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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/683

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione del 15 aprile 2020 che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli

Normativa europea32020R0683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce la documentazione amministrativa standardizzata necessaria per l’omologazione dei veicoli e dei loro componenti ai sensi del regolamento (UE) 2018/858. Introduce modelli uniformi per schede informative, certificati di omologazione, marchi di omologazione, schede dei risultati delle prove, verbali di prova e certificati di conformità, oltre a un sistema armonizzato di numerazione dei certificati. Gli allegati contengono modelli estremamente dettagliati per le diverse categorie di veicoli e per le diverse tipologie di omologazione, con particolare attenzione a emissioni, sicurezza, dimensioni, masse, dispositivi di traino e accesso alle informazioni per riparazione e manutenzione.

Stabilisce modelli, formati e prescrizioni amministrative armonizzati per la scheda informativa, i certificati di omologazione UE, i certificati di conformità, il marchio di omologazione e i verbali di prova relativi all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regolamento (UE) 2018/858 alle omologazioni UE e nazionali di veicoli a motore e loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Riguarda in particolare omologazioni globali UE in un’unica tappa, a tappe, miste, omologazioni di sistemi/componenti/entità tecniche, omologazioni individuali UE e nazionali, nonché veicoli prodotti in piccole serie. Si applica agli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 5 luglio 2020. Gli allegati contengono anche numerose note tecniche e rinvii a regolamenti UNECE e ad altri atti UE, con talune esclusioni puntuali per omologazioni UNECE disciplinate dal relativo sistema di numerazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2018/858 definendo la documentazione amministrativa armonizzata necessaria per le omologazioni dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. La finalità dichiarata nei considerando è la standardizzazione dei documenti, la maggiore trasparenza e la riduzione degli oneri per i costruttori, nonché una presentazione coerente delle informazioni tecniche e di omologazione.

Finalità e contesto sistematico

La Commissione sottolinea la necessità di modelli uniformi per schede informative, certificati di omologazione e di conformità, schede dei risultati delle prove e verbali di prova. Viene inoltre istituito un sistema armonizzato di numerazione dei certificati per consentire l’immediata identificazione degli atti giuridici applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti. Il regolamento integra competenze delegate del regolamento (UE) 2018/858 relative ai modelli e formati armonizzati necessari per l’omologazione e l’immissione sul mercato.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle omologazioni UE e nazionali disciplinate dal regolamento (UE) 2018/858, incluse:

  • omologazioni globali UE in un’unica tappa;
  • omologazioni globali UE miste;
  • omologazioni globali UE in più fasi;
  • omologazioni di sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti;
  • omologazioni individuali UE e nazionali;
  • veicoli prodotti in piccole serie.

Gli allegati sono costruiti per le categorie di veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3 e O1-O4 e contengono anche prescrizioni specifiche per autobus di linea/gran turismo, veicoli per merci pericolose, riutilizzabilità/riciclabilità, accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione e numerosi rinvii a regolamenti UNECE e ad altri regolamenti UE. Il regolamento si applica dal 5 luglio 2020.

Scheda informativa: struttura e contenuto

L’allegato I contiene il modello di scheda informativa per l’omologazione UE di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti. La scheda deve essere composta da estratti di un elenco tassativo, con numerazione delle voci, e i disegni devono essere sufficientemente dettagliati e leggibili su formato A4.

Il modello è organizzato per grandi sezioni tematiche, tra cui:

  • dati generali;
  • caratteristiche costruttive generali;
  • masse e dimensioni;
  • convertitore dell’energia di propulsione;
  • motore a combustione interna e sistemi di alimentazione;
  • emissioni, OBD, sistemi anti-inquinamento e rumorosità;
  • trasmissione, assi, sospensioni, pneumatici e ruote;
  • sterzo, freni, carrozzeria e visibilità;
  • ritenuta degli occupanti, protezione laterale, frontale e antincastro;
  • dispositivi di illuminazione, traino, antitrusione e limitazione velocità;
  • accesso alle informazioni per riparazione e manutenzione.

Per le componenti elettroniche comandate, il modello richiede informazioni sul funzionamento. Sono previste voci dettagliate per veicoli ibridi, elettrici, a gas, a idrogeno, dual-fuel, pesanti Euro VI, nonché per ecoinnovazioni e certificazioni CO2/consumi.

