Regolamento (UE) 2020/521
Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio del 14 aprile 2020 che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell’epidemia di COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attiva il sostegno di emergenza previsto dal regolamento (UE) 2016/369 per finanziare le spese necessarie a fronteggiare la pandemia di COVID-19. Contestualmente amplia l’ambito delle azioni ammissibili, introducendo una disciplina più flessibile per finanziamenti, appalti e distribuzione di contromisure mediche, con deroghe temporanee a norme finanziarie e procedurali dell’Unione. Le misure si applicano retroattivamente dal 1o febbraio 2020 e restano operative fino al 31 gennaio 2022.
Attivazione del sostegno di emergenza UE per la pandemia di COVID-19 e modifica del regolamento (UE) 2016/369 per ampliarne l’ambito operativo e le modalità di attuazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli interventi di sostegno di emergenza dell’Unione destinati ad affrontare la pandemia di COVID-19, con effetto dal 1o febbraio 2020 e per il periodo di attivazione fino al 31 gennaio 2022. Riguarda il finanziamento di spese, azioni e procedure connesse alla risposta alla crisi sanitaria all’interno dell’Unione, incluse le attività svolte dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle organizzazioni partner selezionate. Prevede deroghe temporanee a talune disposizioni del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, alla decisione n. 1082/2013/UE e alla decisione n. 1313/2013/UE, limitatamente alle procedure e ai contratti relativi alle contromisure mediche e agli appalti connessi. Sono previste ammissibilità retroattiva dei costi dalla data di attivazione e una disciplina specifica per azioni già concluse, purché avviate dopo tale data.
Attivazione del sostegno di emergenza per COVID-19
Il regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio è adottato sul fondamento dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE per dare una risposta rapida alla pandemia di COVID-19, dichiarata dall’OMS l’11 marzo 2020. I considerando evidenziano che la crisi ha inciso gravemente sulla società e sull’economia dell’Unione, ha sottoposto a forte pressione i sistemi sanitari nazionali e richiede misure eccezionali, coordinate e solidali. Il regolamento attiva quindi il sostegno di emergenza previsto dal regolamento (UE) 2016/369 e ne adatta la disciplina alle esigenze della crisi sanitaria.
Finalità e contesto della disciplina
La logica del provvedimento è duplice: da un lato, fornire risorse rapide per fronteggiare l’emergenza sanitaria; dall’altro, rendere più flessibili le regole finanziarie e di appalto per consentire un acquisto tempestivo e massivo di contromisure mediche. Il testo sottolinea che gli strumenti già esistenti, incluso rescEU, non sono sufficienti a rispondere in modo adeguato all’impatto transnazionale della pandemia. Il sostegno di emergenza deve però restare complementare rispetto agli altri strumenti dell’Unione e rispettare i principi umanitari fondamentali.
Ambito temporale e attivazione del sostegno
L’articolo 1 attiva formalmente il sostegno di emergenza per le spese necessarie ad affrontare la pandemia di COVID-19 dal 1o febbraio 2020 al 31 gennaio 2022. L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o febbraio 2020, così da garantire parità di trattamento tra gli Stati membri a prescindere dal momento in cui il virus li abbia colpiti.
Regole finanziarie e ammissibilità dei costi
L’articolo 2 introduce una deroga all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, consentendo che gli impegni di bilancio globali coprano integralmente il costo dei corrispondenti impegni giuridici fino alla fine del periodo di attivazione. Rimane ferma la regola n+1 per gli impegni giuridici assunti dopo tale periodo. Le spese sono ammissibili dalla data di attivazione del sostegno; in più, in deroga all’articolo 193, paragrafo 3, del regolamento finanziario, possono essere sovvenzionate anche azioni già concluse prima del 15 aprile 2020, purché avviate dopo il 1o febbraio 2020.
Modifiche al regolamento (UE) 2016/369: azioni ammissibili
Il regolamento riscrive gli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2016/369. Il sostegno di emergenza è configurato come risposta fondata sulle esigenze e complementare all’azione degli Stati membri, finalizzata a tutelare la vita, prevenire e alleviare la sofferenza e mantenere la dignità umana in caso di catastrofe. Esso può coprire azioni di aiuto umanitario ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 e ogni altra spesa direttamente connessa all’attuazione del sostegno.
