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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33000/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) per reati già irrevocabilmente giudicati; la ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, c.p., 666, comma 5, c.p.p. e 186 disp. att. c.p.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo la sussistenza dell'unicità del "disegno criminoso" sulla base di: omogeneità dei reati (delitti contro il patrimonio), identiche modalità esecutive, contiguità cronologica (dichiarata dall'istante di 18 anni, contestata dal giudice come 28), finalità di procurarsi il sostentamento per sé e la famiglia e riconoscimenti giudiziari di continuazione interna tra alcuni reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente rilevato la mancanza della prova dell'unicità del disegno criminoso: i reati non risultano omogenei, sono stati commessi in tempi e luoghi diversi e mancano gli elementi sintomatici della continuazione (vicinanza cronologica, causalità, condizioni di tempo/luogo, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni). È stato inoltre affermato che il mero fine di lucro costituisce solo movente e non elemento sintomatico sufficiente. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Definisce il requisito dell'"unicità del disegno criminoso" per l'applicazione della continuazione: occorre che i reati costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, con l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla disciplina della continuazione applicabile in sede esecutiva; la ricorrente aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione a reati già condannati.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma citata dalla ricorrente in tema di esecuzione e possibili effetti in materia di continuazione; dal testo della sentenza non emerge che abbia mutato la valutazione del giudice sull'assenza dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente nelle censure; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione o applicazione di questa disposizione giustificasse la riforma dell'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e disporre il versamento in favore della Cassa delle ammende, commisurato a 3.000 euro.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838)

    Richiamata per delineare gli "elementi sintomatici" del medesimo disegno criminoso: vicinanza cronologica tra i fatti, causalità, condizioni di tempo e luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato e omogeneità delle violazioni.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Citata in riferimento alla valutazione circa l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa lieve nella determinazione dell'inammissibilità e quindi ha applicato la sanzione economica.

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso: non basta il mero movente (es. profitto) per collegare reati diversi.
  • Per stabilire la continuazione occorre valutare fattori sintomatici unitari: vicinanza cronologica, nesso causale, condizioni di tempo e luogo, modalità operative, tipologia dei reati, bene giuridico tutelato e omogeneità delle violazioni.
  • La semplice riconoscenza di continuazione tra alcuni reati in giudizi di merito non implica automaticamente l'estensione della continuazione ad altri reati; il giudice dell'esecuzione richiede prova specifica dell'unicità del progetto criminoso.
  • L'onere probatorio circa l'esistenza del disegno criminoso grava su chi chiede l'applicazione della continuazione; in mancanza di elementi probatori sufficienti, la richiesta viene respinta e possono essere disposte condanne alle spese e somme a carico del ricorrente.
  • La valutazione dei confini temporali è fattore importante ma non determinante in senso assoluto: lunghe tempistiche e differenze di luogo o modalità indeboliscono la tesi di un unico progetto criminoso.

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