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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/602

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/602 della Commissione del 15 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i modelli standardizzati di certificati zootecnici usati per la circolazione nell’UE e per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, suini ibridi riproduttori e relativo materiale germinale. Le modifiche mirano a risolvere problemi pratici emersi nell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717, in particolare su stampa, leggibilità, verifica dell’identità e gestione dei certificati relativi al materiale germinale. Il testo prevede anche un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020 e abroga una serie di vecchie decisioni della Commissione ormai sostituite dal quadro del regolamento (UE) 2016/1012.

Modifica i modelli di certificati zootecnici per animali riproduttori di razza pura, suini ibridi riproduttori e relativo materiale germinale, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale (sperma, ovociti, embrioni), per le specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1012. Riguarda gli enti selezionatori, gli enti ibridatori, le autorità competenti, i centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni e, per l’importazione, gli organismi di allevamento o soggetti equivalenti previsti dal sistema dei certificati. Sono rilevanti esclusioni/limitazioni operative derivanti dalle note ai modelli, ad esempio per specie e per casi in cui il certificato possa essere scisso in parti separate o compilato in forma semplificata. Non disciplina la sostanza zootecnica della selezione, ma il formato e le modalità dei certificati da utilizzare.

Modifica dei modelli di certificati zootecnici per animali riproduttori e materiale germinale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/602 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per aggiornare i modelli dei certificati zootecnici previsti dal regolamento (UE) 2016/1012. La Commissione motiva la modifica con problemi pratici emersi nell’uso dei modelli originari, soprattutto in tema di stampa, verifica dell’identità, gestione dei certificati per il materiale germinale e coerenza operativa tra enti selezionatori/ibridatori e strutture autorizzate alla raccolta o allo stoccaggio.

Contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/1012, che disciplina le condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale. La base giuridica richiamata è l’articolo 30, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1012.

Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2017/717

L’articolo 1 sostituisce integralmente quattro allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717:

  • allegato I: modelli per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale;
  • allegato II: modelli per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale;
  • allegato III: modelli per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale;
  • allegato IV: modelli per l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale.

Finalità delle modifiche ai modelli

Dai considerando emerge che le principali correzioni riguardano:

  • la possibilità di stampare i certificati in orientamento verticale o orizzontale;
  • la facoltà di sostituire note a piè di pagina e note con un riferimento ben visibile a una fonte multilingue e direttamente accessibile, ad esempio un link valido alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale;
  • il miglioramento della sezione genealogica, in particolare richiedendo il numero di identificazione individuale di genitori e nonni quando diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico;
  • l’introduzione, per gli allevamenti estensivi, di un periodo di accoppiamento in luogo della sola data di accoppiamento;
  • la previsione di spazi per più firme nei certificati del materiale germinale, quando il certificato debba essere convalidato da più organismi;
  • la possibilità, in alcuni casi, di separare la parte del certificato relativa al materiale germinale da quella relativa all’animale donatore, purché sia allegata copia del relativo certificato del donatore.

Struttura dei nuovi certificati

I modelli aggiornati sono molto dettagliati e impongono una struttura uniforme per tutte le fattispecie. In generale richiedono:

  • identificazione dell’ente o autorità che rilascia il certificato;
  • dati del libro genealogico o del registro suini ibridi;
  • razza, linea o incrocio, sesso e numero di iscrizione;
  • sistema di identificazione, numero individuale e, se del caso, numero sanitario;
  • verifica dell’identità con metodo e risultato;
  • data e paese di nascita;
  • dati dell’allevatore e del proprietario;
  • genealogia fino ai nonni paterni e materni;
  • informazioni supplementari su prove di performance, valutazioni genetiche, difetti genetici e altre caratteristiche pertinenti;
  • eventuali dati su inseminazione o accoppiamento;
  • convalida finale con luogo, data, nome, qualifica e firma del firmatario.

Differenze tra scambi commerciali e ingresso nell’Unione

Per gli scambi commerciali, i modelli sono contenuti negli allegati I e II; per l’ingresso nell’Unione, negli allegati III e IV. I modelli per l’ingresso nell’Unione presentano formulazioni adattate al contesto dell’importazione e indicano il soggetto che tiene il libro genealogico o il registro suini ibridi nel quale l’animale è destinato a essere iscritto o registrato.