Soggetti attuatori e partnership operative
Le azioni possono essere attuate dalla Commissione o da organizzazioni partner da essa selezionate. Tra i partner possibili figurano ONG, servizi specializzati degli Stati membri, autorità nazionali, altri enti pubblici, organizzazioni internazionali e loro agenzie, oltre a soggetti privati o scientifici con competenze specifiche nei soccorsi in caso di catastrofi. È espressamente richiesto che la Commissione mantenga una stretta cooperazione con lo Stato membro interessato.
Modalità di finanziamento, gestione e appalti
Il sostegno è finanziato dal bilancio generale dell’Unione e da contributi di Stati membri e altri donatori come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. La Commissione può concedere il finanziamento direttamente, senza invito a presentare proposte, ai sensi dell’articolo 195 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, anche sulla base di accordi quadro di partenariato. Il regolamento distingue tre modelli di procurement: appalti congiunti con gli Stati membri; appalti per conto degli Stati membri; acquisti centralizzati all’ingrosso con stoccaggio, rivendita o donazione di forniture e servizi.
Costi coperti e allegato sulle azioni ammissibili
L’articolo 5, come modificato, consente di finanziare non solo i costi diretti necessari all’attuazione delle azioni ammissibili, ma anche i costi di investimento dei progetti direttamente connessi agli obiettivi del sostegno e, per le organizzazioni partner, i costi indiretti. L’allegato elenca un catalogo non esaustivo di azioni finanziabili in caso di pandemie su vasta scala, tra cui: rafforzamento temporaneo del personale sanitario, strutture sanitarie temporanee, supporto ai test e ai protocolli scientifici, strutture di quarantena, sviluppo e distribuzione di prodotti sanitari, aumento delle capacità produttive, scorte, sostegno alle autorizzazioni, tracciamento della pandemia, sperimentazioni cliniche e convalida scientifica.
Deroghe specifiche per contromisure mediche e logistica
L’articolo 4 del regolamento introduce deroghe straordinarie per accelerare l’acquisizione e la consegna di contromisure mediche. In deroga alla decisione n. 1313/2013/UE, tutti i mezzi del meccanismo di protezione civile dell’Unione possono essere impiegati per tale scopo. In deroga al regolamento finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere la fornitura dei beni o servizi dalla data di invio dei contratti preliminari, che devono essere trasmessi entro 24 ore dall’aggiudicazione; la Commissione può inoltre modificare i contratti in funzione dell’evoluzione della crisi. Sono previste semplificazioni documentali e delle firme, ammettendo anche conferme via posta elettronica protetta o firme scannerizzate.
Applicazione alle procedure in corso e durata delle deroghe
Le deroghe si applicano, se necessario, anche alle procedure nuove o in corso al momento dell’entrata in vigore, comprese quelle relative all’accordo sull’aggiudicazione congiunta ex articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE, così da consentire l’aggiudicazione sulla base delle offerte già valutate entro 24 ore. La disciplina derogatoria resta operativa fino al 31 gennaio 2022.
Effetti giuridici
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per i professionisti italiani, ciò significa che le amministrazioni e gli operatori coinvolti in procedure, finanziamenti o appalti legati alle misure COVID-19 devono considerare la combinazione tra il quadro speciale del regolamento (UE) 2020/521 e le norme finanziarie e settoriali richiamate, tenendo conto della retroattività, delle deroghe temporanee e della necessità di documentare le scelte procedurali adottate.
Disposizioni principali
Attivazione del sostegno di emergenza
L’articolo 1 attiva il sostegno di emergenza ai sensi del regolamento (UE) 2016/369 per finanziare le spese necessarie ad affrontare la pandemia di COVID-19 nel periodo dal 1o febbraio 2020 al 31 gennaio 2022.
Deroghe finanziarie e ammissibilità retroattiva
L’articolo 2 deroga all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, consentendo che gli impegni di bilancio globali coprano il costo totale dei relativi impegni giuridici assunti fino alla fine del periodo di attivazione. Le spese sono ammissibili dalla data di attivazione del sostegno di emergenza; inoltre, in deroga all’articolo 193, paragrafo 3, del regolamento finanziario, possono essere concesse sovvenzioni per azioni già concluse prima del 15 aprile 2020, purché avviate dopo la data di attivazione.
