Sentenza n. 338/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento: - del provvedimento -OMISSIS-, comunicato in pari data, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – Servizio SUE del Comune di Andria, recante diniego alla richiesta di permesso di costruire - -OMISSIS- – Fascicolo-OMISSIS- del 29 settembre 2023 per l’intervento edilizio consistente nella demolizione dei volumi esistenti e la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale per civile abitazione ubicato alla -OMISSIS- e -OMISSIS-, ricadente in -OMISSIS- del P.R.G., identificato nel N.C.E.U. al -OMISSIS-; - del preavviso di diniego -OMISSIS- del 6 febbraio 2025 – comunicato in pari data, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – Servizio SUE del Comune di Andria; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la demolizione di volumi esistenti e la ricostruzione di un fabbricato residenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale intervenuto sulla domanda di permesso di costruire presentata il 29 settembre 2023. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il provvedimento fosse stato adottato oltre il termine di conclusione del procedimento e che, in assenza di vincoli, si fosse formato il silenzio-assenso sulla domanda. In secondo luogo, hanno contestato il calcolo del rapporto di maglia edificata previsto dall’art. 3 della l.r. n. 6/1985 e dall’art. 6.6-bis delle NTE del PRG comunale. Il Comune aveva considerato il lotto come libero, escludendo dal computo il fabbricato esistente destinato alla demolizione, e aveva così determinato una percentuale di edificato del 63%, inferiore alla soglia minima del 66%. I ricorrenti hanno sostenuto che i volumi preesistenti dovessero essere inclusi nel calcolo. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento, sviamento, difetto di motivazione e illogicità, nonché violazione degli artt. 41 e 97 Cost., dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del giusto procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego di permesso di costruire è stato annullato. Il TAR ha ritenuto centrale la questione del corretto calcolo del rapporto di maglia edificata. L’intervento è stato qualificato come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, poiché caratterizzato da un nesso di continuità con l’edificio originario; la demolizione, in tale contesto, non determina di per sé l’azzeramento dei volumi preesistenti. Il manufatto già presente sull’area doveva quindi essere considerato nel calcolo del rapporto di maglia edificata, sicché il lotto non poteva essere trattato come libero. Il provvedimento comunale, fondato sull’esclusione del fabbricato preesistente e sulla conseguente percentuale del 63%, è stato ritenuto illegittimo. La sentenza non fonda espressamente la decisione sull’asserita formazione del silenzio-assenso, concentrandosi sul vizio sostanziale relativo al calcolo urbanistico. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 2.500,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
La demolizione e ricostruzione rientra nella ristrutturazione edilizia quando conserva un nesso di continuità con l’edificio preesistente; è qualificabile come nuova costruzione quando manca tale continuità e si determina un carico urbanistico del tutto nuovo e diverso.
art. 3, l.r. n. 6/1985
Il rapporto di maglia edificata deve essere calcolato considerando anche i volumi preesistenti presenti sull’area, quando l’intervento di demolizione e ricostruzione conserva continuità con il manufatto originario.
art. 20 d.P.R. n. 380/2001
È stato invocato dai ricorrenti in relazione al termine di conclusione del procedimento e alla formazione del silenzio-assenso, ma la sentenza definisce la controversia sulla base del vizio sostanziale relativo al calcolo del rapporto di maglia edificata.
art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione all’adozione tardiva del diniego, senza che la sentenza fondi espressamente su tale profilo l’accoglimento del ricorso.
art. 6.6-bis delle NTE del PRG del Comune di Andria
È stato richiamato quale disciplina urbanistica comunale rilevante per la verifica della conformità dell’intervento e del rapporto di maglia edificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare i ricorrenti.
Massime di principio
- Quando un intervento di demolizione e ricostruzione conserva un nesso di continuità con l’edificio originario, esso rientra nella ristrutturazione edilizia e non nella nuova costruzione, salvo che manchi qualsiasi traccia del manufatto preesistente o si determini un carico urbanistico del tutto nuovo e diverso.
- La demolizione del fabbricato preesistente, se strumentale alla sua ricostruzione nell’ambito di un intervento edilizio in continuità, non consente di considerare il lotto come libero né di azzerare i volumi già esistenti ai fini del calcolo del rapporto di edificazione o di maglia edificata.
- Nel verificare il rispetto di una soglia minima di edificazione riferita alla maglia urbanistica, l’amministrazione deve considerare i manufatti e i volumi preesistenti quando l’intervento progettato costituisce demolizione e ricostruzione in continuità con essi.
- La qualificazione di un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione dipende dalla verifica degli elementi di continuità tra edificio originario e progetto, valutazione riconducibile alla discrezionalità tecnica e sindacabile per manifesta irragionevolezza.
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