Regolamento (UE) 2020/527
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione del 15 aprile 2020 che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-301/16, che aveva annullato in parte il precedente dazio antidumping per un errore nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi relativo a Jindal Saw Limited. La Commissione ha riaperto parzialmente l'inchiesta, ricalcolato sottoquotazione, depressione dei prezzi, nesso di causalità e margine di pregiudizio, e ha nuovamente istituito un dazio antidumping definitivo del 3 % per Jindal Saw Limited. Sono inoltre disciplinati il rimborso o lo sgravio degli importi pagati in eccesso, la riscossione sulle importazioni registrate e la cessazione della registrazione stessa.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo, limitatamente a Jindal Saw Limited, sulle importazioni nell'UE di tubi di ghisa duttile originari dell'India a seguito dell'annullamento parziale del precedente regolamento da parte del Tribunale UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (ghisa a grafite sferoidale), esclusi i tubi non rivestiti, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010), originari dell'India e fabbricati da Jindal Saw Limited. Produce effetti dal 19 marzo 2016, con riscossione anche sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250. Il regolamento non modifica la posizione degli altri esportatori indiani non interessati dall'annullamento del Tribunale.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India per Jindal Saw Limited
Il regolamento costituisce atto di esecuzione della sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-301/16, con la quale era stato annullato il precedente dazio antidumping nei confronti di Jindal Saw Limited per un vizio nel calcolo della sottoquotazione. La Commissione ha pertanto riaperto parzialmente l'inchiesta antidumping, limitandola all'esecuzione della sentenza, e ha confermato nuovamente l'istituzione del dazio dopo aver riesaminato sottoquotazione, depressione dei prezzi, causalità e margine di pregiudizio.
Contesto giuridico e portata dell'intervento
La Commissione richiama l'articolo 266 TFUE, che impone alle istituzioni di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione. Viene chiarito che l'annullamento di un atto adottato nell'ambito di un procedimento amministrativo non comporta necessariamente la caducazione dell'intero procedimento: la procedura può essere ripresa dal punto in cui si è verificata l'illegittimità, mentre restano ferme le risultanze non annullate. Su tale base, la riapertura è stata limitata a Jindal Saw Limited, senza rimettere in discussione le altre conclusioni dell'inchiesta originaria.
Oggetto della misura e ambito materiale
La misura riguarda i tubi di ghisa duttile, detti anche di ghisa a grafite sferoidale, esclusi i tubi non rivestiti, classificati nei codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90. Il regolamento si applica alle importazioni originarie dell'India fabbricate da Jindal Saw Limited. La Commissione precisa che la misura si inserisce in un contesto più ampio di difesa commerciale, parallelamente a un'inchiesta antisovvenzioni sul medesimo prodotto e sulla medesima società.
Rilievi del Tribunale e motivo della riapertura
Il Tribunale aveva censurato il metodo di calcolo della sottoquotazione utilizzato dalla Commissione, ritenendolo non simmetrico: per l'industria dell'Unione erano stati considerati prezzi a livello franco fabbrica o dei soggetti di vendita, mentre per Jindal era stato usato un prezzo all'esportazione costruito, privo dei costi e dei profitti degli organismi di vendita collegati nell'UE. Secondo il Tribunale, ciò aveva violato l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e poteva incidere anche sul nesso di causalità e sul margine di pregiudizio. La Commissione ha quindi riesaminato il dossier per correggere tale vizio.
Analisi della sottoquotazione e specificità del mercato
Nel nuovo esame, la Commissione ha rilevato che il mercato dei tubi di ghisa duttile nell'Unione presenta caratteristiche particolari: il prodotto è standardizzato, la domanda è fortemente collegata a grandi progetti infrastrutturali e ad appalti pubblici, e le vendite avvengono sia direttamente agli utenti sia indirettamente tramite distributori o filiali di vendita. Per l'industria dell'Unione, circa il 65 % delle vendite riguardava direttamente gli utenti; per Jindal, oltre il 70 % delle vendite era diretto agli utenti, con una struttura commerciale sostanzialmente analoga. La Commissione ha inoltre constatato che, sul piano geografico, le vendite erano localizzate e i prezzi variavano in funzione del mercato di riferimento, senza evidenza che le vendite tramite filiali producessero, in generale, prezzi più elevati rispetto alle vendite dirette.
Metodo corretto del confronto e risultato del ricalcolo
Pur confermando che le specificità del mercato consentivano di trattare vendite dirette e indirette come effettuate allo stesso stadio commerciale, la Commissione, per conformarsi alla sentenza, ha anche effettuato un confronto a livello del primo acquirente indipendente, con gli opportuni aggiustamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, imballaggio, credito, garanzia e commissioni. Da tale ricalcolo è emerso un margine di sottoquotazione del 3,1 % per Jindal. La Commissione ha quindi concluso che, anche con il nuovo metodo, i prezzi di Jindal restavano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, pur in misura minore rispetto all'inchiesta originaria.