Omologazioni globali UE a tappe

L’allegato II disciplina la scheda informativa per le omologazioni globali UE a tappe, con struttura analoga ma adattata al processo di omologazione progressiva. Sono previste:

  • una parte I con dati generali, masse, dimensioni, gruppi motopropulsori, emissioni, trasmissione, freni, carrozzeria e varie;
  • una parte II con una matrice di combinazione delle voci per varianti e versioni;
  • una parte III con il quadro dei numeri di omologazione/verbali di prova pertinenti per le voci applicabili.

Il modello prevede inoltre sezioni speciali per categorie di veicoli, incluse le categorie M e N, con ulteriori dati tecnici e prestazionali.

Certificati di omologazione UE e nazionali

L’allegato III contiene i modelli di certificato di omologazione. Il testo distingue:

  • modello A: omologazione UE di un tipo di veicolo, con estensione anche a omologazioni per piccole serie e casi particolari di omologazione di tipo;
  • modello B: omologazione UE di un sistema;
  • modello C: omologazione UE di un componente o entità tecnica indipendente;
  • modello D: omologazione individuale UE;
  • modello E: omologazione individuale nazionale.

Sono previste sezioni per l’identificazione dell’autorità, del costruttore, del tipo di veicolo, del servizio tecnico, del verbale di prova e delle conclusioni sulla conformità. Per i veicoli completi e completati, il certificato può attestare la conformità all’insieme degli atti normativi pertinenti; per i veicoli incompleti, la conformità è verificata rispetto agli atti indicati nella tabella dedicata. Nei modelli per l’omologazione globale in più fasi è presente una parte 2 che ricostruisce le omologazioni delle singole fasi e le eventuali deroghe o prescrizioni particolari.

Numerazione dei certificati di omologazione

L’allegato IV disciplina un sistema uniforme di numerazione composto da sezioni separate da asterischi. La sezione 1 identifica lo Stato membro con la lettera minuscola "e" e un codice numerico; la sezione 2 identifica l’atto normativo applicabile per le omologazioni UE di sistemi/componenti/entità tecniche; la sezione 3 identifica l’atto normativo che stabilisce le prescrizioni, con regole specifiche per omologazioni globali UE, piccole serie e omologazioni individuali; la sezione 4 è un progressivo; la sezione 5 indica le estensioni, salvo i casi esclusi.

Sono forniti esempi concreti di numeri di omologazione, inclusi casi basati su regolamenti UE e su regolamenti UNECE richiamati dal regolamento (UE) 2018/858. L’allegato chiarisce anche che, per alcune omologazioni UNECE, si applica il relativo sistema di numerazione internazionale.

Marchio di omologazione UE per componenti ed entità tecniche

L’allegato V definisce il marchio di omologazione UE da apporre su componenti ed entità tecniche indipendenti. Il marchio consiste in un rettangolo con la lettera "e" e il codice dello Stato membro che rilascia l’omologazione, seguito dalle due cifre della serie di modifiche e dal numero progressivo di cinque cifre. Il marchio deve essere indelebile e chiaramente leggibile.

Scheda dei risultati delle prove e verbali di prova

L’allegato VI disciplina la scheda dei risultati delle prove, che accompagna il certificato di omologazione globale UE. Il documento deve riportare, per ogni variante/versione, i risultati delle prove rilevanti su rumore, emissioni allo scarico, emissioni di CO2, consumo di carburante, consumo di energia elettrica, autonomia elettrica e, se del caso, ecoinnovazioni. Sono previste tabelle specifiche per veicoli leggeri, pesanti, veicoli elettrici e ibridi, con riferimenti a NEDC e WLTP.

L’allegato VII stabilisce il formato dei verbali di prova per l’omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Il verbale deve rispettare la norma EN ISO/IEC 17025:2017, essere redatto in una lingua ufficiale dell’Unione scelta dall’autorità e contenere almeno:

  • identificazione dell’oggetto della prova;
  • descrizione dettagliata delle caratteristiche richieste dall’atto applicabile;
  • risultati delle misurazioni;
  • indicazione del rispetto dei limiti;
  • descrizione di eventuali metodi di prova diversi;
  • fotografie o elementi probatori equivalenti;
  • conclusioni generali sulla conformità;
  • eventuali pareri o interpretazioni chiaramente qualificati.

Se costruttore, autorità e servizio tecnico concordano sulla configurazione peggiore, è sufficiente provare quella sola configurazione, ma il verbale deve spiegare come è stata determinata.

