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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/526

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 della Commissione del 15 aprile 2020 che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16

Normativa europea32020R0526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà esecuzione alla sentenza del Tribunale UE che aveva annullato in parte il precedente dazio compensativo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile dall’India, limitatamente a Jindal Saw Limited. La Commissione ricalcola il vantaggio sovvenzionato, rivaluta sottoquotazione, depressione dei prezzi, nesso di causalità e margine di pregiudizio, e reintroduce un dazio del 6,0 %. Sono disciplinati anche il rimborso o sgravio degli importi versati in eccesso e la riscossione sulle importazioni registrate.

Reistituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India, limitatamente a Jindal Saw Limited, a seguito dell’annullamento parziale del regolamento originario da parte del Tribunale UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), esclusi i tubi non rivestiti, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010), originari dell’India e fabbricati da Jindal Saw Limited. Il regolamento riguarda la riesecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 e produce effetti dal 19 marzo 2016; disciplina inoltre il rimborso/sgravio di quanto pagato in eccesso e la riscossione sui quantitativi registrati ai sensi del regolamento (UE) 2019/1250. Non riguarda le altre importazioni indiane non prodotte da Jindal Saw Limited, né modifica le risultanze non annullate del procedimento originario.

Reistituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India per Jindal Saw Limited

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 interviene per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-300/16, che aveva annullato il precedente regolamento antisovvenzioni solo nella parte relativa a Jindal Saw Limited. La Commissione ritiene che le altre risultanze del procedimento originario, non contestate o confermate, restino valide e che l’inchiesta possa essere ripresa dal punto in cui è stata accertata l’illegittimità.

Contesto processuale e portata dell’annullamento

La sentenza del 10 aprile 2019 ha ravvisato due errori principali: da un lato, il calcolo del vantaggio ottenuto da Jindal per l’approvvigionamento di minerale di ferro a condizioni inferiori a quelle adeguate; dall’altro, il metodo di comparazione dei prezzi ai fini della sottoquotazione, effettuato senza sufficiente simmetria tra industria dell’Unione e produttore esportatore. Il Tribunale ha ritenuto che tali errori potessero incidere sulla valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità, nonché sul livello del dazio, e ha quindi annullato il regolamento originario limitatamente a Jindal.

La Commissione, richiamando l’articolo 266 TFUE e la giurisprudenza citata nel regolamento, afferma che l’esecuzione della sentenza consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto corretto, senza che ciò comporti una violazione del principio di irretroattività. Su tale base è stata disposta anche la riapertura parziale dell’inchiesta e la registrazione delle importazioni di Jindal in vista di un eventuale recupero delle somme dovute.

Calcolo delle sovvenzioni e correzione dell’errore rilevato dal Tribunale

Il primo profilo oggetto di correzione riguarda la sovvenzione derivante dalla fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Il Tribunale aveva censurato l’uso di costi medi di trasporto, ritenendo che dovessero essere considerati i costi effettivamente sostenuti da Jindal per il trasporto dalla miniera allo stabilimento in India.

La Commissione ricalcola dunque il vantaggio applicando i costi di trasporto effettivi e riduce il relativo importo dal 3,91 % all’1,23 %. Le altre risultanze dell’inchiesta originaria rimangono ferme; di conseguenza, l’ammontare complessivo delle sovvenzioni compensabili per Jindal viene fissato al 6,0 %.

Riesame della sottoquotazione e della depressione dei prezzi

Il regolamento affronta poi il tema della sottoquotazione, che nel contenzioso aveva assunto rilievo centrale perché il Tribunale aveva contestato il confronto non simmetrico tra i prezzi praticati dall’industria dell’Unione e quelli di Jindal. La Commissione osserva che il mercato dei tubi di ghisa duttile presenta caratteristiche particolari: prodotto standardizzato, forte ruolo delle gare d’appalto pubbliche e significativa sensibilità ai prezzi.

In questo contesto, la Commissione esamina la struttura delle vendite dell’industria dell’Unione e di Jindal, rilevando che entrambe operano con una combinazione analoga di vendite dirette a utenti e vendite indirette tramite filiali o distributori. Su questa base, ritiene giustificato considerare le vendite effettuate allo stesso stadio commerciale e conclude che il margine di sottoquotazione di Jindal, ricalcolato sulla base dei prezzi finali al primo acquirente indipendente con le opportune detrazioni, è pari al 3,1 %.

Anche laddove tale sottoquotazione fosse considerata insufficiente da sola, la Commissione sostiene che le importazioni sovvenzionate dall’India abbiano comunque depresso i prezzi dell’industria dell’Unione. Richiama, a tal fine, la natura omogenea del prodotto, la pressione concorrenziale delle gare e l’aumento delle importazioni a basso prezzo in un mercato in contrazione, con conseguente riduzione delle vendite e della quota di mercato dell’industria unionale.

Nesso di causalità e mantenimento delle conclusioni di pregiudizio

La Commissione afferma che, pur con il margine di sottoquotazione ricalcolato per Jindal, il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate dall’India e il pregiudizio all’industria dell’Unione resta integro. Jindal rappresentava circa il 20 % delle importazioni complessive dall’India, mentre le altre importazioni non erano interessate dall’annullamento del Tribunale e continuavano comunque a manifestare sottoquotazione.