Depressione dei prezzi e conferma del nesso causale
La Commissione ha osservato che, in un mercato omogeneo e fortemente sensibile al prezzo, una differenza anche ridotta può incidere in modo significativo. Poiché il prodotto è disciplinato da norme tecniche ed è venduto prevalentemente nell'ambito di gare d'appalto con aggiudicazione al prezzo più basso, la pressione competitiva delle importazioni dall'India ha contribuito a deprimere i prezzi dell'industria dell'Unione. La Commissione ha inoltre rilevato che le vendite e la quota di mercato delle importazioni indiane erano aumentate, mentre le vendite dell'industria dell'Unione erano diminuite, con un calo dell'11 % delle vendite e del 4 % della quota di mercato. Su questa base, ha confermato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
Margine di pregiudizio e regola del dazio inferiore
Il Tribunale aveva ipotizzato che, se la sottoquotazione fosse stata calcolata correttamente, il margine di pregiudizio avrebbe potuto risultare inferiore al margine di dumping. La Commissione ha riesaminato anche questo profilo e ha fissato il margine di pregiudizio al 9,0 %. Ha chiarito che, nel contesto dell'inchiesta riaperta, il dazio antidumping definitivo deve essere determinato tenendo conto dell'inchiesta antisovvenzioni parallela, nella quale l'importo della sovvenzione è stato fissato al 6,0 %, mentre il margine di dumping di Jindal resta al 19,0 %. Poiché i margini aggregati superano il margine di pregiudizio, l'aliquota antidumping è limitata al livello necessario a integrare il dazio compensativo fino al totale del 9,0 %.
Misure finali, rimborso e riscossione sulle importazioni registrate
L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 3 % sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per Jindal Saw Limited, con codice TARIC aggiuntivo C054, a decorrere dal 19 marzo 2016. L'articolo 2 prevede il rimborso o lo sgravio degli importi pagati in eccesso e il recupero di eventuali rimborsi già effettuati dopo la sentenza T-301/16 fino a concorrenza dell'importo dovuto. L'articolo 3 estende la riscossione anche alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250, mentre l'articolo 4 dispone la cessazione della registrazione e l'abrogazione di tale regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esito della sentenza e riapertura dell'inchiesta
A seguito dell'annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 da parte del Tribunale, la Commissione ha riaperto l'inchiesta limitatamente a Jindal Saw Limited per eliminare l'illegittimità rilevata, in conformità all'articolo 266 TFUE. La riapertura non ha inciso sulle risultanze del regolamento originario non annullate dal Tribunale.
Riesame della sottoquotazione e del pregiudizio
La Commissione ha rivalutato il confronto dei prezzi tenendo conto delle specificità del mercato dei tubi di ghisa duttile nell'UE e ha concluso che le vendite di Jindal e dell'industria dell'Unione potevano essere considerate allo stesso stadio commerciale. Il margine di sottoquotazione ricalcolato per Jindal è stato fissato al 3,1 %.
Depressione dei prezzi e nesso di causalità
Anche a prescindere dalla sottoquotazione ricalcolata, la Commissione ha ritenuto che le importazioni indiane abbiano depresso i prezzi dell'industria dell'Unione. Ha quindi confermato l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, considerando anche che Jindal rappresentava circa il 20 % delle importazioni indiane oggetto di dumping.
Margine di pregiudizio e regola del dazio inferiore
Riesaminato il margine di pregiudizio, la Commissione lo ha fissato al 9,0 %. Poiché il margine di dumping di Jindal è pari al 19,0 % e l'importo della sovvenzione è stato fissato al 6,0 % nell'inchiesta parallela antisovvenzioni, l'aliquota antidumping viene stabilita in misura integrativa rispetto al dazio compensativo, fino al livello complessivo del 9,0 %, nel rispetto della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Aliquota definitiva e decorrenza
Per Jindal Saw Limited il dazio antidumping definitivo è fissato al 3 % del prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, con codice TARIC aggiuntivo C054. La misura si applica senza soluzione di continuità dal 19 marzo 2016.
Rimborso, sgravio e recupero di importi eccedenti
Gli importi versati in eccesso rispetto al nuovo dazio definitivo sono rimborsati o sgravati secondo la normativa doganale applicabile. Se, dopo la sentenza T-301/16, vi sono stati rimborsi, le autorità che li hanno effettuati devono recuperare gli importi fino a concorrenza del dazio dovuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.
Importazioni registrate e cessazione della registrazione
Il dazio definitivo si applica anche alle importazioni registrate in base al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250. Contestualmente, le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni, e il regolamento 2019/1250 è abrogato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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