Sentenza n. 648/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, n. -OMISSIS-, emessa nel proc. R.g. n. -OMISSIS- pubblicata in data 27.05.2025 e notificata alla Asl presso il difensore costituito in data 4.6.2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 4.7.2025 non essendo stato proposto appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'ASL nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Taranto che imponeva l'erogazione di trattamento riabilitativo con metodo ABA e logopedia, direttamente o mediante rimborso dei costi sostenuti
Esito
Favorevole al ricorrente (assistiti sanitari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza esecutiva del Tribunale di Taranto, non impugnata, che aveva condannato l'ASL a erogare al minore otto ore settimanali di trattamento riabilitativo con metodo ABA e due ore settimanali di logopedia, direttamente o indirettamente, nonché a corrispondere euro 54.164,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall'art. 16, comma 6, l. 412/1991, per le spese già sostenute. L'amministrazione è rimasta inerte sia quanto all'erogazione delle prestazioni sia quanto al rimborso. I ricorrenti hanno chiesto anche il rimborso di ulteriori spese documentate, inizialmente quantificate in euro 15.434,25 e poi aggiornate a euro 20.012,25, oltre interessi e rivalutazione, nonché la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'ASL ha contestato genericamente l'effettiva erogazione e la misura del trattamento, il pagamento delle fatture e i criteri di calcolo. Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili, perché tardivi, la memoria e la documentazione depositate dall'ASL il 23 marzo 2026 oltre i termini liberi per documenti e memorie previsti dagli artt. 73 e 87, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza nei limiti indicati. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Taranto era esecutiva e che l'ASL non aveva dimostrato di averla eseguita né aveva giustificato l'inadempimento. Poiché l'amministrazione non aveva erogato direttamente le prestazioni né indirizzato il minore verso strutture pubbliche o convenzionate, doveva rimborsare i costi sostenuti privatamente. Le fatture prodotte dai ricorrenti sono state ritenute idonee a provare tipologia e periodo della terapia, importi e pagamento, mentre le contestazioni dell'ASL sono state giudicate generiche. È stata inoltre esclusa la tesi della validità annuale della prescrizione, poiché la prescrizione non indicava un termine di scadenza e il riferimento a un controllo dopo dodici mesi non implicava la cessazione dell'obbligo. L'ASL è stata condannata a pagare euro 54.164,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991 dal 26 settembre 2024, nonché euro 20.012,25 per le spese successive, con i soli interessi legali dalla richiesta fino al soddisfo. Per quest'ultima somma è stata esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; la nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale persistente inadempimento, su istanza dei ricorrenti. È stata respinta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione delle difficoltà economiche e dei vincoli di bilancio dell'amministrazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giustificati motivi, tra cui la soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, in presenza dei presupposti, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora; nel caso concreto la nomina è stata riservata all'eventuale persistente inadempimento, mentre la penalità è stata negata.
artt. 73 e 87, comma 3, c.p.a.
venti giorni liberi per i documenti e quindici giorni liberi per le memorie
I termini per il deposito di documenti e memorie anteriori alla camera di consiglio sono stati ritenuti non rispettati dall'ASL, con conseguente inutilizzabilità processuale degli atti depositati tardivamente.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Limita la rivalutazione monetaria riconoscibile sulla somma di euro 54.164,05, secondo quanto stabilito dal giudicato del Tribunale di Taranto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, per disporre la tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza esecutiva che imponga all'amministrazione l'erogazione di prestazioni sanitarie direttamente o mediante rimborso, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione o fornire una specifica giustificazione dell'inadempimento; in mancanza, il giudice può ordinare il rimborso delle spese sostenute privatamente dal beneficiario.
- Fatture regolari emesse dal soggetto privato erogatore della prestazione sanitaria, recanti la tipologia della terapia, il periodo di riferimento, l'importo e l'attestazione del pagamento, sono idonee a comprovare il credito da rimborso, quando le contestazioni dell'amministrazione siano generiche.
- Una prescrizione medica priva di un termine espresso di scadenza non perde efficacia per il solo fatto che preveda un controllo dopo dodici mesi, salvo che dal suo contenuto emerga un effettivo limite temporale.
- Le somme dovute a titolo di rimborso di spese sanitarie costituiscono debiti di valuta e, in assenza di una specifica diversa statuizione, producono interessi legali ma non rivalutazione monetaria.
- La penalità di mora nell'ottemperanza non è automatica: può essere negata quando siano concretamente documentate difficoltà economiche dell'amministrazione, vincoli di bilancio e la necessità di provvedimenti straordinari per adempiere.
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