Secondo il regolamento, la bassa redditività delle vendite dell’industria dell’Unione e la crescita significativa delle importazioni sovvenzionate nel periodo in esame confermano che tali importazioni hanno esercitato una pressione reale e sostanziale sui prezzi e sul mercato. La Commissione conclude pertanto che il pregiudizio notevole e il nesso causale riscontrati nell’inchiesta originaria restano confermati.

Margine di pregiudizio e applicazione della regola del dazio inferiore

Il Tribunale aveva osservato che, se la sottoquotazione fosse stata correttamente calcolata, non si poteva escludere che il margine di pregiudizio fosse inferiore al margine di sovvenzione. La Commissione esamina quindi anche questo profilo, precisando che il margine di pregiudizio e la sottoquotazione perseguono finalità diverse e si basano su metodologie differenti.

Nel caso concreto, in ragione delle specificità del mercato e della disponibilità dei dati, la Commissione utilizza in via eccezionale i prezzi di vendita finali, opportunamente rettificati, come base per il prezzo non pregiudizievole. Il margine di pregiudizio ricalcolato viene così fissato al 9,0 %.

Poiché tale margine è superiore al livello delle sovvenzioni compensabili, che è pari al 6,0 %, si applica la regola del dazio inferiore: il dazio compensativo definitivo è quindi fissato al 6,0 %, corrispondente all’importo della sovvenzione.

Effetti finanziari, rimborso e importazioni registrate

L’articolo 2 prevede che ogni dazio compensativo definitivo versato in eccesso da Jindal Saw Limited rispetto al nuovo dazio debba essere rimborsato o sgravato secondo la normativa doganale applicabile. Qualora sia già intervenuto un rimborso in esecuzione della sentenza T-300/16, le autorità che lo hanno effettuato devono recuperare quanto rimborsato fino a concorrenza del dazio dovuto.

L’articolo 3 dispone che il dazio definitivo si applichi anche alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250, adottato nel contesto della riapertura dell’inchiesta. L’articolo 4 abroga tale regolamento e invita le autorità doganali a cessare la registrazione delle importazioni.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Esecuzione della sentenza e riapertura parziale dell’inchiesta

La Commissione dà esecuzione alla sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 nella causa T-300/16, riaprendo parzialmente l’inchiesta antisovvenzioni limitatamente a Jindal Saw Limited. La riapertura avviene dal punto in cui si è verificata l’illegittimità, senza rimettere in discussione le risultanze del regolamento originario non annullate dal Tribunale.

Ricalcolo delle sovvenzioni compensabili

Il Tribunale aveva censurato il calcolo del vantaggio relativo alla fornitura di minerale di ferro a corrispettivo inferiore all’importo adeguato. La Commissione ricalcola tale vantaggio tenendo conto dei costi di trasporto effettivamente sostenuti da Jindal, riducendo la misura della sovvenzione dal 3,91 % all’1,23 %. L’importo complessivo delle sovvenzioni compensabili per Jindal viene quindi fissato al 6,0 % invece dell’8,7 % originario.

Riesame della sottoquotazione e del pregiudizio

In esecuzione della sentenza, la Commissione rivaluta il confronto dei prezzi tra le vendite di Jindal e quelle dell’industria dell’Unione, tenendo conto dello stadio commerciale e delle specificità del mercato. Il nuovo margine di sottoquotazione è fissato al 3,1 %. La Commissione afferma comunque che, per le caratteristiche del mercato dei tubi di ghisa duttile e la pressione delle gare d’appalto, permane una depressione dei prezzi e un nesso di causalità tra importazioni sovvenzionate e pregiudizio.

Margine di pregiudizio

La Commissione ricalcola il margine di pregiudizio di Jindal in modo simmetrico rispetto ai prezzi finali al primo acquirente indipendente, tenendo conto delle voci da detrarre e degli utili, e lo determina al 9,0 %. Poiché il margine di pregiudizio supera l’importo delle sovvenzioni compensabili (6,0 %), si applica la regola del dazio inferiore e il dazio viene fissato al livello della sovvenzione.

Istituzione del dazio compensativo definitivo

È istituito, con effetto dal 19 marzo 2016, un dazio compensativo definitivo del 6,0 % sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per le importazioni del prodotto in esame fabbricato da Jindal Saw Limited. Il codice TARIC aggiuntivo è C054.

Rimborso, sgravio e recupero di importi eccedenti

Qualsiasi dazio compensativo versato da Jindal Saw Limited in eccesso rispetto al dazio ora istituito deve essere rimborsato o sgravato secondo la normativa doganale applicabile. Se è già intervenuto un rimborso a seguito della sentenza T-300/16, le autorità competenti recuperano tale importo fino alla concorrenza del dazio dovuto ai sensi dell’articolo 1.

Importazioni registrate e cessazione della registrazione

Il dazio definitivo si applica anche alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250. Contestualmente, le autorità doganali devono interrompere la registrazione istituita da tale regolamento, che viene abrogato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativipolitica commercialecontenzioso unionalediritto doganale

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