Cassazione Civile, Ordinanza n. 12624/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda il recupero di somme richieste da un consorzio di proprietari a due soggetti ritenuti aderenti al consorzio e fruitori dei servizi comuni relativi a immobili ricompresi nell'ambito consortile. In primo e secondo grado era stata accertata la debenza di contributi consortili per più annualità, con interessi, e la decisione era stata poi cassata una prima volta per vizio motivazionale con rinvio. All'esito del giudizio di rinvio la corte d'appello ha confermato la condanna al pagamento dei contributi e ha accolto l'appello incidentale del consorzio sugli interessi moratori. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, in sintesi, violazione di varie norme civilistiche e prelegali, sostenendo che il consorzio originario sarebbe diverso dall'attuale resistente, che il loro recesso sarebbe stato erroneamente ritenuto inefficace, che le obbligazioni sarebbero da qualificare come propter rem e che la corte avrebbe omesso di conteggiare correttamente le poste creditorie. Con il secondo motivo hanno contestato l'equiparazione della fornitura dell'acqua a un servizio consortile. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati in modo generico, privi di specifica critica alle rationes decidendi, sprovvisti di autosufficienza e, in parte, volti in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti; ha inoltre rilevato il richiamo a un vizio motivazionale non più deducibile nella formulazione invocata e, ravvisando la proposizione di un ricorso pretestuoso, ha applicato anche la condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per plurime ragioni: carenza di specificità dei motivi, mancata illustrazione effettiva delle violazioni di legge dedotte, difetto di autosufficienza e di chiara esposizione dei fatti, omessa censura della ratio decidendi sul giudicato relativo all'identità soggettiva del consorzio, tentativo di sollecitare un nuovo giudizio di fatto e richiamo a un vizio motivazionale non più vigente. Ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese di lite e, ritenendo il ricorso abusivo/pretestuoso, anche al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., liquidato equitativamente in euro 4.000, oltre accessori e spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve articolare motivi riconducibili a specifici vizi del provvedimento impugnato; la mera enumerazione di norme asseritamente violate non è sufficiente.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla comprensione delle censure; la mancanza di tale esposizione determina inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
I motivi devono essere specifici e intelligibili; un motivo privo di reale sviluppo argomentativo integra un 'non motivo' ed è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento dei motivi, localizzandoli nel fascicolo.
art. 360-bis c.p.c.
Il motivo non può limitarsi a richiamare norme di legge, ma deve confrontare la sentenza impugnata con la giurisprudenza rilevante e spiegare il contrasto denunciato.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile o pretestuoso può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa per lite temeraria, senza necessità di accertare dolo o colpa.
art. 11 preleggi
È stata richiamata dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, ma senza uno sviluppo idoneo a fondare una censura ammissibile.
art. 24 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, ma non oggetto di un'effettiva dimostrazione del contrasto con la decisione impugnata.
art. 27 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza specifica argomentazione idonea a sostenere la doglianza.
art. 30 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, ma non in modo autosufficiente e specifico.
art. 1325 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla validità del vincolo consortile, senza adeguato sviluppo.
art. 1418, comma 2, c.c.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme violate, ma senza un'effettiva critica alla ratio della sentenza.
art. 2604 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, ma senza un'argomentazione specifica e autosufficiente.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Ha reso non più vigente la deducibilità dell'originario vizio di 'insufficiente motivazione' nei termini richiamati dai ricorrenti.
art. 6 CEDU
È richiamato dalla Corte per bilanciare il diritto di accesso alla giustizia con la necessità di sanzionare gli abusi processuali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la violazione di legge non può essere dedotta con il solo richiamo formale delle norme asseritamente violate: occorre uno sviluppo argomentativo specifico che metta a confronto la decisione impugnata con le regole di diritto e con la giurisprudenza pertinente.
- Il ricorso è inammissibile quando non contiene una chiara esposizione dei fatti di causa, non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e non consente alla Corte di verificare il contenuto delle censure.
- Il motivo di ricorso deve aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda, ad esempio, sul giudicato su un punto preliminare, la mancata censura di quel fondamento rende il motivo inammissibile.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali non si può chiedere alla Cassazione una rivalutazione delle prove e dei fatti.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile o pretestuoso può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., quale sanzione di carattere pubblicistico per condotta processualmente abusiva.
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