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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34374/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (espropriante)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa per la realizzazione di un'opera infrastrutturale strategica. In una prima fase erano stati conclusi accordi di cessione bonaria per una parte dei terreni; successivamente, a seguito di una variante progettuale, le parti avevano stipulato un ulteriore accordo di cessione volontaria riguardante altre particelle agricole. La proprietaria sosteneva che l'indennità pattuita nel secondo accordo fosse invalida in parte, perché non avrebbe rispettato i criteri legali inderogabili dell'indennizzo per espropriazione parziale di suoli agricoli con azienda agricola, non ricomprendendo l'intero pregiudizio subito dal compendio aziendale. Chiedeva quindi la nullità parziale dell'accordo per violazione di norme imperative, in subordine la risoluzione e, comunque, la corresponsione della maggiore somma dovuta secondo legge. La resistente eccepiva che l'accordo aveva già determinato, per le specifiche particelle interessate, sia il prezzo delle aree ablata sia il deprezzamento delle porzioni residue, senza previsione di ulteriori voci di danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo il vizio di motivazione perché la sentenza di appello conteneva una motivazione comprensibile e coerente: le parti avevano concordato l'indennità con riferimento alle sole tre particelle espropriate e alla riduzione di valore delle rispettive porzioni residue, senza prevedere ulteriori voci di danno. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto degli accordi del 2008 e del 2013 e non aveva indicato specifiche violazioni dei canoni ermeneutici. La Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è questione di merito, sindacabile in cassazione solo in caso di violazione dei criteri legali di interpretazione o di motivazione non plausibile, e che, nell'espropriazione parziale di terreni agricoli, l'indennità deve comprendere anche il pregiudizio arrecato all'attività agricola svolta sul fondo, ma entro i limiti della concreta pattuizione e dei parametri legali applicabili. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato dalla ricorrente come norma imperativa posta a base della domanda di nullità parziale dell'accordo di cessione; la Corte non accoglie la censura perché l'accordo risultava riferito alle sole particelle espropriate e al loro deprezzamento residuo.

  • art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato dalla ricorrente quale criterio per la determinazione dell'indennità nelle espropriazioni parziali di suoli agricoli; la Corte ribadisce che l'indennità deve considerare anche il decremento del fondo residuo e il pregiudizio all'attività agricola sul terreno, ma nei limiti della concreta domanda e dell'accordo stipulato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata specificazione delle regole ermeneutiche asseritamente violate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma evocata per il vizio motivazionale; la Corte ha escluso la natura meramente apparente o contraddittoria della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse effettiva e logicamente intellegibile.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità della censura che non trascrive il contenuto degli accordi rilevanti e non consente il controllo di legittimità sugli atti.

  • art. 12 legge 22 ottobre 1971, n. 865

    richiamato come fonte dei negozi in materia di indennità di esproprio; la Corte ricorda che, per tali negozi, si applicano i principi civilistici di interpretazione contrattuale.

  • art. 15 legge 22 ottobre 1971, n. 865

    richiamato come norma speciale, nel regime previgente, che consente di considerare nell'indennità unitariamente determinata anche il pregiudizio subito dall'azienda agricola per effetto dello smembramento.

  • art. 40, comma 4, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato per l'indennità aggiuntiva del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale; la Corte afferma che tale richiesta deve essere formulata contestualmente alla domanda di indennità di espropriazione.

  • art. 42 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato per l'indennità spettante al terzo coltivatore diretto su fondo altrui; la Corte ne evidenzia la distinta disciplina rispetto all'indennità aggiuntiva del proprietario coltivatore diretto.

  • art. 2555 c.c.

    richiamato per escludere che, ai fini dell'indennità espropriativa, possa considerarsi il complesso aziendale in senso pieno comprensivo di ogni conseguenza imprenditoriale, come il mancato guadagno.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'indennità conseguente a cessione volontaria inserita in un procedimento espropriativo, l'interpretazione dell'accordo segue i criteri civilistici di ermeneutica contrattuale ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o per motivazione affetta da reale illogicità o apparenza.
  • Chi impugna in cassazione l'interpretazione di un accordo deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo il contenuto delle clausole rilevanti e indicando puntualmente le regole interpretative asseritamente violate.
  • Nell'espropriazione parziale di terreni agricoli, l'indennità deve considerare non solo il valore della porzione ablata, ma anche il decremento della parte residua e, se del caso, il pregiudizio direttamente incidente sull'attività agricola esercitata sul fondo.
  • Il ristoro del pregiudizio aziendale nell'espropriazione agricola non coincide con la liquidazione di tutte le conseguenze economiche dell'impresa, ma riguarda i danni che incidono direttamente sul fondo e sul suo valore venale.
  • L'indennità aggiuntiva per il proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale deve essere richiesta congiuntamente all'indennità di espropriazione, quale componente della somma complessivamente dovuta per la privazione del bene e dell'attività agricola su di esso svolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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