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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/532

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune

Normativa europea32020R0532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce deroghe straordinarie, limitate nel tempo, a numerosi regolamenti di esecuzione della PAC per consentire agli Stati membri di svolgere i controlli obbligatori nonostante le restrizioni dovute al Covid-19. La disciplina consente proroghe di termini, riduzioni delle percentuali minime di controllo e sostituzione dei controlli in loco con prove documentali, telerilevamento e altre tecnologie. Sono previste anche salvaguardie: mantenimento di un livello adeguato di garanzia, prevenzione di pagamenti indebiti e obbligo di indicazione nelle dichiarazioni di gestione. Il provvedimento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Deroga temporanea, per l’anno 2020, a varie regole di controllo amministrativo e in loco in materia di PAC per far fronte alle restrizioni connesse alla pandemia di Covid-19.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri, agli organismi pagatori e alle autorità competenti che effettuano controlli nel quadro della politica agricola comune, con riferimento ai regimi di pagamento diretto, alle misure di sviluppo rurale, alla condizionalità, all’inverdimento, ai regimi specifici per regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo, ai programmi operativi ortofrutticoli, ai programmi di sostegno al settore vitivinicolo, al programma scuole, agli aiuti nel settore dell’apicoltura e agli interventi pubblici/aiuti all’ammasso privato. Le deroghe operano principalmente per l’anno di domanda 2020 e, in alcuni casi, per l’anno civile 2020, l’esercizio finanziario 2019-2020 o l’anno scolastico 2018/2019; alcune disposizioni riguardano anche l’anno di domanda 2019 per controlli non completati a causa dei confinamenti. Le misure sono legate alle difficoltà amministrative e operative causate dalle misure nazionali di contenimento della pandemia di Covid-19.

Deroga temporanea ai controlli PAC per il Covid-19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione è adottato nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni alla circolazione che hanno reso difficoltosa, in numerosi Stati membri, la pianificazione e l’esecuzione dei controlli amministrativi e in loco richiesti dalla normativa PAC. La finalità dichiarata è evitare ritardi nei controlli, nel trattamento delle domande e nei pagamenti ai beneficiari, salvaguardando al contempo la sana gestione finanziaria e un livello sufficiente di garanzia.

Ambito e logica delle deroghe

Il regolamento interviene su una pluralità di atti di esecuzione relativi alla PAC: regolamento (UE) n. 809/2014, regolamenti 180/2014 e 181/2014 per le misure a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, regolamenti 2017/892, 2016/1150, 2018/274, 2017/39, 2015/1368 e 2016/1240. Le misure riguardano soprattutto l’anno di domanda 2020, ma in alcuni casi l’anno civile 2020, l’esercizio finanziario 2019-2020, l’anno scolastico 2018/2019 e, per talune verifiche non completate a causa dei confinamenti, anche il 2019.

Sistema integrato di gestione e controllo: termini e percentuali

Per il regolamento (UE) n. 809/2014, viene innanzitutto prorogato al 15 settembre 2020 il termine per la trasmissione dei dati e delle statistiche di controllo relativi all’anno precedente, nonché delle relazioni su condizionalità e sostegno accoppiato facoltativo. In materia di controlli in loco, il regolamento consente l’uso di fotointerpretazione, telerilevamento, fotografie geolocalizzate, nuove tecnologie e altre prove documentali in sostituzione delle ispezioni fisiche, sia per i regimi di aiuto per superficie sia per taluni controlli puntuali legati a criteri di ammissibilità e obblighi temporizzati.

Per l’anno di domanda 2020, le percentuali minime di controllo possono essere ridotte al 3 % per la maggior parte dei regimi elencati, con una soglia del 10 % per la canapa e un’ulteriore possibilità di riduzione all’1 % per gli Stati membri che avevano già portato la percentuale al 3 %. Per gli animali e per alcune misure di sviluppo rurale, i controlli possono essere svolti in date diverse da quelle ordinarie, purché permettano di verificare l’ammissibilità. Per i controlli di condizionalità, la soglia minima diventa lo 0,5 % del numero totale dei beneficiari, con rinvio al 2021 degli effetti di eventuali incrementi che sarebbero stati applicati nel 2020.

