Cassazione Penale, Sentenza n. 3101/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria dell'1.6.2023. Il ricorrente contestava: 1) la ritenuta gravità indiziaria in relazione al concorso nel delitto di autoriciclaggio, sostenendo che il delitto presupposto (art. 512-bis) fosse già prescritto e che non potesse fondare una misura cautelare; 2) la valutazione del fumus rispetto ai delitti di trasferimento fraudolento (intestazione fittizia, art. 512-bis) e ai reati tributari (art. 4 D. Lgs. 74/2000), lamentando confusione tra intestazione fittizia e mera gestione, l'assenza del dolo specifico e la neutralità delle intercettazioni; 3) carenza di motivazione e stile generico nella valutazione del pericolo di reiterazione (periculum in mora). La difesa ha anche prodotto documentazione (ordinanze di annullamento di sequestri) per dimostrare disponibilità di risorse lecite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva annullato le incolpazioni relative ai capi 2) e 4) (per esempio per prescrizione o carenza di prova della provenienza dei fondi) ma aveva invece ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il capo 3) (autoriciclaggio/riimpiego di proventi da evasione fiscale) e, in sede di riesame, aveva sostituito la misura custodiale in carcere con gli arresti domiciliari. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'esistenza di elementi indiziari (intercettazioni, ricostruzione contabile, riconducibilità della gestione alla persona del ricorrente) e ha ribadito principi di diritto utili alla comprensione del rapporto tra reato prescritto e reato successivo (es. autoriciclaggio), nonché l'apprezzamento in fatto della pericolosità dell'indagato riservato al giudice del merito.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori)
Il giudice ha ritenuto che il delitto di trasferimento fraudolento possa essere valutato come fattispecie rilevante ai fini dell'accertamento di interposizione fittizia anche se, quanto all'atto traslativo, è intervenuta prescrizione; la prescrizione del reato presupposto non impedisce che i fatti presupposti possano costituire base per l'accertamento di reati successivi quali il riciclaggio/autoriciclaggio
art. 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. (riciclaggio/autoriciclaggio)
La Corte ha condiviso che l'ipotesi di autoriciclaggio può fondarsi su elementi che evidenziano il reimpiego di proventi di reati tributari e che il collegamento tra proventi e acquisti reimpiegati può essere adeguatamente dedotto a livello di gravi indizi
art. 4 D. Lgs. 74/2000 (falsità/omessa dichiarazione fiscale)
I giudici hanno ritenuto che l'attività gestionale e le intercettazioni permettessero di attribuire all'indagato la responsabilità sostanziale per le omesse dichiarazioni della società, con calcoli dell'ammontare delle imposte evase utilizzati per collegare i proventi al reinvestimento
art. 170, comma 1 cod. pen.
"quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato"
Richiamata per sostenere che l'estinzione per prescrizione del reato presupposto non si estende automaticamente al reato successivo (es. riciclaggio/autoriciclaggio) e non impedisce la punibilità di quest'ultimo
art. 26, comma 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (presunzione di interposizione fittizia)
La Corte ricorda che, anche quando l'intestazione fittizia è posta a favore di familiari per i quali opera la presunzione, è necessaria una verifica della capacità elusiva dell'operazione alla luce di elementi di fatto ulteriori
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Ribadita la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati, che rende più agevole il mantenimento di misure più afflittive salvo prova contraria
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato nel confronto con la norma speciale dell'art. 275 comma 3 per spiegare la prevalenza della presunzione speciale sulle regole generali
arts. 40, comma 2 cod. pen. e 2932 cod. civ. (concorso e responsabilità del prestanome)
Richiamati per spiegare la diversa posizione dell'amministratore di fatto (autore principale del reato tributario) rispetto all'amministratore di diritto/prestanome (responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento), con valutazione dell'elemento soggettivo
Massime di principio
- La prescrizione del reato "presupposto" non esclude automaticamente la rilevanza dei fatti per configurare reati successivi (es. riciclaggio/autoriciclaggio); l'art. 170 cod. pen. non impedisce la punibilità del reato successivo
- L'assunzione della gestione operativa di una impresa formalmente intestata ad altri è elemento indiziario rilevante, e può far ritenere l'interposizione fittizia se accompagnata da altri elementi che ne dimostrino la capacità elusiva
- Le intercettazioni e gli elementi contabili, se logicamente e congruamente valutati dal giudice, possono costituire base sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi in sede cautelare
- La valutazione della pericolosità e dell'adeguatezza della misura cautelare è di regola riservata al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo la congruità e la logica della motivazione
- Per i reati tributari l'amministratore di fatto può essere ritenuto autore principale, mentre il titolare formale può rispondere a titolo di concorso, purché emerga l'elemento soggettivo richiesto
- La mera produzione di atti successivi (es. annullamenti di sequestri) non è per sé sufficiente a demolire una valutazione di gravi indizi ben motivata; il decorso del tempo non è di per sé idoneo a escludere il pericolo di reiterazione se non accompagnato da elementi specifici
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