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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18606/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato ritenuto responsabile, in appello, di concorso in truffa. Con l'unico motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare un motivo di appello relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico e che il quadro probatorio fosse insufficiente. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano in realtà riproduttive di quelle già formulate in appello e già disattese, e che non vi era un effettivo confronto con la motivazione impugnata, la quale descriveva la dinamica truffaldina e valorizzava il coinvolgimento dell'imputato anche sul piano soggettivo, evidenziando, tra l'altro, l'intestazione a suo nome della linea VoIP usata per la truffa e del conto corrente collegato ai pagamenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, poiché volto a riproporre doglianze già esaminate e comunque incompatibili con la motivazione della sentenza d'appello, nella quale la questione dell'elemento psicologico risultava implicitamente affrontata e disattesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non sussiste quando il motivo di appello, pur non essendo espressamente esaminato, debba ritenersi implicitamente assorbito e disatteso dalla struttura complessiva della motivazione e dalle sue premesse logiche e giuridiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'omessa disamina espressa di un motivo di appello non integra vizio di motivazione se quel motivo risulta implicitamente assorbito e respinto dalla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La deduzione di insufficienza del quadro probatorio non è idonea a fondare il vizio di motivazione se non si confronta in modo puntuale con gli elementi valorizzati dal giudice di merito a sostegno dell'affermazione di responsabilità.
  • La prova del coinvolgimento soggettivo può essere desunta anche da elementi fattuali coerenti con la dinamica del fatto, quali l'intestazione all'imputato degli strumenti utilizzati per la commissione del reato e dei mezzi di pagamento collegati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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