Cassazione Penale, Ordinanza n. 18606/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato ritenuto responsabile, in appello, di concorso in truffa. Con l'unico motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare un motivo di appello relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico e che il quadro probatorio fosse insufficiente. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano in realtà riproduttive di quelle già formulate in appello e già disattese, e che non vi era un effettivo confronto con la motivazione impugnata, la quale descriveva la dinamica truffaldina e valorizzava il coinvolgimento dell'imputato anche sul piano soggettivo, evidenziando, tra l'altro, l'intestazione a suo nome della linea VoIP usata per la truffa e del conto corrente collegato ai pagamenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, poiché volto a riproporre doglianze già esaminate e comunque incompatibili con la motivazione della sentenza d'appello, nella quale la questione dell'elemento psicologico risultava implicitamente affrontata e disattesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non sussiste quando il motivo di appello, pur non essendo espressamente esaminato, debba ritenersi implicitamente assorbito e disatteso dalla struttura complessiva della motivazione e dalle sue premesse logiche e giuridiche.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'omessa disamina espressa di un motivo di appello non integra vizio di motivazione se quel motivo risulta implicitamente assorbito e respinto dalla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- La deduzione di insufficienza del quadro probatorio non è idonea a fondare il vizio di motivazione se non si confronta in modo puntuale con gli elementi valorizzati dal giudice di merito a sostegno dell'affermazione di responsabilità.
- La prova del coinvolgimento soggettivo può essere desunta anche da elementi fattuali coerenti con la dinamica del fatto, quali l'intestazione all'imputato degli strumenti utilizzati per la commissione del reato e dei mezzi di pagamento collegati.
Come è indicizzato
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