Misure di sviluppo rurale e controlli ex post

Per gli investimenti FEASR, laddove non sia possibile effettuare la visita sul luogo prima del saldo, la visita può essere sostituita da prove documentali pertinenti, incluse fotografie geolocalizzate. Anche i controlli in loco e quelli ex post possono essere ridotti o sostituiti con esame documentale, con una soglia minima del 3 % della spesa FEASR per i controlli in loco e dello 0,6 % per gli ex post. I risultati di tali controlli non incidono sull’anno successivo, ma gli aumenti di percentuale previsti per il 2020 vengono recuperati nel 2021.

Regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo

Per le misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, il regolamento riduce al 3 % i campioni minimi per i controlli fisici e in loco quando le misure anti-Covid impediscono l’applicazione delle regole ordinarie. Nel caso delle isole minori del Mar Egeo, la deroga è espressamente riferita alla Grecia.

Settori ortofrutticolo, vitivinicolo, scuola, apicoltura e interventi di mercato

Nel settore ortofrutticolo, nel 2020 i controlli sui programmi operativi possono essere effettuati su campioni meno ampi, senza applicare l’obbligo di visita triennale alle organizzazioni di produttori; anche i controlli sui prodotti ritirati possono essere ridotti. Nel settore vitivinicolo, i controlli in loco possono essere sostituiti da verifiche equivalenti basate su fotografie, droni, controlli amministrativi o videoconferenze, e i controlli sulla vendemmia verde possono essere completati entro il 15 settembre 2020. Per le autorizzazioni viticole, il numero minimo di campioni di uve fresche può essere derogato e i controlli sui viticoltori possono scendere al 3 %.

Per il programma scuole, i controlli dell’anno scolastico 2018/2019 possono proseguire fino al 15 ottobre 2020. Per l’apicoltura, gli Stati membri possono discostarsi dalla soglia del 5 % dei richiedenti controllati, a condizione di ricorrere a controlli alternativi. Per l’intervento pubblico e l’ammasso privato, è consentita la proroga di 30 giorni dopo la cessazione delle misure anti-Covid-19 oppure la sostituzione integrale dei controlli con prove elettroniche o fotografie geolocalizzate, anche per la verifica dei sigilli.

Garanzie, responsabilità e applicazione

Il regolamento insiste sul fatto che l’uso delle deroghe non deve compromettere la sana gestione finanziaria. Gli Stati membri che vi ricorrono restano responsabili di evitare pagamenti indebiti e di avviare il recupero delle somme percepite senza titolo. Devono inoltre dichiarare, negli esercizi finanziari 2020 e 2021, che tali condizioni sono rispettate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Proroga del termine per le comunicazioni di controllo

Per l’anno 2020, in deroga all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati e le statistiche di controllo, le modifiche alla relazione sulla condizionalità e la relazione sul sostegno accoppiato facoltativo entro il 15 settembre 2020 anziché entro il 15 luglio.

Sostituzione dei controlli con telerilevamento e prove alternative

Per i controlli relativi all’anno di domanda 2020 nei regimi di aiuto per superficie, gli Stati membri possono sostituire le ispezioni fisiche previste dall’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 con fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari e altre prove pertinenti, incluse fotografie geolocalizzate fornite dal beneficiario. Analoga facoltà è prevista, per il sistema integrato, all’articolo 26, paragrafo 4, mediante nuove tecnologie e altre prove documentali.

Riduzione delle percentuali minime di controllo per i regimi del sistema integrato

Per l’anno di domanda 2020, in deroga agli articoli da 30 a 33 del regolamento (UE) n. 809/2014, i controlli in loco possono riguardare almeno il 3 % dei beneficiari o delle superfici per i principali regimi elencati nel regolamento: pagamento di base o unico per superficie, pagamento ridistributivo, zone soggette a vincoli naturali, giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo per superfici, regime per i piccoli agricoltori, canapa, pagamento specifico per il cotone, inverdimento, misure di sviluppo rurale, domande collettive e regimi di aiuto per animale. Per la canapa la soglia è il 10 % delle superfici dichiarate; per gli animali la soglia riguarda almeno il 3 % degli animali. In alcuni casi, gli Stati membri che avessero già ridotto le percentuali al 3 % possono scendere all’1 %. I risultati di tali controlli non incidono sull’anno successivo ai fini degli articoli 35 e 36, ma l’eventuale aumento previsto per il 2020 si trasferisce al 2021. Nel 2020 non si applica l’articolo 33 bis.

