Cassazione Penale, Sentenza n. 24395/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca di prevenzione: (1) per vizi procedurali relativi alle dichiarazioni di irreperibilità di soggetti terzi (Ricci Luca, Strange Renee' Adrianne, Ricci Patrizio) e per notifiche eseguite al difensore "in proprio" senza esplicitare che erano anche in rappresentanza degli irreperibili, con conseguente lesione del diritto di difesa e omissione dell'attivazione delle procedure internazionali (art. 169 c.p.p.) per soggetti noti all'estero; (2) per carenza di prova del requisito della pericolosità sociale e dell'inesistenza di un nesso tra attività delittuosa e risorse impiegate per l'acquisto dei beni confiscati, dal momento che le condanne pregresse erano remote nel tempo e la documentazione fiscale/atto notarile non era idonea a dimostrare l'origine illecita dei fondi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente). Ha constatato che per alcuni dichiarati irreperibili era in realtà noto il luogo di dimora/lo stato (es. Belgio, Francia) e che la dichiarazione di irreperibilità e le comunicazioni processuali sono state gestite in modo irregolare; inoltre le comunicazioni al difensore sono state effettuate solo "in proprio" senza indicare che si agiva anche in rappresentanza degli irreperibili, contraddicendo la giurisprudenza richiamata. Per tali vizi procedurali la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di L'Aquila. Il secondo motivo non è stato esaminato nel merito in quanto assorbito dal primo.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 27, comma 6
presente nel testo del ricorso come termine a cui la Corte ha fatto riferimento per la fissazione dell'udienza
la Corte ha rilevato che l'esigenza di rispettare il termine di comparizione non può giustificare l'omissione di comunicazioni dovute che tutelano il diritto di difesa; l'applicazione pratica del termine non legittima dichiarazioni di irreperibilità irregolari
codice di procedura penale, art. 169
richiamato nel ricorso come procedura da attivare per notifiche all'estero
va attivata la procedura internazionale per la notificazione quando è noto l'indirizzo estero del destinatario (es. Lussemburgo); la mancata attivazione può rendere viziata la procedura
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 3917 del 15/09/2015 (El Hassani); Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017 (La Marra)
citazioni di precedenti di legittimità presenti nella sentenza
la consegna al difensore "in proprio" è valida anche per l'indagato irreperibile solo se è espressamente indicato che la notificazione è effettuata sia in proprio sia in rappresentanza dell'irreperibile; in assenza di tale esplicita indicazione la notificazione non produce gli effetti voluti e può determinare l'annullamento
Massime di principio
- La dichiarazione di irreperibilità è illegittima se dagli atti emerge che era noto il luogo in cui la persona si trovava; non può essere usata per forzare termini procedurali a danno del diritto di difesa.
- Quando il destinatario della notifica è all'estero e il suo indirizzo è noto, deve essere attivata la procedura prevista dall'art. 169 c.p.p.; l'omissione può rendere annullabile il provvedimento impugnato.
- La notifica al difensore "in proprio" vale anche per il soggetto irreperibile solo se l'atto indica esplicitamente che la consegna è fatta "in rappresentanza" dell'irreperibile; la mancanza di tale indicazione costituisce vizio di forma rilevante.
- I vizi procedurali relativi alla notificazione e alla reperibilità possono essere assorbenti: se accertati, portano all'annullamento del provvedimento e al rinvio senza necessità di esaminare tutti i profili sostanziali (es. nesso tra patrimoni e illeciti).
- Per contestare la sussistenza della pericolosità sociale o il nesso tra patrimonio e reati è necessario proporre elementi specifici e temporali che colleghino il bene all'illecito; tuttavia tali questioni possono restare in sospeso se prevalgono vizi procedurali rilevanti.
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