Cassazione Penale, Ordinanza n. 19788/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato; con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché generici e non confrontati con la motivazione della decisione di merito, che era stata ritenuta adeguata e logicamente argomentata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
indicato come norma incriminatrice del reato per cui vi era condanna in appello, ossia evasione.
art. 385 cod. pen.
richiamato come riferimento del reato contestato e oggetto della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato deve misurarsi specificamente con gli apprezzamenti di merito compiuti dal giudice di appello; in difetto, la doglianza non è scrutinabile nel merito.
- Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio, incluse quelle relative alle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva, devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, altrimenti sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
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