Regole operative ricorrenti nei modelli

Le note ai modelli stabiliscono regole comuni, tra cui:

  • il certificato deve essere rilasciato in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro o del paese di spedizione, a seconda del modello;
  • la firma deve essere di colore diverso dal testo stampato;
  • i certificati possono essere stampati in verticale o orizzontale;
  • le note a piè di pagina possono non essere stampate se il titolo contiene un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile.

Semplificazioni e casistiche particolari

Sono previste varie semplificazioni operative, ad esempio:

  • possibilità di rilasciare un unico certificato per un gruppo di suini riproduttori di razza pura o di suini ibridi riproduttori, a condizione che abbiano la stessa età e gli stessi genitori genetici e che siano fornite informazioni individuali essenziali;
  • possibilità di usare un unico documento per più animali o più unità di materiale germinale, se compatibile con i dati richiesti;
  • possibilità di indicare il numero di identificazione individuale solo se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico;
  • possibilità di allegare fogli supplementari quando necessario;
  • possibilità di riportare informazioni accessibili via sito web mediante riferimento diretto.

Rapporti con altri atti e disciplina precedente

Il regolamento sostituisce il sistema precedente fondato su numerose decisioni della Commissione adottate in base alle vecchie direttive settoriali sulla riproduzione animale. Il considerando evidenzia che tali decisioni erano già superate dal nuovo impianto del regolamento (UE) 2016/1012 e che la loro abrogazione risponde a esigenze di chiarezza, certezza del diritto e semplificazione.

Decorrenza e transizione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 4 luglio 2020. Per evitare discontinuità, l’articolo 2 consente per un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020 l’uso dei modelli precedenti del regolamento (UE) 2017/717 sia per gli scambi commerciali sia per l’ingresso nell’Unione.

Implicazioni pratiche per operatori e consulenti

Per i professionisti italiani del settore zootecnico e agroalimentare, il regolamento comporta l’adeguamento dei modelli documentali usati da enti selezionatori, enti ibridatori, centri di raccolta/stoccaggio dello sperma e gruppi di produzione degli embrioni. Sul piano operativo, è essenziale verificare che i template utilizzati rispettino i nuovi allegati dal 4 luglio 2020, tenendo conto della finestra transitoria fino al 4 agosto 2020 per i modelli precedenti e delle istruzioni di compilazione contenute nelle note agli allegati.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati del regolamento (UE) 2017/717

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I, II, III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 con nuovi modelli di certificati zootecnici aggiornati.

Periodo transitorio per l’uso dei vecchi modelli

L’articolo 2 consente, fino al 4 agosto 2020, il rilascio dei certificati zootecnici secondo i modelli precedenti del regolamento (UE) 2017/717 sia per gli scambi commerciali sia per l’ingresso nell’Unione, per animali riproduttori di razza pura, suini ibridi riproduttori e il loro materiale germinale.

Abrogazione di precedenti decisioni della Commissione

L’articolo 3 abroga 22 decisioni storiche della Commissione in materia di criteri genealogici, certificati zootecnici e controlli genetici, tra cui le decisioni 84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE e 2006/427/CE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 4 luglio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Nuovi modelli per animali riproduttori di razza pura

L’allegato I disciplina i certificati per gli scambi commerciali e l’allegato III quelli per l’ingresso nell’Unione; entrambi coprono bovini, suini, ovini, caprini ed equini, con sezioni distinte per animale vivo, sperma, ovociti e embrioni, incluse indicazioni su identificazione, genealogia, convalida e informazioni supplementari.

Nuovi modelli per suini ibridi riproduttori

L’allegato II disciplina i certificati per gli scambi commerciali e l’allegato IV quelli per l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, con analoghe sezioni per animale vivo, sperma, ovociti e embrioni e con specifiche regole di compilazione per razza, linea o incrocio, identificazione e prove genetiche/performance.

Come è indicizzato

Materiezootecniascambi commercialiimportazionisanità animaleagricoltura

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