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Sentenza

Sentenza n. 1061/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento -del Decreto della questura di Cosenza prot. -OMISSIS- del 26.03.2022 di rigetto della richiesta di rinnovo del porto d’armi per uso caccia; nonché di ogni altro presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; e per la condanna: -dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato;

Giustizia amministrativa202200880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Cosenza con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del porto d’armi per uso caccia, deducendo: difetto assoluto o insufficienza di motivazione; travisamento dei fatti e carenza di istruttoria; erronea applicazione dell’art. 43 del T.U.L.P.S. e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e attualità. Il diniego era fondato su un decreto penale di condanna del 2011 per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, su un deferimento all’autorità giudiziaria per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare e su due controlli di polizia, nel 2017 e nel 2021, durante i quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti ai quali era stato negato il rinnovo del porto di fucile per frequentazioni controindicate. Il ricorrente ha sostenuto che gli elementi valorizzati fossero risalenti, anteriori al precedente rinnovo del 2014, privi di riscontri oggettivi e attuali e che la condanna fosse stata smentita, quanto alla concreta titolarità dell’area interessata, da una successiva sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego. Gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscono all’amministrazione un ampio margine di apprezzamento, poiché il porto d’armi può essere negato non solo in presenza delle ipotesi tipiche previste dalla legge, ma anche quando il richiedente non dia affidamento di non abusare delle armi o non presenti il requisito della buona condotta. Il relativo giudizio ha natura prognostica e cautelare: non richiede la prova di un abuso già commesso né coincide con un giudizio di pericolosità sociale. La Questura può valorizzare anche fatti privi di autonoma rilevanza penale, purché complessivamente idonei a porre in dubbio l’affidabilità del richiedente. Nel caso concreto, la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e le frequentazioni con soggetti controindicati costituivano, secondo una valutazione complessiva non arbitraria né irragionevole, elementi sufficienti a fondare seri dubbi sull’affidabilità e sull’osservanza delle regole di prudenza e convivenza civile. È stata esclusa la necessità di una motivazione rafforzata per il fatto che il precedente rinnovo del 2014 fosse stato rilasciato sulla base di un quadro in parte analogo: erano comunque intervenuti elementi sopravvenuti, rappresentati dai controlli del 2017 e del 2021, e l’amministrazione conserva il potere di rivalutare periodicamente gli interessi coinvolti anche a fronte di un quadro fattuale immutato. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Il testo richiama le ipotesi in cui è esclusa la concessione della licenza di portare armi e il requisito della buona condotta.

    La disposizione concorre a fondare il potere amministrativo di valutare l’affidabilità del richiedente e la sua buona condotta anche oltre le ipotesi tipiche di esclusione.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    Il porto d’armi può essere negato anche a chi non mantenga una “buona condotta” o non dia “affidamento di non abusare delle armi”.

    La norma consente il diniego o il mancato rinnovo sulla base di un giudizio prognostico ampiamente discrezionale sull’affidabilità del richiedente e sull’assenza di rischio di abuso, senza necessità di dimostrare un abuso già avvenuto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi può essere fondato non soltanto sulle ipotesi tipiche previste dal T.U.L.P.S., ma anche sull’assenza del requisito della buona condotta o dell’affidamento di non abusare delle armi.
  • La valutazione amministrativa in materia di porto d’armi ha natura prognostica e cautelare: non richiede la prova di un abuso già commesso e non coincide con un giudizio di pericolosità sociale, potendo basarsi anche su fatti privi di autonoma rilevanza penale.
  • Ai fini del giudizio di affidabilità possono essere valutati complessivamente precedenti giudiziari, condotte non penalmente rilevanti e frequentazioni con soggetti controindicati, purché tali elementi sostengano logicamente la prognosi negativa.
  • Il precedente rilascio o rinnovo della licenza non impedisce all’amministrazione di rivalutare periodicamente l’affidabilità dell’interessato; non è necessaria una motivazione rafforzata per il solo fatto che il quadro fattuale sia rimasto in parte immutato, soprattutto quando siano intervenuti elementi sopravvenuti.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di porto d’armi verifica che la valutazione amministrativa sia sorretta da elementi pertinenti e logicamente coerenti e che non sia arbitraria o irragionevole.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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