà) sostenendo che non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art.99, comma 3, e che quindi la determinazione della pena sia errata.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, c.p.p., ritenendo che il vizio denunciato (errata applicazione della recidiva e conseguente ricalcolo della pena) non rientri nella nozione di "illegalità della pena" e quindi non costituisca motivo ammissibile di cassazione per sentenze emesse ex art.444 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita i motivi di cassazione nelle ipotesi di patteggiamento al risultato finale della pena, escludendo la rilevanza di errori nei passaggi di calcolo salvo che diano una pena illegale ab origine. Conseguentemente ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte sottolinea che, nel patteggiamento, rileva il risultato finale della determinazione della pena più che i singoli passaggi argomentativi
art. 99 cod. pen. (comma 3)
Norma sulla recidiva; i ricorrenti hanno contestato l'applicazione dell'aumento previsto, ma la Corte ha ritenuto che la disputa sulla corretta qualificazione/operazione della recidiva non determini di per sé illegalità della pena nei limiti dell'art.448 c.p.p.
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri di determinazione della pena. I ricorrenti invocano errori nella commisurazione; la Corte osserva che errori nel procedimento di commisurazione non incidono sull'ammissibilità del ricorso quando la pena complessiva resta legittima
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita la cassazione per le sentenze ex art.444 c.p.p. ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 23 cod. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza come esempio di ipotesi in cui la pena è "illegale" (es. pena inflitta al di sotto del minimo edittale), che sarebbe invece ammissibile in cassazione anche per patteggiamento
art. 24, comma secondo, Cost.
Principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole: la Corte segnala che la violazione di tale principio può integrare ipotesi di pena illegale ammissibile in cassazione
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento (art.444 c.p.p.) il ricorso per cassazione è molto limitato: ammissibile solo per i motivi espressamente indicati dall'art.448, comma 2-bis c.p.p.
- Gli errori di calcolo o gli vizi argomentativi nella commisurazione della pena non sono, di per sé, motivo di cassazione se la pena complessiva risultante è legalmente prevista; cioè non costituiscono "illegalità della pena" ammessa in cassazione.
- Per far ammettere un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento occorre dimostrare che la pena sia illegale ab origine (es. sotto il minimo edittale, applicazione di una pena non prevista, uso di norme dichiarate inesistenti o violazione del principio di irretroattività), oppure che vi sia difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o errata qualificazione del fatto.
- Le contestazioni sulla ricorrenza della recidiva (o su altre aggravanti) sono rischiose in cassazione se si limitano a discutere la correttezza del calcolo o della qualificazione: tali doglianze tendono ad essere dichiarate inammissibili nelle sentenze di patteggiamento.
- Se si vuole impugnare la ricorrenza di precedenti o la legittimità di una recidiva, è strategico contestare la validità dei titoli precedenti o utilizzare mezzi che incidano sull'origine della pena (es. annullamento/invalidità dei precedenti), perché solo così si può sperare di rientrare nelle ipotesi di "illegalità" ammissibili.
- Attenzione alle conseguenze: ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e somme a favore della cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
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