Sentenza n. 6091/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza) n. 3119, pubblicata il 19 febbraio 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di accesso del MIT alla documentazione relativa ai piani, manuali e programmi di manutenzione della diga e agli atti attestanti l'esecuzione degli interventi manutentivi anteriori al 1° aprile 2020
Esito
Favorevole al resistente (richiedente accesso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società gestore della diga ha impugnato la sentenza del TAR che aveva riconosciuto alla società titolare di una derivazione idroelettrica il diritto di accedere alla documentazione relativa al Piano di manutenzione della diga di Pavana, agli eventuali manuali e programmi di manutenzione applicabili al 1° aprile 2020 e agli atti con cui il gestore aveva comunicato al MIT l'esecuzione degli interventi manutentivi anteriori a tale data. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 22, comma 1, lettera b), e 24, comma 7, della l. n. 241/1990, sostenendo che l'interesse della richiedente non fosse diretto, concreto e attuale, poiché le problematiche della diga non avrebbero ridotto la portata della derivazione della richiedente e il pregiudizio sarebbe stato eventualmente riconducibile alla limitazione della quota massima di esercizio imposta dal MIT, non alle operazioni di svaso. Si contestava inoltre la pertinenza dei documenti rispetto alle esigenze difensive e si affermava che essi non contenessero indicazioni sulle operazioni di svaso. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 24, commi 6 e 7, della l. n. 241/1990, sostenendo che la documentazione riguardasse un'infrastruttura critica e contenesse informazioni sensibili per la sicurezza pubblica e nazionale, nonché informazioni tecniche, operative e industriali costituenti know-how aziendale e segreto tecnico-commerciale. Il terzo motivo contestava l'ostensibilità della corrispondenza intercorsa con il MIT sulle manutenzioni, in quanto contenente analisi sulla sicurezza dell'opera e informazioni progettuali riservate.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto sussistente il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e l'interesse difensivo della società richiedente, che intendeva verificare eventuali responsabilità del gestore e degli altri soggetti coinvolti nelle cause dello svaso, al fine di valutare e promuovere eventuali pretese risarcitorie. Richiamando il principio dell'Adunanza plenaria n. 4 del 2021, il giudice ha affermato che, nel giudizio sull'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice dell'accesso non devono valutare anticipatamente l'ammissibilità, l'influenza o la decisività dei documenti nel futuro giudizio di merito, salvo l'assoluta mancanza di collegamento o l'uso pretestuoso dell'accesso. Pertanto, non spettava né al gestore né al MIT stabilire se il danno fosse causato dallo svaso o dalla limitazione della quota di invaso, né se i documenti fossero decisivi o idonei a dimostrare il pregiudizio: tali valutazioni competono al giudice del successivo giudizio risarcitorio. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha riconosciuto in astratto la necessità di tutelare la sicurezza pubblica, l'incolumità delle persone e le informazioni tecniche sensibili relative alle dighe, ma ha ritenuto che il diniego non individuasse concretamente quali dati, contenuti nei documenti richiesti, avrebbero arrecato un pregiudizio concreto, attuale e grave alla sicurezza pubblica o nazionale. L'amministrazione non aveva quindi assolto l'onere di valutare e motivare in concreto l'effettiva rilevanza delle esigenze di segretezza. Analogamente, la tutela del know-how aziendale non poteva essere affermata in modo generico: occorre individuare specifiche informazioni suscettibili di sfruttamento economico, idonee a garantire un vantaggio concorrenziale e caratterizzate da effettiva e comprovabile segretezza oggettiva. In mancanza di tale dimostrazione, nel bilanciamento con l'accesso difensivo prevale la trasparenza. Il terzo motivo è stato respinto quale conseguenza delle medesime ragioni: la corrispondenza con il MIT non poteva essere sottratta all'accesso sulla base di mere affermazioni generiche circa la sicurezza dell'opera o la riservatezza delle informazioni. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplinano il diritto di accesso documentale e, nel caso concreto, costituiscono la base normativa dell'istanza e del diniego.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiede che l'interesse all'accesso sia diretto, concreto e attuale; il Collegio ha ritenuto tale requisito soddisfatto dall'interesse a verificare eventuali responsabilità in vista di pretese risarcitorie.
art. 24, commi 6 e 7, l. 241/1990
Le esigenze di sicurezza pubblica e di segretezza possono limitare l'accesso, ma, quando è esercitato per esigenze difensive, la restrizione richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto, attuale e grave e una motivazione specifica.
art. 24, comma 1, lett. d), l. 241/1990
La tutela delle informazioni commerciali e industriali non opera sulla base di riferimenti generici al know-how, ma richiede l'individuazione concreta di informazioni segrete e meritevoli di protezione.
art. 116 c.p.a.
Nel giudizio in materia di accesso, il giudice non deve anticipare la valutazione sull'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio di merito, salvo l'assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive.
art. 98 del codice della proprietà industriale
La tutela del segreto commerciale presuppone informazioni non generalmente note o facilmente accessibili, dotate di valore economico e sottoposte a misure ragionevoli di segretezza; nel caso concreto il gestore non ne ha dimostrato specificamente la ricorrenza.
art. 11 D.M. 14 maggio 2024, n. 94
Prevede il Piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta nell'ambito della disciplina della sicurezza delle dighe; la sua rilevanza per la sicurezza non comporta automaticamente l'esclusione dall'accesso.
d.lgs. 4 settembre 2024, n. 134
Disciplina la resilienza dei soggetti critici e individua le infrastrutture critiche; la qualificazione della diga come infrastruttura critica non esonera l'amministrazione dalla concreta dimostrazione del pregiudizio derivante dall'ostensione.
art. 20243 c.c.
È richiamato nel testo quale base dell'azione risarcitoria che la richiedente intende valutare; il Collegio considera sufficiente tale prospettazione per dimostrare l'attualità e la strumentalità dell'interesse difensivo.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice dell'accesso non possono anticipare la valutazione sull'ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti nel giudizio di merito, salvo che emerga una assoluta e radicale mancanza di collegamento tra documenti richiesti ed esigenze difensive o un uso pretestuoso dell'accesso.
- L'interesse all'accesso è concreto e attuale quando la richiesta documentale è puntualmente collegata alla verifica di eventuali responsabilità e alla preparazione di una possibile azione risarcitoria, anche se il richiedente non ha ancora definito con certezza il soggetto responsabile o l'esito del futuro giudizio.
- Il limite all'accesso difensivo fondato sulla sicurezza pubblica richiede una motivazione concreta, specifica e attuale, con l'individuazione dei dati la cui ostensione sarebbe idonea a produrre un pregiudizio grave; la mera qualificazione dell'opera come infrastruttura critica non è sufficiente.
- La tutela del know-how e del segreto tecnico-commerciale richiede l'individuazione di informazioni specifiche, suscettibili di sfruttamento economico, idonee a garantire un vantaggio concorrenziale e caratterizzate da effettiva e comprovabile segretezza oggettiva; in mancanza, nel bilanciamento con l'accesso difensivo prevale la trasparenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →