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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/533

Regolamento (UE) 2020/533 della Banca centrale europea del 15 aprile 2020 sulla proroga dei termini per la segnalazione delle informazioni statistiche (BCE/2020/23)

Normativa europea32020R0533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adotta una misura eccezionale e temporanea per far fronte alle difficoltà operative connesse alla pandemia da COVID-19 nel settore della segnalazione statistica BCE. Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di prorogare determinati termini di invio delle informazioni statistiche, tenendo conto della frequenza di segnalazione, dell’impatto della pandemia, dell’urgenza dei dati e dell’esigenza di allocare le risorse sulle raccolte più urgenti. La delega è circoscritta nel tempo e nell’oggetto, con obbligo di informazione del Consiglio direttivo e degli operatori interessati.

Proroga temporanea dei termini di segnalazione e trasmissione di talune informazioni statistiche BCE, delegando al Comitato esecutivo il potere di disporla in relazione all’emergenza COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica ai regolamenti BCE elencati nell’allegato, e quindi alle segnalazioni statistiche relative a pagamenti, fondi pensione e imprese di assicurazione. Riguarda sia gli operatori segnalanti tenuti a trasmettere informazioni statistiche alla BCE o alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro, sia le BCN e la BCE per quanto concerne le verifiche e la trasmissione interna dei dati. La misura è temporanea: può riguardare solo segnalazioni con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 e i termini non possono essere prorogati oltre il 30 giugno 2021.

Proroga dei termini per la segnalazione delle informazioni statistiche

Il regolamento BCE 2020/533 introduce una disciplina eccezionale e temporanea per fronteggiare l’impatto della pandemia da COVID-19 sugli obblighi di segnalazione statistica nell’ambito dell’Eurosistema. La misura risponde all’esigenza di salvaguardare l’efficienza della raccolta dei dati, consentendo una modulazione dei termini di trasmissione senza pregiudicare i compiti del SEBC e della BCE.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che gli obblighi di segnalazione statistica previsti dai regolamenti BCE rispecchiano le esigenze informative dell’Eurosistema, ma l’emergenza sanitaria può ostacolare la capacità operativa degli operatori segnalanti. Per questo il regolamento prevede un meccanismo rapido, affidato al Comitato esecutivo, per prorogare determinati termini in modo flessibile e tempestivo.

Delega di potere al Comitato esecutivo

L’articolo 1, paragrafo 1, delega al Comitato esecutivo il potere di prorogare i termini per la segnalazione di informazioni statistiche richieste dai regolamenti BCE elencati nell’allegato. La delega non è generale, ma riferita esclusivamente alle fonti normative indicate nell’allegato, cioè ai regolamenti concernenti statistiche sui pagamenti, fondi pensione e imprese di assicurazione.

Criteri da considerare nella proroga

Nel decidere se concedere una proroga, il Comitato esecutivo deve tener conto di quattro profili principali:

  • la frequenza di segnalazione prevista da ciascun regolamento BCE;
  • l’impatto della diffusione del COVID-19 sulla capacità dei soggetti segnalanti di trasmettere i dati e di certificarne la qualità, nonché sulla capacità di verifica delle BCN e della BCE;
  • l’urgenza della raccolta dei dati per l’esecuzione dei compiti del SEBC;
  • l’esigenza di concentrare le risorse della BCE e delle BCN sulle raccolte dati più urgenti.

Ruolo del Comitato per le statistiche

Ogni decisione del Comitato esecutivo deve tenere conto del parere del Comitato per le statistiche (STC) del SEBC nella sua composizione standard. Il parere deve essere espresso considerando anche le esigenze degli utilizzatori dei dati, elemento che introduce un bilanciamento tra flessibilità per i segnalanti e tutela della qualità/funzionalità del sistema informativo statistico.

Limiti temporali e perimetro della misura

La proroga può riguardare soltanto le segnalazioni con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020. Inoltre, i termini non possono essere estesi oltre il 30 giugno 2021. La disciplina è quindi limitata sia quanto all’arco temporale delle scadenze interessate, sia quanto alla durata massima della proroga concedibile.

Informazione del Consiglio direttivo e dei soggetti interessati

Il regolamento prevede due obblighi di comunicazione. Da un lato, il Consiglio direttivo deve essere informato regolarmente, su base trimestrale, di ogni decisione adottata dal Comitato esecutivo. Dall’altro, gli operatori segnalanti interessati devono essere informati di ciascuna decisione di proroga, così da assicurare certezza operativa e tempestiva conoscibilità delle nuove scadenze.

Proroga dei termini di trasmissione dalle BCN alla BCE

La delega non riguarda solo le segnalazioni degli operatori, ma anche i termini per la trasmissione delle informazioni statistiche dalle BCN alla BCE. Le eventuali decisioni del Comitato esecutivo su questo profilo devono essere coerenti con quelle adottate per i soggetti segnalanti, così da mantenere allineata la catena di raccolta e trasmissione dei dati.

Ambito oggettivo: i regolamenti BCE interessati

L’allegato individua espressamente i regolamenti BCE cui si applica la delega:

  • regolamento (UE) n. 1409/2013, relativo alle statistiche sui pagamenti;
  • regolamento (UE) n. 2018/231, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione;
  • regolamento (UE) n. 1374/2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto BCE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Disposizioni principali

Delega al Comitato esecutivo della facoltà di prorogare i termini

L’articolo 1, paragrafo 1, attribuisce al Comitato esecutivo il potere di prorogare i termini per la segnalazione di informazioni statistiche richieste dai regolamenti BCE elencati nell’allegato.

Criteri per la decisione di proroga

L’articolo 1, paragrafo 2, impone al Comitato esecutivo di valutare: la frequenza di segnalazione prevista da ciascun regolamento; l’impatto della diffusione del COVID-19 sulla capacità di segnalazione e di certificazione della qualità dei dati dei soggetti segnalanti e sulla capacità di verifica della BCE e delle BCN; l’urgenza della raccolta dei dati per i compiti del SEBC; la necessità di concentrare le risorse sulle procedure di raccolta più urgenti.

Parere del Comitato per le statistiche

L’articolo 1, paragrafo 3, stabilisce che ogni decisione del Comitato esecutivo tenga conto del parere del Comitato per le statistiche (STC) del SEBC nella sua composizione standard, il quale considera anche le esigenze degli utilizzatori dei dati.

Limiti temporali della proroga

L’articolo 1, paragrafi 4 e 5, limita la proroga alle segnalazioni in scadenza prima del 31 dicembre 2020 e prevede che i termini non possano essere estesi oltre il 30 giugno 2021.

Notifica e informazione dei destinatari

L’articolo 1, paragrafi 6 e 7, prevede che il Consiglio direttivo sia informato regolarmente, su base trimestrale, di ogni decisione del Comitato esecutivo e che gli operatori segnalanti interessati siano informati di ciascuna decisione di proroga.

Proroga della trasmissione dalle BCN alla BCE

L’articolo 1, paragrafo 8, estende la delega al potere di prorogare anche i termini per la trasmissione delle informazioni statistiche da parte delle BCN alla BCE; tali decisioni devono essere coerenti con quelle adottate dal Comitato esecutivo in relazione alla segnalazione degli operatori.

Ambito dei regolamenti interessati

L’allegato individua tre regolamenti BCE interessati: il regolamento (UE) n. 1409/2013 sulle statistiche sui pagamenti, il regolamento (UE) n. 2018/231 sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione e il regolamento (UE) n. 1374/2014 sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistichesistema europeo di banche centralipolitica monetariapagamentiassicurazioni

Testo integrale

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