Ampliamento delle azioni ammissibili nel regolamento 2016/369
L’articolo 3 sostituisce gli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2016/369, confermando che il sostegno di emergenza è una risposta complementare a quella degli Stati membri, orientata a tutelare la vita, prevenire e alleviare la sofferenza e mantenere la dignità umana. Le azioni possono includere interventi di aiuto umanitario, altre spese direttamente connesse all’attuazione del sostegno e, in particolare, le azioni elencate nell’allegato. Il sostegno deve rispettare i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.
Soggetti attuatori e partner
La Commissione attua le azioni direttamente o indirettamente e può selezionare organizzazioni partner quali ONG, servizi specializzati degli Stati membri, autorità nazionali, altri organismi pubblici, organizzazioni internazionali e loro agenzie, nonché altri soggetti competenti, compresi fornitori privati, produttori di apparecchiature, scienziati e istituti di ricerca, mantenendo stretta cooperazione con lo Stato membro interessato.
Modalità di finanziamento e appalto
Il regolamento modifica l’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/369 prevedendo che il sostegno sia finanziato dal bilancio generale dell’Unione e da contributi di Stati membri o altri donatori pubblici e privati come entrate con destinazione specifica esterne. La Commissione può concedere il finanziamento direttamente, senza invito a presentare proposte, ai sensi dell’articolo 195 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, anche mediante accordi quadro di partenariato. Sono previsti tre modelli di acquisto: appalti congiunti con gli Stati membri, appalti per conto degli Stati membri, e appalti centralizzati con acquisto all’ingrosso, stoccaggio, rivendita o donazione.
Costi coperti dal finanziamento UE
L’articolo 3, punto 2, modifica l’articolo 5 del regolamento 2016/369 estendendo la copertura ai costi diretti necessari per l’attuazione delle azioni ammissibili, inclusi acquisto, preparazione, raccolta, trasporto, stoccaggio e distribuzione di beni e servizi, nonché i costi di investimento dei progetti direttamente connessi agli obiettivi del sostegno. Possono inoltre essere coperti i costi indiretti sostenuti dalle organizzazioni partner.
Elenco delle azioni ammissibili per pandemie di vasta portata
L’allegato introdotto elenca, in modo non esaustivo, azioni finanziabili in caso di pandemie su vasta scala: rafforzamento e scambio di personale sanitario; strutture sanitarie e di quarantena temporanee; supporto alle analisi mediche e ai protocolli scientifici; sviluppo, produzione, acquisto, distribuzione e stoccaggio di prodotti sanitari; sostegno alle procedure di autorizzazione dei prodotti sanitari; sviluppo di metodi di tracciamento della pandemia; sperimentazioni cliniche e convalida scientifica di prodotti sanitari.
Deroghe operative per le contromisure mediche
L’articolo 4 del regolamento consente l’uso di tutti i mezzi del meccanismo di protezione civile dell’Unione per l’acquisizione e la consegna di contromisure mediche. Deroga inoltre all’articolo 172 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, autorizzando la richiesta di fornitura dalla data di invio dei contratti preliminari, che devono essere inviati entro 24 ore dall’aggiudicazione, e consente alla Commissione di modificare i contratti per adeguarli all’evoluzione della crisi sanitaria.
Semplificazione documentale e firme
Sempre l’articolo 4 permette, per i contratti relativi alle procedure del regolamento, di unificare relazione di valutazione e decisione di aggiudicazione in un solo documento firmato; la firma elettronica e la firma dei contratti possono essere sostituite da conferma via posta elettronica protetta o da firma scannerizzata.
Applicazione alle procedure in corso e durata delle deroghe
Le deroghe operative si applicano, se del caso, a tutte le procedure per contromisure mediche, nuove o in corso al momento dell’entrata in vigore, al fine di aggiudicarle entro 24 ore sulla base delle offerte valutate. Tali deroghe restano applicabili fino al 31 gennaio 2022.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1o febbraio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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