Certificato di conformità in formato cartaceo

L’allegato VIII disciplina il certificato di conformità cartaceo, che deve comprendere numero di identificazione del veicolo, data di costruzione e caratteristiche tecniche esatte, senza ricorso a intervalli di valori salvo casi giustificati dalla natura del veicolo. Il certificato si articola in:

  • parte 1, con dichiarazione di conformità del costruttore;
  • parte 2, con descrizione tecnica delle principali caratteristiche del veicolo, adattata alla categoria;
  • misure di sicurezza anti-falsificazione, attraverso grafica a colori e almeno una tra filigrana e ulteriore elemento di stampa di sicurezza.

Il regolamento prevede modelli specifici per veicoli completi, completati e incompleti, inclusi i veicoli omologati in piccole serie e i modelli per ciascuna categoria (M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1/O2, O3/O4). Per i veicoli completati, il certificato deve indicare anche le caratteristiche aggiunte nel processo di omologazione in più fasi. Le sezioni dedicate alle prestazioni ambientali includono dati su rumore, emissioni allo scarico, CO2/consumo, consumo elettrico, autonomia e ecoinnovazioni, con possibilità di inserire hash crittografici dei file del costruttore e del file informazioni cliente per i veicoli pesanti.

Accesso alle informazioni per riparazione e manutenzione

Tra le informazioni richieste nei modelli compare anche l’indirizzo del sito web principale per l’accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione del veicolo, con indicazione della data dalla quale esse sono disponibili entro 6 mesi dalla data di omologazione e dei termini e condizioni di accesso. Questo evidenzia il collegamento del regolamento con le prescrizioni di accesso ai dati tecnici e di assistenza post-vendita.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 5 luglio 2020. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con valore vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Modelli di scheda informativa

L’articolo 1 impone l’uso del modello dell’allegato I per la scheda informativa ex articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858 per le omologazioni globali in un’unica tappa, miste, in più fasi e per l’omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti. Per l’omologazione globale UE a tappe si usa il modello dell’allegato II.

Modelli di certificati di omologazione UE

L’articolo 2 stabilisce i modelli A, B, C e D dell’allegato III per i certificati di omologazione UE: modello A per l’omologazione globale UE di un tipo di veicolo e per l’omologazione ex articolo 41, paragrafo 3; modello B per i sistemi; modello C per componenti o entità tecniche indipendenti; modello D per l’omologazione individuale UE.

Modelli di certificati di omologazione nazionale

L’articolo 3 prevede che il modello A dell’allegato III sia usato anche per i certificati di omologazione di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858, mentre il modello E si usa per l’omologazione individuale nazionale ex articolo 45, paragrafo 5.

Sistema di numerazione dei certificati di omologazione

L’articolo 4 rinvia all’allegato IV per la numerazione dei certificati ex articoli 28, 41, 42, 44 e 45 del regolamento (UE) 2018/858. Il sistema distingue omologazioni globali di tipo di veicolo e omologazioni di sistemi/componenti/entità tecniche, con codici composti da sezioni separate da asterisco e con progressivi dedicati anche alle estensioni. L’allegato IV disciplina inoltre i casi particolari delle omologazioni basate su regolamenti UNECE richiamati dall’allegato II del regolamento (UE) 2018/858.

Marchio di omologazione UE per componenti ed entità tecniche

L’articolo 5 impone il modello dell’allegato V per il marchio di omologazione UE di componenti ed entità tecniche indipendenti ex articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858.

Scheda dei risultati delle prove

L’articolo 6 stabilisce l’uso del modello dell’allegato VI per la scheda dei risultati delle prove di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/858. L’allegato VI contiene tabelle dettagliate per risultati di prove su rumore, emissioni, CO2, consumo, autonomia elettrica ed ecoinnovazioni.

Formato dei verbali di prova

L’articolo 7 richiede che i verbali di prova di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858 rispettino le prescrizioni di formato dell’allegato VII. Tra i requisiti: conformità alla norma EN ISO/IEC 17025:2017, lingua ufficiale UE scelta dall’autorità, contenuto minimo predeterminato e documentazione della configurazione peggiore quando concordata.

Certificato di conformità in formato cartaceo

L’articolo 8 impone l’uso dei modelli e delle prescrizioni dell’allegato VIII per il certificato di conformità cartaceo ex articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858. L’allegato VIII disciplina struttura, contenuto minimo, sicurezza anti-falsificazione e modelli distinti per veicoli completi, completati e incompleti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 5 luglio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolivigilanza del mercatocircolazione stradalesicurezza dei veicoliemissioni e ambiente

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