Controlli sugli animali e sulle misure di sviluppo rurale

Se non è possibile effettuare i controlli in loco sui capi di bestiame ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono svolgerli in qualsiasi momento dell’anno 2020, purché consentano comunque la verifica delle condizioni di ammissibilità. Per le misure di sviluppo rurale, le visite sul luogo dell’investimento prima del saldo possono essere sostituite, fino a quando restano in vigore le misure anti-Covid-19, da prove documentali pertinenti, incluse fotografie geolocalizzate. I controlli in loco e gli ex post possono essere ridotti o sostituiti con documentazione, con soglie minime del 3 % della spesa FEASR per taluni controlli in loco e dello 0,6 % della spesa FEASR per gli ex post.

Deroghe per controlli non completati nel 2019 per effetto dei confinamenti

Se i controlli previsti per l’anno di domanda 2019 o per l’anno civile 2019 non sono stati completati a causa delle restrizioni alla circolazione, è considerata accettabile la percentuale di controlli già realizzata alla data di entrata in vigore delle pertinenti norme di confinamento, nei limiti in cui non sia possibile ottenere prove alternative ai sensi dell’articolo 2.

Salvaguardie finanziarie e dichiarazione di gestione

Gli Stati membri che utilizzano le deroghe devono, per quanto possibile, adottare procedure alternative basate su controlli documentali, nuove tecnologie o prove affidabili del beneficiario, al fine di mantenere un adeguato livello di garanzia. Devono inoltre prevenire pagamenti indebiti e avviare il recupero delle somme non dovute. Nella dichiarazione di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 deve essere confermato che tali misure sono state rispettate.

Deroghe per regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo

Per il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, in caso di impossibilità di effettuare controlli fisici o in loco nelle regioni ultraperiferiche, nel 2020 si può applicare un campione rappresentativo di almeno il 3 % dei titoli presentati e almeno il 3 % delle domande di aiuto, nonché degli importi per ciascuna azione. Per il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, la Grecia può applicare per le isole minori del Mar Egeo percentuali analoghe: almeno il 3 % dei titoli presentati per l’introduzione dei prodotti, almeno il 3 % delle operazioni per esportazione e spedizione, e almeno il 3 % delle domande di aiuto e degli importi per ciascuna azione.

Deroghe per il settore ortofrutticolo

Per il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nel 2020 i controlli in loco sui programmi operativi possono riguardare almeno il 10 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto per il 2019; non si applica la regola della visita almeno una volta ogni tre anni a ciascuna organizzazione di produttori o associazione, né l’obbligo di visita sul luogo per le azioni nelle aziende dei soci. Per i prodotti ritirati dal mercato, anche diversi da quelli destinati alla distribuzione gratuita, il controllo può essere limitato a non meno del 10 % dei quantitativi interessati; per i controlli di primo livello il campione può scendere al 3 % dei quantitativi ritirati nel 2019.

Deroghe per il settore vitivinicolo

Per l’esercizio finanziario 2019-2020, il regolamento (UE) 2016/1150 consente di sostituire i controlli in loco sistematici e a campione con controlli equivalenti definiti dagli Stati membri, quali fotografie datate, relazioni di sorveglianza con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari. I controlli sulle operazioni di vendemmia verde possono inoltre essere completati entro il 15 settembre 2020. Per il regolamento (UE) 2018/274, nel 2020 gli Stati membri possono derogare al numero minimo di campioni di uve fresche per la banca dati isotopica, ridurre al 3 % il controllo annuale dei viticoltori nello schedario viticolo e sospendere temporaneamente i controlli sistematici sulle superfici vitate non presenti in alcun fascicolo del viticoltore.

Deroghe per il programma scuole e per l’apicoltura

Per il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, i controlli in loco relativi all’anno scolastico 2018/2019 possono proseguire fino al 15 ottobre 2020. Per il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, nel 2020 gli Stati membri possono discostarsi dalla soglia del 5 % dei richiedenti sottoposti a controlli in loco nei programmi apicoli nazionali, a condizione di usare controlli alternativi basati su fotografie, video o altri mezzi di verifica.

Deroghe per intervento pubblico e ammasso privato

Per i prodotti immagazzinati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882, il regolamento (UE) 2016/1240 consente, in caso di impossibilità di svolgere i controlli in loco e fisici, di prorogare i termini fino a 30 giorni dopo la cessazione delle misure anti-Covid-19 oppure di sostituire integralmente i controlli con prove pertinenti, incluse fotografie geolocalizzate o altre prove elettroniche. In caso di impossibilità di verificare in loco sigilli e integrità, è ammessa la sostituzione completa della verifica con tali prove.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecontrolli e auditsviluppo ruraleorganizzazione comune dei mercati agricoliaiuti di stato agricoli e sostegni settoriali

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