Cassazione Civile, Ordinanza n. 04603/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da una verifica fiscale sull’anno d’imposta 2010 eseguita su una società a ristretta base partecipativa e sui conti correnti aziendali. L’Ufficio ha contestato maggiori utili non contabilizzati alla società, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA, e ha poi emesso un ulteriore avviso nei confronti della socia titolare del 99% delle quote, assumendo la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili. I contribuenti hanno impugnato gli atti, ma CTP e CTR hanno respinto i ricorsi. In cassazione la socia ha dedotto: mancato contraddittorio endoprocedimentale e mancata redazione del PVC; nullità dell’accertamento; illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili ai soci; violazione del principio di capacità contributiva; carenza di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; omessa sospensione del giudizio del socio in attesa di quello della società. La società ha a sua volta censurato il difetto di contraddittorio, la violazione della capacità contributiva, l’uso di presunzioni sui movimenti bancari e la mancata considerazione dei costi presunti. È stata inoltre dedotta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un ulteriore socio e il vizio di motivazione della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo sulla pretesa nullità per difetto di contraddittorio, ribadendo che il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo per accessi e verifiche nei locali del contribuente e non per gli accertamenti cd. a tavolino; quanto all’IVA, ha rilevato che non era stata allegata la prova di resistenza. Ha poi respinto la censura sulla distribuzione degli utili extracontabili, riaffermando che nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili non contabilizzati, salvo prova contraria dell’accantonamento o del reinvestimento. Ha dichiarato inammissibile come nuova la doglianza sulla decadenza dell’avviso ex art. 43 d.P.R. 600/1973. Ha esaminato congiuntamente i motivi della socia e della società ritenendoli in parte infondati e in parte inammissibili: ha escluso l’erroneità del diniego di sospensione del giudizio, rilevando che i due giudizi erano stati trattati congiuntamente e che non era stata dimostrata la richiesta di sospensione in primo grado; ha inoltre qualificato come nuove o comunque oscure e farraginose altre censure, prive di autosufficienza. Ha respinto la doglianza sul litisconsorzio necessario, affermando che nel giudizio di impugnazione dell’avviso emesso nei confronti del socio di società di capitali non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, ma solo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza. Infine ha escluso il vizio di motivazione, ritenendo la sentenza di merito succintamente ma sufficientemente motivata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva sostanziale dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Il termine dilatorio di 60 giorni e il correlato contraddittorio preventivo operano solo in caso di accessi/verifiche presso la sede del contribuente, non negli accertamenti a tavolino svolti sulla base di dati già acquisiti dall’Amministrazione.
art. 52 d.P.R. 633/1972
È richiamato insieme alla disciplina dei controlli, ma la Corte esclude che la sua violazione comporti, nel caso concreto, la nullità invocata per difetto di contraddittorio negli accertamenti a tavolino.
art. 33 d.P.R. 600/1973
Richiamato quale norma sui poteri istruttori dell’Ufficio, non è ritenuto idoneo a fondare la tesi della nullità per mancato contraddittorio nel caso esaminato.
art. 24 L. 4/1929
Invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa nullità, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva prospettata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
L’erronea qualificazione del motivo non impedisce la sua riqualificazione se il vizio dedotto è comunque desumibile dal contenuto dell’atto; tuttavia restano ferme le regole di autosufficienza e specificità.
art. 53, comma 1, Cost.
È evocato per contestare la capacità contributiva, ma la Corte non ravvisa violazione nel meccanismo presuntivo applicato in presenza di utili extracontabili e società a ristretta base.
art. 2729 c.c.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci viene ritenuta legittima come presunzione semplice fondata su un fatto noto ulteriore, rappresentato dalla ristretta base sociale e dal reciproco controllo tra i soci.
art. 43 d.P.R. 600/1973
La censura di decadenza per tardiva notificazione è dichiarata inammissibile perché nuova e non trattata nei gradi di merito.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria può applicarsi anche al processo tributario quando vi sia pregiudizialità tra giudizi relativi alla società e ai soci; nel caso concreto però non ricorrevano i presupposti in ragione della trattazione congiunta e della mancata dimostrazione della richiesta già in primo grado.
art. 14 d.lgs. 546/1992
Nel giudizio sul maggior reddito da partecipazione del socio non sussiste litisconsorzio necessario con la società; rileva solo il nesso di pregiudizialità-dipendenza.
art. 132, comma 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non consente di percepire il fondamento della decisione; una motivazione succinta ma comprensibile è sufficiente.
art. 370, comma 1, c.p.c.
La costituzione dell’Agenzia è avvenuta ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Massime di principio
- Nei controlli fiscali svolti "a tavolino" sulla base di dati già acquisiti dall’Amministrazione non opera il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; la mancata previa emissione del PVC non determina di per sé invalidità dell’atto.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale rileva solo se il contribuente dimostra in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e che non fossero meramente pretestuose; tale prova di resistenza grava sul contribuente.
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti.
- La presunzione di attribuzione degli utili ai soci di una società a ristretta base non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto decisivo è la ristretta compagine sociale e il correlato vincolo di controllo reciproco tra i soci.
- Nel giudizio sul maggior reddito da partecipazione del socio non sussiste litisconsorzio necessario con la società partecipata; tra i due accertamenti opera un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
- La sospensione necessaria del processo tributario può essere disposta tra giudizio della società e giudizio del socio solo quando i procedimenti siano realmente separati e il primo costituisca presupposto logico-giuridico del secondo; non è dovuta se i giudizi sono trattati congiuntamente o se la richiesta non è provata.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure nuove o non autosufficienti, così come i motivi formulati in modo oscuro o farraginoso, incapaci di individuare con chiarezza la statuizione impugnata.
- Una motivazione sintetica della sentenza è sufficiente se rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando tale percorso non sia in alcun modo intelligibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04584/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04585/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04586/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04588/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04590/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04591/2024 del 21/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →